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Circolare del 10 marzo 2005 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri Direzione Generale per la motorizzazione

TUNISIA Conversione di patenti di guida. - Patenti tunisine: dal 27 marzo sono convertibili Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti - Circolare Prot. n. 1274/M340 del 10 marzo 2005 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI Direzione generale per la motorizzazione Prot. n. 1274/M340 del 10.03.2005 OGGETTO: TUNISIA. Conversione di patenti di guida. Con nota n. 0089478 del 01/03/05 il Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che il nuovo accordo, sul riconoscimento reciproco per la conversione delle patenti di guida rilasciate nella Repubblica Italiana e nella Repubblica Tunisina, entra in vigore il 27 marzo 2005. Agli Uffici Provinciali in indirizzo si fa pertanto presente che, considerate le festività pasquali, a decorrere dal 29 marzo 2005 possono essere accettate domande di conversione relative a patenti di guida, in corso di validità , rilasciate in Tunisia. Si precisa che solo in data 29 marzo 2005, primo giorno utile per l’applicazione dell’accordo, potranno essere accettate domande di conversione di patenti di guida tunisine, qualora siano scadute di validità nei giorni 27 e 28 marzo 2005. La conversione delle patenti tunisine verrà effettuata, senza esami, in conformità alla II Tabella di equipollenza Tunisia-Italia, allegato dell'’accordo, che stabilisce la corrispondenza delle categorie di patenti tunisine alle categorie di patenti italiane. Si specifica che la tabella sopracitata va applicata in modo che la patente di categoria D tunisina potrà essere convertita in patente di guida italiana valida per le categorie C e D. Ciò in quanto l'’accordo di cui trattasi è stato firmato in data 07.05.04 ossia prima dell’'entrata in vigore (1° ottobre 2004) della nuova normativa relativa alla rilascio della categoria D. Inoltre si fa rilevare che è prevista la possibilità di convertire la categoria D1 tunisina, accompagnata dal “permesso da piazza”, in patente di guida italiana di categoria B e del Certificato di abilitazione professionale di tipo KB. Il “permesso da piazza” tunisino è di colore giallo, ha validità permanente ed è scritto in lingua araba, pertanto sarà necessario chiedere sempre la traduzione ufficiale dello stesso. Al fine di agevolare le procedure si invia copia del fac-simile di detto permesso con relativa traduzione (All.2). Si trasmette inoltre la copia dei due facsimile di patenti tunisine (All. 3 e 4) indicati nell'’elenco dei modelli allegato dell'’accordo, con relativa traduzione. Si fa presente che secondo quanto comunicato dalle autorità estere, il vecchio modello di patente di guida (All.3) è compilato in lingua araba mentre nel nuovo (All.4) i dati identificativi sono scritti in lingua francese e araba. Pertanto nel caso di documento compilato in lingua araba, in considerazione della particolarità dei caratteri della lingua utilizzata, sarà sempre indispensabile acquisire la traduzione. Si ricorda che è possibile procedere al rilascio della patente italiana per conversione dopo aver verificato che l'’età del conducente sia quella prevista dalle norme italiane in relazione a ciascuna categoria. La patenti tunisine convertite in Italia dovranno essere restituite, con nota che specifichi la motivazione della restituzione, all'’indirizzo di seguito indicato, comunicato dal Ministero degli Affari Esteri. Ambasciata di Tunisia Via Asmara 7 00199 ROMA Allo stesso indirizzo codesti Uffici potranno chiedere la traduzione della patente di guida e rivolgere specifici quesiti qualora sorgano dubbi circa la validità o l’'autenticità del documento stesso, prima di effettuare la conversione, secondo quanto previsto all’art. 8 dell'’Accordo. Per l’'applicazione dell’ art. 4, ultimo capoverso, al fine di stabilire la data di primo rilascio della patente di guida tunisina, si comunica che le autorità estere hanno informato che detta data è rilevabile dal documento stesso. Qualora vi fossero casistiche in cui la rilevazione di tale dato risultasse dubbia e l'’interessato volesse dimostrare che la sua patente di guida è stata rilasciata da più di tre anni potrà produrre un’'attestazione della competente rappresentanza diplomatica (sulla base di notizie assunte presso la competente Autorità estera) in cui sia indicata la data di conseguimento dell'’abilitazione. Si sottolinea che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti extracomunitarie conseguite dopo l'’acquisizione della residenza in Italia, come peraltro previsto dall’art. 5 dell’Accordo. Inoltre non possono essere convertite patenti tunisine ottenute in sostituzione di un documento estero non convertibile in Italia. IL DIRETTORE GENERALE dott. ing. Sergio Dondolini



Giovedì, 10 Marzo 2005