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Circolare n. 2655 del 2 aprile 2012 Ministero dell'Interno

Decreto 6 ottobre 2011 “ Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”. Chiarimenti circa l'imponibilità o meno del contributo -

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere


OGGETTO: Decreto 6 ottobre 2011 “ Contributo per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno”. Chiarimenti circa l'imponibilità o meno del contributo.

Facendo seguito alla circolare prot. n. 400/Segr./5/2012, di questa Direzione Centrale, concernente istruzioni di carattere operativo, ed in riferimento ai quesiti pervenuti in merito, si comunica che, il Ministero dell'Economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, interessato al riguardo, ha fornito chiarimenti circa l'imponibilità o meno del contributo economico specificato in oggetto in relazione ai seguenti casi dubbi.

Per quanto attiene all'emissione del duplicato del permesso di soggiorno, è stato fatto presente che la normativa attualmente in vigore non prevede espressamente l'emissione di un permesso di soggiorno “duplicato”. Nel caso di specie, infatti, gli uffici procedono ad una nuova emissione del documento, come risulta dal numero identificativo diverso del titolo, essendo tale tipologia “a rigoroso rendiconto”. Atteso quanto precede, secondo il suddetto Dicastero, gli stranieri sono tenuti al pagamento del contributo nei casi di “duplicato” del titolo di soggiorno.
Tuttavia, essendo l'ammontare dell'importo, commisurato dalla legge al periodo di validità del titolo del soggiorno, è stata riconosciuta la correttezza dell'orientamento emerso nel corso delle riunioni tenutesi presso questa Direzione Centrale, secondo il quale lo straniero richiedente il “duplicato” è tenuto a corrispondere l'importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso di soggiorno.

Riguardo al permesso di soggiorno rilasciato ai familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha ritenuto che, nell'elencare all'art. 3 i casi di esenzione, la legge ha stabilito un'eccezione alla regola generale che impone agli stranieri richiedenti il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno il versamento del contributo, affermando che tali casi di esenzione assumono carattere tassativo non suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo. Di conseguenza, il predetto dicastero ritiene che agli stranieri familiari maggiorenni degli stranieri a cui è stato riconosciuto il diritto di asilo ovvero la protezione sussidiaria non si applica il beneficio del riconoscimento dell'esenzione, dovendosi accertare il versamento del contributo.

Passando alla possibilità del rimborso del contributo versato nei casi di rifiuto del permesso di soggiorno, il Ministero dell'Economia e Finanze ha prospettato analoghe considerazioni di segno negativo, facendo leva sul carattere di corrispettivo che esso assume in relazione ad un servizio reso dall'Amministrazione su richiesta del cittadino straniero. In proposito, è stato richiamato l'art. 5, co. 2 ter, del D. Lgs. 286/98, secondo il quale il contributo è dovuto per la “richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno”, ritenendo che lo stesso è dovuto anche nei casi di diniego del permesso di soggiorno in relazione all'attività istruttoria espletata. Sulla scorta di quanto precede, pertanto allo straniero non spetta alcun rimborso delle somme versate a titolo di contributo, che saranno incamerate dall'Amministrazione. Per contro, è stato ribadito il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico, determinato in euro 27,50, essendo quest'ultimo rapportato all'onere sostenuto dall'Amministrazione per la produzione del titolo. In quest'ultimi casi si potrà procedere al rimborso dietro apposita istanza dell'interessato al Ministero dell'Economia e Finanze, secondo le modalità attualmente in uso.

Per completezza, si richiama l'attenzione sul principio ribadito nel parere reso dal Ministero dell'Economia e Finanze circa il carattere tassativo dei casi di esenzione del versamento del contributo, che pertanto non sono suscettibili di interpretazioni di tipo estensivo.
Infine, si rappresenta che la direzione Centrale per i Servizi di ragioneria, con nota del 27 marzo scorso, trasmessa in formato elettronico unita alla presente, ha fornito indicazione agli Uffici Amministrativo Contabile di codeste Questure circa l'acquisizione delle istanze di rimborso pervenute da parte degli interessati.

Attesa la delicatezza della tematica, si confida nella consueta e fattiva collaborazione da parte delle SS.LL.


IL DIRETTORE CENTRALE

Rodolfo Ronconi



Lunedì, 2 Aprile 2012