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Circolare del 09 settembre 2003 Ministero dell'Interno Servizio Immigrazione

Non retroattività della legge delle nuove norme che dispongono solo per gli ingressi nel territorio dello Stato e per i rinnovi di permessi di soggiorno successivi alla data di entrata in vigore della legge 189/2002 -

Ministero dell'Interno


Messaggio telegrafico n. 300/C/2003/1851/P/12.222.11/1^ div. del 9.9.2003

Oggetto: Art. 4, comma 3, e art. 26, cmma 7 bis, del d.lgs. 286/98, così come modificato dalla legge 189/2002

A seguito dei numerosi quesiti pervenuti in ordine alla corretta applicazione della normativa in oggetto, si rappresenta che, posto il principio di non retroattività della legge, le nuove norme dispongono solo per gli ingressi nel territorio dello Stato e per i rinnovi di permessi di soggiorno successivi alla data di entrata in vigore della legge 189/2002.

Per quanto concerne l’ingresso nel territorio dello Stato, la legge é esplicita nel conferire all’organo amministrativo il potere di respingimento in tutti i casi di condanna per determinati reati, mentre non si riscontra un pari automatismo e perentorietà delle disposizioni legislative nel caso del rinnovo del permesso di soggiorno. In questo caso e’ rimesso al questore il potere-dovere di esaminare la situazione complessiva in cui versa attualmente lo straniero (art. 5, co. 5, del testo unico, non modificato dalla nuova legge).

Pertanto si ritiene che la condanna per uno dei reati indicati nell’art. 4, co. 3, della legge in oggetto, non comporti automaticamente il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno, rappresentando la stessa uno degli elementi di valutazione, unitamente ad altri, quali la condotta complessiva del soggetto, il livello del suo inserimento sociale, la sua condizione familiare nel nostro paese, in una prospettiva necessariamente rivolta alle esigenze di prevenzione e di sicurezza pubblica rimesse all’autorità amministrativa. Fermi restando gli aspetti di polizia giudiziaria, analogo discorso può essere portato avanti per tutte le condanne intervenute prima della entrata in vigore della L. 189/02 ed emerse sempre nell’ambito della procedura di rinnovo del permesso di soggiorno in sede di riscontri fotodattiloscopici. A conclusioni diverse deve pervenirsi nell’ipotesi di cui all’art. 26, comma 7 bis del d.lgs. 286/98, così come modificato dalla L. 189/02.

La norma predetta collega chiaramente la revoca del permesso di soggiorno e l’espulsione dello straniero alla emissione di una sentenza irrevocabile per i reati previsti, senza che all’autorità di P.S. sia lasciato alcun margine di apprezzamento.

Pertanto gli aspetti automaticamente conseguenti alla condanna irrevocabile non possono che riguardare la sola condanna successiva all’entrata in vigore della l. 189/02.

Il direttore centrale: Pansa




Martedì, 9 Settembre 2003