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Circolare n. 755 del 9 febbraio 2009 Ministero dell’Interno

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo allo straniero già titolare di carta di soggiorno -

Ministero dell’Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere


Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo allo straniero già titolare di carta di soggiorno

In risposta al quesito formulato da codesta Questura con la nota in riferimento, concernente la possibilità di proccedere al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo in favore dei cittadini stranmieri cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e siano titolari da più di cinque anni di un permesso di soggiorno per asilo, si richiama il disposto di cui all’art. 9 del decreto legislativo 286/98 e succ. mod.
La norma in esame, al comma 3 lettera C), espressamente prevede che il permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo non debba essere concesso qualora gli istanti soggiornino per asilo ovvero abbiano chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e siano ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta.

Il Dirittore Centrale
Rodolfo Ronconi


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Art. 9 del D.Lgs 286/98 e succ. mod.

(Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo)

1) Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell'articolo 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sè e per i familiari di cui all’articolo 29, comma 1

2) Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato ed è rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta.

3.La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli stranieri che:

a) soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;

b) soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari ovvero hanno chiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;

c) soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sono ancora in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta;

d) sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata previsto dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione;

e) godono di uno status giuridico previsto dalla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, dalla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, dalla convenzione del 1969 sulle missioni speciali o dalla convenzione di Vienna del 1975 sulla rappresentanza degli Stati nelle loro relazioni con organizzazioni internazionali di carattere universale.



Lunedì, 9 Febbraio 2009