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Circolare n. 6612 del 31 maggio 2010
Ministero dell’Interno Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957 - Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni quindici -

Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici


Oggetto: Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957 - Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni quindici.

Com'è noto, l'Accordo Europeo sulla circolazione delle persone fra i Paesi membri del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 dicembre 1957, prevede all'art. 1, che i cittadini appartenenti ai paesi contraenti possano entrare sul territorio delle altre Parti, per soggiorni di durata inferiore o pari a tre mesi, con, tra gli altri documenti previsti, anche il certificato contenente i dati anagrafici rilasciati dall'Amministrazione comunale del luogo di nascita o di residenza, con fotografia, vidimato dalla Polizia.

La suddetta certificazione corrispondente, in passato, con il certificato di nascita del minore, è stata sostituita in molteplici realtà, con modelli diversificati, stampati, peraltro, in vari formati.

La situazione anzidetta ha determinato, nel tempo, l'esigenza di uniformare il suddetto certificato nonché la dicitura dell'autorizzazione all'espatrio rilasciata dalle Questure.

In relazione a quanto premesso, si trasmette il fac-simile della dicitura della suddetta autorizzazione, segnalando che:

- Tutti i Comuni dovranno stampare il suddetto certificato di nascita e cittadinanza italiana su carta intestata formato A4;

- L'autorizzazione all'espatrio sarà posizionata sul retro del certificato di nascita e cittadinanza;

- La fotografia e relativa autentica saranno apposte dalla Questura, successivamente alla stampa della autorizzazione suddetta;

- Il documento così validato non avrà durata superiore ai 12 mesi (Reg. CE n. 2252/2004);

- Non sarà specificato fino a quale anno di vita è necessario che il minore viaggi accompagnato;

- Nel caso di minore tra i 14 e 15 anni non ancora compiuti, che può viaggiare da solo, il funzionario della Questura procederà a barrare la parte con la dicitura "il minore sarà accompagnato da...";

- Il testo riporta, oltre all'italiano, le lingue tedesco/inglese/francese e sloveno (secondo l'ordine ufficiale delle lingue UE adottato per i testi comunitari).

Nell'ottica di garantire la piena ed ottimale attuazione di quanto sopra esposto, si pregano le SS.LL. di voler notiziare, con la massima cortese urgenza, i Signori Sindaci della nuova dicitura per tutte le richieste di espatrio che saranno presentate a partire dal 7 giugno 2010, significando che le Questure hanno già ricevuto le specifiche disposizioni al riguardo.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Giovanna Menghini)




Lunedì, 31 Maggio 2010