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Nota n. 1421/12b10/2007 de 9 giugno 2007 Ministero dell'Interno

Rinnovo del Permesso di Soggiorno di cittadini stranieri in stato di detenzione -

MINISTERO DELL'INTERNO

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All'Avv. DESI BRUNO
Garante dei Diritti delle persone
private della libertà personale
Piazza Roosevelt, 3
40123 BOLOGNA

Oggetto: Rinnovo del Permesso di Soggiorno di cittadini stranieri in stato di detenzione. Quesito del garante dei diritti delle persone private della libertà
personale del Comune di Bologna.

Con riferimento all'istanza datata 17.11.2006 con la quale la SV. ha sottoposto all'attenzione del Ministro dell'Interno la questione della possibilità dei cittadini
extracomunitari, detenuti presso gli istituti penitenziari dello Stato, di inoltrare le domande di rinnovo del permesso di soggiorno qualora detto titolo scada durante la detenzione, si rappresenta che sono state fornite le seguenti precisazioni ministeriali in merito.
Le disposizioni relative alle procedure per il rinnovo del permesso di soggiorno a cittadini stranieri in stato di detenzione si fondano sull'art.5, commi 4 e 5, del
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico sull'Immigrazione), e successive modifiche, in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di soggiorno. Tale norma si ritiene applicabile anche nell'ipotesi rappresentata dalla SV.

In particolare, le modalità applicative di tale principio si individuano nell'art. 10, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, e
successive modifiche, ove si prevede la possibilità di richiedere il permesso di soggiorno alla Questura competente tramite il direttore dell'istituto presso il quale lo straniero è ospite; cio è suffragato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.4883 del 10 marzo 2004, nella quale si afferma che il regolamento sull'Ordinamento penitenziario, di cui all'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, contempla la suddetta facoltà da parte del detenuto straniero.

A seguito delle innovate dinamiche operative, adottate al fine di conseguire la semplificazione delle procedure di rilascio elo rinnovo dei titoli di soggiorno, anche in formato elettronico (Convenzione Ministero dell'Interno - Poste Italiane S.p.A.), è stata recentemente individuata una modalità volta ad agevolare anche il deposito delle istanze in argomento, provenienti dagli stranieri ristretti in istituti penitenziari.
In quest'ottica, è stato previsto che dette domande, corredate da idonea documentazione attestante lo stato di detenzione, potranno essere depositate, a cura di personale individuato dal responsabile della struttura, esclusivamente presso l'ufficio postale ubicato in prossimità della Casa Circondariale.

Le richieste dovranno essere prodotte utilizzando l'apposito kit, contraddistinto dal colore giallo, reperibile gratuitamente presso gli uffici postali abilitati.
Occorre, in ogni caso, sottolineare che le disposizioni di cui all'art. 4 e 5 del citato Decreto Legislativo n.286/98 individuano le ipotesi di divieto di ingresso e di
soggiorno - e, quindi, anche di rinnovo dei permessi di soggiorno precedentemente concessi - per gli stranieri che risultano condannati per reati previsti dall'art. 380, commi 1 e 2 del c.p.p. o per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, l'immigrazione clandestina, nonché lo sfruttamento della prostituzione o il traffico dei minori da impiegare in attività illecite.

p. IL PREFETTO
Il Viceprefetto Vicario
(Piantedosi)



Sabato, 9 Giugno 2007