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Circolare n. 8161 del 15 dicembre 2009
Ministero dell’Interno Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere

Esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, di Montenegro e Sebia. -

Ministero dell’Interno Direzione Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere


Oggetto: Esenzione dall’obbligo del visto per i cittadini della ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, di Montenegro e Sebia.

Per opportuna conoscenza e quanto di rispettiva competenza, si rappresenta che il Ministero degli Affari Esteri ha segnalato l’approvazione, da parte del Consiglio dell’Unione Europea, del regolamento che modifica il Reg. (CE) n. 539/2001 relativo all’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere e quello dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

In virtù del nuovo Regolamento (ancora non pervenuto), dal 19 dicembre p.v., saranno esentati dall’obbligo del visto per brevi soggiorni nello Spazio Schengen i cittadini della Ex Repubblica jugoslava di Macedonia, di Montenegro e Serbia, purchè in possesso di passaporti biometrici

Non beneficeranno, invece, dell’esenzione dall’obbligo del visto i titolari di passaporti serbi rilasciati a Belgrado dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koodinaciona upreva) ai cittadini serbi residenti in Kosovo, attesa l’impossibilità di accertare la correttezza dei dati forniti da quest’ultimi al momento della richiesta di un passaporto biometrico.

La predetta fonte normativa, inoltre, formalizza l’inclusione del Kosovo, attualmente non riconosciuto da tutti gli Stati Schengen (Risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999), nel novero dei Paesi i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto. Pertanto, conformemente a quanto previsto dall’art. 14 c. 1 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, ai titolari si passaporti kosovari continueranno ad essere rilasciati, per brevi soggiorni, V.T.L. validi per più Stati.

Premesso quanto sopra, codesti Uffici vorranno apportare le necessarie modifiche all’allegato 6 del Manuale pratico della Guardie di Frontiera.

Le Zone Polizia di Frontiera, infine, nell’estendere il contenuto della presente nota ai Presidi con attribuzioni rientranti nelle rispettive competenze territoriali, vorranno, altresì, assicurarsi che tutti gli Uffici abbiano apportato le dovute modifiche.

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi



Martedì, 15 Dicembre 2009