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Nota n. 2062 del 20 aprile 2015 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Circolare Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7172 del 22.12.2014 - Conversione permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato - Interpretazione -

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Oggetto: Circolare Ministero dell'Interno e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7172 del 22.12.2014  - Conversione permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato - Interpretazione.  

Allo Sportello Unico per l'Immigrazione - Prefettura di Lucca - Area IV Ufficio Territoriale del Governo (protocollopreflu@pec.interno.it)

Al Ministero dell'Interno - Dipartimento Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'immigrazione e dell'asilo (politicheimmigrazione@pecdlci.interno.it)

e, p.c.

Alle Direzioni Territoriali del Lavoro

 In riscontro alla nota prot. n. 13391 del 27.03.2015 e a chiarimento di quanto già indicato nella circolare congiunta del 22 dicembre 2014  e circolare n. 11 del 24.03.2015, relativamente alla procedura di conversione del titolo di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato - nell'ambito delle quote ex articolo 5 del DPCM 11.12.2014  - si fa presente quanto segue.

La Direzione territoriale del lavoro valuterà, per quanto di competenza, positivamente l'istanza di conversione sopraindicata avanzata dal lavoratore stagionale al primo anno di ingresso in Italia, in presenza delle seguenti condizioni:

- aver svolto un periodo lavorativo stagionale di durata non inferiore a mesi tre, a prescindere dalla scadenza del periodo di lavoro stagionale autorizzato con il nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.

Tale condizione sarà verificata d'ufficio da parte della DTL tramite il riscontro, sia della comunicazione obbligatoria di assunzione, che dei relativi pagamenti contributivi agli Enti competenti effettuati a favore del lavoratore nel periodo considerato;

- congruità delle condizioni contrattuali proposte dal datore di lavoro per l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato in rapporto alla sua capacità economica (attraverso la verifica da parte della DTL delle informazioni contenute nel Modello Q).

Tali precisazioni vengono inoltrate, per opportuna conoscenza, anche a tutte le Direzione territoriali del lavoro al fine di evitare posizioni diverse sul territorio.

Il Direttore Generale
Natale Forlani



Lunedì, 20 Aprile 2015