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Circolare n. 62 del 14 dicembre 2004 Ministero dell'Interno

Mutamento del cognome - comunicazione al casellario giudiziale -

www.immigrazione.biz
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Area III - Stato Civile

OGGETTO: Mutamento del cognome - comunicazione al casellario giudiziale.

Di seguito alla circolare n. 58 del 26 novembre u.s. concernente l'oggetto, in cui si è fatto riferimento al R.D. 18 giugno 1931, n. 778 e al D.M. 6 ottobre 1931 emanato in attuazione dello stesso, si comunica che, benché i citati decreti siano stati abrogati  dal D.P.R. 14 novembre 2002, n, 313, talune norme sono rimaste in vigore per consentire continuità allo svolgimento delle attività espletate dai casellari locali, ora denominati Uffici locali.

In particolare, il decreto dirigenziale in data 10 aprile 2003 del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale - e le successive circolari di indirizzo emanate dal medesimo Dicastero, al fine di consentire l'aggiornamento dei dati contenuti nel casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera u) del citato DPR 313/2002, confermano che l'obbligo di aggiornamento dei dati iscritti nei casellari giudiziali da parte degli Uffici locali, a seguito delle comunicazioni delle variazioni di stato civile e di anagrafe fatte pervenire dai Comuni permane tutt'ora.

Infatti, il decreto dirigenziale predetto dispone che le "attività di competenza dell'Ufficio iscrizione quali, la validazione e l'aggiornamento dei dati siano transitoriamente gestite dagli uffici locali nel cui ambito territoriale le persone sono nate,  secondo le istruzioni sinora osservate dal casellari locali" e che "gli uffici locali curino altresì il servizio di ricezione dei dati e la gestione degli archivi cartacei". La circolare in data 23 maggio 2003, concernente l'applicazione transitoria del testo unico in materia di casellario giudiziale, a sua volta, precisa che il responsabile dell'ufficio locale procede alla rettificazione degli errori e all'aggiornamento dell'iscrizione secondo le risultanze della documentazione ordinariamente acquisita (..."certificazione del comune relative alle notizie anagrafiche e quanto altro si ritenga opportuno")

Alla luce di quanto sopra riferito, pertanto, si prega voler confermare ai Sigg.ri Sindaci  che tutte le annotazioni effettuate negli atti di stato civile che comportino modificazioni nei dati anagrafici dei cittadini devono essere tempestivamente comunicate agli Uffici locali di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 313/2002.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Ciclosi)



Martedì, 14 Dicembre 2004