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Circolare 3718 del 30 luglio 2015 Ministero dell'Interno

Ottimizzazione delle procedure relative all’esame delle domande di protezione internazionale.Casi di manifesta infondatezza dell’istanza -

Ministero dell’interno
Commissione nazionale per il diritto di asilo

Oggetto: Ottimizzazione delle procedure relative all’esame delle domande di protezione internazionale.Casi di manifesta infondatezza dell’istanza

In riferimento alla direttiva dell’on. sig. Ministro in data 3 luglio 2015 concernente l’implementazione delle attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, si forniscono alle SS.LL., alcuni chiarimenti circa la procedura di rigetto di una istanza di protezione internazionale per manifesta infondatezza.

Il concetto di domanda manifestamente infondata, come noto, è stato introdotto con il d.lgs. n. 159, del 3.10.2008, che ha inserito, all’art. 32, co. 1, del d.lgs. n. 25/2008, il comma b bis) che prevede il rigetto della domanda “[…] per manifesta infondatezza quando risulta la palese insussistenza dei presupposti previsti dal decreto legislativo 19.11.2007, n. 251, ovvero quando risulta che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento”.

Pertanto, in caso di rigetto per i predetti motivi, viene meno, in caso di impugnazione, la sospensione automatica dell’efficacia del provvedimento, trovando applicazione il co. 4, lett. d) dell’art. 19, del d.lgs. 150/2011, che contempla tale caso tra quelli nei quali l’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa su istanza di parte.

Atteso che il rigetto per manifesta infondatezza può essere adottato solo dopo una completa intervista personale del richiedente asilo, si pregano le SS.LL. di voler valutare le sotto indicate motivazioni che inducono il richiedente a lasciare il proprio Paese di origine, in particolare:

- in caso di difficoltà economiche, queste non devono essere riconducibili ad una situazione di persecuzione o di forte discriminazione;

- in caso di procedimenti penali in corso, occorre valutare se tali casi rientrino nelle previsioni di cui all’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951 e se la pena prevista, per la sua entità e per le modalità di erogazione, non possa essere definita “atto di persecuzione” o “danno grave”.

Ulteriori casi di rigetto per manifesta infondatezza concernono:

- le istanze di asilo prive di qualsiasi elemento di concretezza, ossia quando le dichiarazioni del richiedente risultino fraudolente al di là di ogni ragionevole possibilità di dubbio;

- le istanze reiterate che, pur essendo ammissibili perché non formalmente identiche e/o prive di nuovi elementi rispetto all’istanza precedente, si presentino palesemente prive di ogni requisito di attendibilità e, dunque, palesemente strumentali al proseguimento dei benefici riservati al richiedente asilo.

Per l’applicazione della seconda fattispecie prevista dalla normativa, è necessario considerare se l’istanza di protezione internazionale non sia stata presentata per nessun altro scopo se non quello, appunto, del ritardare o impedire l’espulsione.

Peraltro, la decisione per manifesta infondatezza di un’istanza di protezione internazionale non pregiudica un eventuale e contestuale provvedimento di concessione di protezione umanitaria essendo diverse le fattispecie rilevanti ai fini della protezione umanitaria, da quelle prese in considerazione dalle due forme di protezione sussidiaria o dello status di rifugiato.

Si invitano, quindi, le SS.LL., attese le conseguenze di un’eventuale decisione per manifesta infondatezza, a volersi attenere alle seguenti indicazioni:

1) la decisione di rigetto per manifesta infondatezza, proprio a causa della natura stessa dell’istituto, che esclude valutazioni divergenti, deve richiedere l’unanime consenso di tutti i componenti del Collegio;

2) sono escluse da tali fattispecie le istanze di persone portatori di esigenze particolari ai sensi dell’art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 140/2005 (soggetti vulnerabili);

3) sono parimenti esclusi i casi per i quali si renda necessario un controllo sulla credibilità del richiedente.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. e si ringrazia.

Il presidente Trovato



Giovedì, 30 Luglio 2015