Circolare n. 90 del 7 agosto 2009 INPS - Direzione centrale pensioni
Regolamentazione comunitaria: aggiornamento della cir.n. 90 del 10 luglio 2009 in materia di determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell’U. E.; estensione alla Bulgaria e Romani accordo sulla libera circolazione - Oggetto: Regolamentazione comunitaria: aggiornamento della circolare n. 90 del 10 luglio 2009 in
materia di determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto
contemporaneamente in due o più Stati membri dell’Unione europea; formulari E 101
ed E 102 - estensione alla Bulgaria e Romania dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera.
SOMMARIO: È stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20
maggio 2009 la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2008, a seguito
della quale l’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Comunità
Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera è in vigore, dal 1°
giugno 2009, tra i 27 Stati membri, compresi Bulgaria e Romania, e la Confederazione
svizzera: pertanto, si rende necessario aggiornare l’ultimo capoverso della premessa della
circolare n. 90 del 10 luglio 2009.
Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, facendo seguito alla nota del 21
maggio 2009 con la quale aveva espresso parere favorevole alla circolare n. 90 del 10 luglio
2009 avente per oggetto: “Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione
applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri
dell’Unione europea; formulari E 101 ed E 102”, ha comunicato con successiva nota del 28
luglio 2009 che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20
maggio 2009 la decisione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2008, a seguito
della quale l’accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Comunità
Europea, ciascuno dei suoi Stati membri e la Confederazione svizzera è in vigore, dal 1°
giugno 2009, tra i 27 Stati membri, compresi Bulgaria e Romania, e la Confederazione
svizzera.
Pertanto, l’ultimo capoverso della premessa della circolare n. 90 del 10 luglio 2009 che recita:
“Le disposizioni in oggetto si applicano, altresì - in base all’Accordo tra la Comunità europea,
i suoi Stati membri e la Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002 - ai
soggetti che svolgono la loro attività in due o più tra i 25 Stati membri dell’Unione europea al
31 dicembre 2006 (con esclusione della Romania e della Bulgaria) e la Svizzera (vedi
circolari n. 47 del 12 febbraio 1994, n. 166 del 13 giugno 1995, n. 118 del 25 giugno 2002 e
n. 35 del 7 febbraio 2007)”
deve essere così sostituito:
“Le disposizioni in oggetto si applicano, altresì - in base all’Accordo tra la Comunità europea,
i suoi Stati membri e la Svizzera del 21 giugno 1999, in vigore dal 1° giugno 2002, ed alla
decisione del Consiglio dell’Unione europea del 27 novembre 2008, pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea L 124 del 20 maggio 2009, a seguito della quale l’accordo sulla
libera circolazione delle persone concluso tra la Comunità Europea, ciascuno dei suoi Stati
membri e la Confederazione svizzera è in vigore, dal 1° giugno 2009 tra i 27 Stati membri,
compresi Bulgaria e Romania, e la Confederazione svizzera - ai soggetti che svolgono la loro
attività in due o più tra i 27 Stati membri dell’Unione europea e la Svizzera (vedi messaggio
n. 14167 del 23 giugno 2009)”.
Crecco
Venerdì, 7 Agosto 2009