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Circolare n.33453 del 21 ottobre 2013 MInistero dell'Interno

Legge 15-10-2013, n. 119, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14-8-2013, n. 93 recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, articolo 18-bis nel novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -

MINISTERO DELL'INTERNO

OGGETTO: Legge 15 ottobre 2013, n. 119, concernente la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 14 agosto 2013, n. 93  recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Articolo 18-bis  nel novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

    La presente circolare sostituisce integralmente la precedente comunicazione N. 400/A/2013/ 12.374 prot. 27205 del 26 agosto 2013

  Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale n. 242, del 15 ottobre 2013, è stata pubblicata la legge indicata in oggetto, in vigore dallo stesso 15 ottobre, che, integrando il testo del dispositivo inserito all' articolo 4 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93  , ha modificato la norma relativa alla nuova fattispecie di permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, di cui all' articolo 18-bis del già novellato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286  .  
  In particolare, l' articolo 18-bis   prevede:  

  - al comma 1  , che:  

  * il Questore rilasci un permessa di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell' articolo 5, comma 6  , quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 582, 583, 583-bis, 605, 609-bis e 612-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale , commessi sul territorio nazionale in ambito di violenza domestica, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di uno straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio;  

  * il Questore rilasci lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari su proposta del Procuratore della Repubblica o con il parere favorevole della stessa Autorità;  

  * per violenza domestica devono intendersi uno o più atti, gravi ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;  

  - al comma 2  , che la proposta o il parere suddetti, comunicati al Questore, siano corredati dagli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni sopra indicate, con particolare riferimento alla gravità ed alla attualità del pericolo per l'incolumità personale della vittima straniera;  

  - al comma 3  , che  

  * lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari possa essere rilasciato dal Questore anche quando le situazioni di violenza o abuso emergano nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza;  

  * qualora ricorrano tali ipotesi, la sussistenza degli elementi e delle condizioni indicate al precedente comma 2 dovrà essere valutata dal Questore sulla base della relazione redatta dai medesimi servizi sociali;  

  * ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari è comunque richiesto il parere dell'Autorità giudiziaria competente ai sensi del comma 1  .  

  - al comma 4, che  

  * lo specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciato rispettivamente ai sensi degli esaminati commi 1  e 3 , è revocato:  

  a) in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata  

  1) dal Procuratore della Repubblica o,  

  2) per quanto di competenza, per le ipotesi indicate al comma 3, dai servizi sociali,  

  3) o comunque accertata dal Questore,  

  b) ovvero quando vengono meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio;  

  - al comma 4-bis  , che nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p. , per uno dei delitti indicati al comma 1, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte:  

  * la revoca del permesso di soggiorno  

  * e l'espulsione ai sensi dell' articolo 13 del novellato decreto legislativo 286/98  .  

  - al comma 5  , che le disposizioni del nuovo articolo 18-bis  si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari.  

  L'esaminato nuovo articolo 18-bis, di fatto, dà attuazione all'articolo 59, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l' 11 maggio 2011  , ed introduce il rilascio dello specifico permesso di soggiorno per motivi umanitari alle vittime degli atti di violenza perseguiti dalla Convenzione. In conformità alla normativa di carattere generale, il particolare permesso di soggiorno per motivi umanitari, di durata annuale, rinnovabile finché perdurino le esigenze umanitarie che ne hanno giustificato il rilascio, consente l'accesso al lavoro del titolare ed è convertibile in permesso per lavoro, ai sensi dell' articolo 14, commi 1, lett. c)  e 3  del novellato D.P.R. n. 394/1999 .  

  Con lo scopo di poter individuare, in modo puntuale, il numero dei permessi di soggiorno concessi per motivi umanitari e riconducibili alle specifiche, nuove, fattispecie introdotte dalla norma in esame (nei commi 1 e 3 ), dovranno essere utilizzati i seguenti nuovi codici motivo soggiorno:  

  - UMAN 6 - vittima di violenza domestica articolo 18-bis, comma 1, TUI   

  - UMAN 7- vittima di violenza domestica articolo 18-bis, comma 3  , TUI Con riguardo all'applicazione dell'esaminato articolo 18-bis, si richiama infine l'attenzione delle SSLL sulla generica previsione contenuta nell'ultimo periodo del comma 6, dell'articolo 10-bis del Testo Unico  , in cui è esplicitamente sancito che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere anche nel caso in cui acquisisca la comunicazione del rilascio del permesso dì soggiorno per motivi umanitari (riconosciuto ai sensi dell' articolo 5, comma 6 ).  

  Il dispositivo anzidetto può trovare, pertanto, attuazione anche laddove alla vittima di violenza domestica irregolarmente presente in Italia sia stato contestato il reato di ingresso e soggiorno illegale di cui al citato articolo 10-bis  .  

  Nel restare a disposizione per eventuali, ulteriori delucidazioni, confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.  
   
Il Direttore centrale
Pinto



Lunedì, 21 Ottobre 2013