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Circolare n. 143 del 19 gennaio 2011
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni -

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Regionali del Lavoro Loro sedi

Direzioni Provinciali del Lavoro Loro sedi

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Servizio per il Lavoro Trieste

Regione Siciliana
Assessorato al Lavoro-Ufficio Rg. Lavoro – Isp. Reg. Lavoro

Provincia Autonoma di Bolzano
Ripartizione 19 – Ufficio Lavoro- Isp. Lavoro

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Servizi Sociali – Servizi Lavoro

e,p.c.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione
Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo

Oggetto: D.P.C.M. 30 novembre 2010 concernente la "Programmazione transitoria dei flussi di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2010", ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286 e successive modificazioni.

Nella riunione del 13.01.2011, svoltasi presso questa Direzione Generale in merito all'applicazione del D.P.C.M. in oggetto con particolare riguardo alla ripartizione delle quote sul territorio, è emersa ed è stata condivisa l'esigenza di attivare la consultazione in sede locale, in modo da realizzare una gestione coordinata del monitoraggio e della programmazione dei flussi. A tal fine, codeste Direzioni Regionali del Lavoro sono chiamate a sensibilizzare su tale tematica -oltre ovviamente le rispettive Direzioni Provinciali- anche le istituzioni e le parti sociali del territorio di riferimento.

Tenuto conto di quanto convenuto con l'Amministrazione dell'Interno sulla opportunità di una attribuzione territoriale delle quote sulla base dei dati relativi all'esito della presentazione delle richieste di nulla osta alle date stabilite (31 gennaio, 2 e 3 febbraio 2011), si indicano, come convenuto nella citata riunione, le seguenti modalità di lavoro:

1) trasmissione a codesti Uffici dei dati relativi alle richieste inoltrate, non appena perverranno dal Ministero dell'Interno, distinti per provincia, nazionalità privilegiate e settore domestico, entro la prima settimana di febbraio 2011;

2) svolgimento della consultazione, a livello regionale e provinciale, con le istituzioni e con le parti sociali e comunicazione a questa Direzione Generale (politicheimmiarazione@lavoro.gov.it) delle indicazioni riscontrate entro l’11 febbraio 2011;

3) attribuzione a livello provinciale (alle DPL tramite SILEN) della prima tranche di quote per le comunità privilegiate e per l'assistenza familiare entro il 15 febbraio 2011.

Con riferimento a quest'ultima tipologia di quota, ed al fine di assicurare l'immediata operatività degli Sportelli Unici a seguito delle domande ricevute, questa Direzione Generale provvederà il giorno 3 febbraio 2011 ad attribuire una prima quota territoriale minima per l'assistenza familiare, ferma restando l'attribuzione definitiva delle residue quote entro il 15 febbraio 2011.

Per quanto riguarda infine le conversioni dei permessi di soggiorno per studio, lavoro stagionale e soggiorno CE di lungo periodo in permessi di soggiorno per lavoro subordinato, sia per lavoratori formati nei Paesi di origine che per lavoratori di origine italiana, le quote saranno mantenute nella graduatoria nazionale e non saranno ripartite a livello territoriale, come già indicato nella circolare congiunta di questo Ministero e del Ministero dell'Interno del 3.1.2011.

La valutazione e il monitoraggio costante sull'utilizzo delle quote permetterà a questa Direzione, decorsi i 120 giorni di cui all'articolo 8 del D.P.C.M. 30/11/2010, di effettuare le opportune operazioni correttive e di procedere ad un'eventuale redistribuzione delle quote non utilizzate a livello locale."

Il Direttore Gernerale
Natale Forlani


Riferimenti normativi

Art.8

1. Trascorsi centoventi giorni (120) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote stabilite nel presente decreto, ferma restando la quota massima di cui all'articolo 1, possono essere diversamente ripartite sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

Art.3 D.lgs 286/1998
Politiche migratorie

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, predispone ogni tre anni salva la necessita' di un termine piu' breve il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che e' approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico e' emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente della Repubblica ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione con gli altri Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali, con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresi' le misure di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate con legge.
3. Il documento individua inoltre i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri residenti in Italia, nel rispetto delle diversita' e delle identita' culturali delle persone, purche' non confliggenti con l'ordinamento giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento nei Paesi di origine.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 2, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari, sono annualmente definite, entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento del decreto, sulla base dei criteri generali individuati nel documento programmatico, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 20. Qualora se ne ravvisi l'opportunita', ulteriori decreti possono essere emanati durante l'anno. I visti di ingresso ed i permessi di soggiorno per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno, si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione, in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato, la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli interventi da attuare a livello locale.
6-bis. Fermi restando i trattamenti dei dati previsti per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, il Ministero dell'interno espleta, nell'ambito del Sistema statistico nazionale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, le attivita' di raccolta di dati a fini statistici sul fenomeno dell'immigrazione extracomunitaria per tutte le pubbliche amministrazioni interessate alle politiche migratorie.
7. Nella prima applicazione delle disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al comma 1 e' predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40. Lo stesso documento indica la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico di cui al comma 7 e' trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.



Mercoledì, 19 Gennaio 2011