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Decisione di Esecuzione (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022 del Consiglio (G.U.dell’Unione europea L 71/1)

Che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/382 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2022

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

...omissis...

Articolo 1

Oggetto


È accertata l'esistenza di un afflusso massiccio nell'Unione di sfollati che hanno dovuto abbandonare l'Ucraina a seguito di un conflitto armato.

Articolo 2

Persone cui si applica la protezione temporanea


1. La presente decisione si applica alle seguenti categorie di persone che sono sfollate dall'Ucraina a partire dal 24 febbraio 2022 incluso a seguito dell'invasione militare delle forze armate russe che ha avuto inizio in tale data:

a) cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022;

b) apolidi e cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che beneficiavano di protezione internazionale o di protezione nazionale equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022; e

c) familiari delle persone di cui alle lettere a) e b).

2. Gli Stati membri applicano la presente decisione o una protezione adeguata ai sensi del loro diritto nazionale nei confronti degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina che possono dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

3. A norma dell'articolo 7 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri possono applicare la presente decisione anche ad altre persone, compresi gli apolidi e i cittadini di paesi terzi diversi dall'Ucraina, che soggiornavano legalmente in Ucraina e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine.

4. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), si considerano facenti parte di una famiglia, purché la famiglia fosse già presente in Ucraina e vi soggiornasse prima del 24 febbraio 2022:

a) il coniuge di una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), o il partner non legato da vincoli di matrimonio che abbia una relazione stabile con l'interessato, qualora la legislazione o la prassi dello Stato membro interessato assimili la situazione delle coppie di fatto a quella delle coppie sposate nel quadro della legge nazionale sugli stranieri;

b) i figli o le figlie minorenni non sposati di una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), o del coniuge, indipendentemente dal fatto che siano legittimi, naturali o adottati;

c) altri parenti stretti che vivevano insieme come parte del nucleo familiare nel periodo in cui si sono verificate le circostanze connesse all'afflusso massiccio di persone sfollate e che erano totalmente o parzialmente dipendenti da una persona di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), in tale periodo.

Articolo 3

Cooperazione e monitoraggio


1. Ai fini dell'articolo 27 della direttiva 2001/55/CE, gli Stati membri si avvalgono della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione conformemente alla raccomandazione (UE) 2020/1366. Gli Stati membri dovrebbero inoltre contribuire a una conoscenza situazionale comune dell'Unione attraverso la condivisione delle informazioni pertinenti mediante i dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (IPCR).

2. La Commissione coordina la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio delle capacità di accoglienza di ciascuno Stato membro e l'individuazione di eventuali necessità di ulteriore sostegno.

A tal fine, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), con l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), sottopone la situazione a monitoraggio e riesame costanti, avvalendosi della rete dell'UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della migrazione.

Inoltre, Frontex, l'EUAA ed Europol forniscono sostegno operativo agli Stati membri che ne chiedono l'assistenza per far fronte alla situazione, anche ai fini dell'applicazione della presente decisione.

Articolo 4

Entrata in vigore


La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2022

Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES


Decisione di Esecuzione (UE) 2022/382 del 4 marzo 2022

 

Venerdì, 4 Marzo 2022