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Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124 (GU n.219 del 19-9-2023)

Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche' in materia di immigrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

...omissis...

Capo V
Disposizioni in materia di trattenimento presso i Centri di permanenza per i rimpatri e di realizzazione delle strutture di prima accoglienza, permanenza e rimpatrio

Art. 20
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286, in materia di trattenimento degli stranieri
 
  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi tre  mesi.  Qualora  l'accertamento  dell'identita'  e della nazionalita' ovvero l'acquisizione di documenti per il  viaggio presenti gravi difficolta', il giudice, su  richiesta  del  questore, puo' prorogare il termine di ulteriori tre mesi. Anche prima di  tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento,  dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il termine complessivo di sei mesi puo' essere prorogato dal giudice, su  richiesta  del  questore, per ulteriori periodi di tre mesi e per una  durata  complessiva  non superiore ad altri dodici mesi, nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento  sia durata piu' a lungo a causa della mancata cooperazione da parte dello straniero   o   dei   ritardi   nell'ottenimento   della   necessaria documentazione dai Paesi terzi.  Lo  straniero  che  sia  gia'  stato trattenuto presso le strutture  carcerarie  per  un  periodo  pari  a quello di sei mesi puo'  essere  trattenuto  presso  il  centro  alle condizioni e per la  durata  indicati  nel  periodo  precedente.  Nei confronti dello straniero a qualsiasi titolo detenuto,  la  direzione della struttura penitenziaria  richiede  al  questore  del  luogo  le informazioni sull'identita' e sulla nazionalita'  dello  stesso.  Nei medesimi casi il  questore  avvia  la  procedura  di  identificazione interessando le  competenti  autorita'  diplomatiche.  Ai  soli  fini dell'identificazione,  l'autorita'  giudiziaria,  su  richiesta   del questore, dispone la traduzione del detenuto presso  il  piu'  vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario  al  compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento.».

Art. 21
Progettazione  e  realizzazione  delle  strutture   di   accoglienza, permanenza e rimpatrio
 
  1.All'articolo 233 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n  66, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al  comma  1,  dopo  la  parola:  «difesa»  sono  inserite  le seguenti: «e sicurezza» e dopo la lettera s) e' inserita la seguente:
«s-bis) le strutture di cui agli articoli 10-ter  e  14  del  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»;
    b) dopo il comma 1-bis) e' inserito il seguente: «1-ter)  Per  la realizzazione delle opere di cui al presente articolo,  il  Ministero della difesa e' autorizzato  ad  avvalersi  delle  procedure  di  cui all'articolo 140 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.».
  2. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  suproposta dei Ministri dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e'  approvato  il  piano straordinario  per  l'individuazione  delle  aree  interessate   alla realizzazione di un numero idoneo di strutture di cui  agli  articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286  e  agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, anche attraverso la valorizzazione di  immobili  gia'  esistenti,  e  delle conseguenti attivita', di seguito piano. Alla realizzazione del piano si provvede nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a   legislazione   vigente.   Il   piano   puo'   essere   aggiornato periodicamente, anche a seguito delle eventuali modifiche ai relativi stanziamenti.  Restano  ferme   le   ordinarie   procedure   per   la realizzazione e la gestione delle medesime strutture  previste  dalla legislazione vigente.
  3. Il  Ministero  della  difesa,  mediante  le  proprie  competenti articolazioni del Genio militare,  l'impiego  delle  Forze  armate  e avvalendosi  di  Difesa   Servizi   S.p.A.,   e'   incaricato   della progettazione e della realizzazione delle strutture  individuate  dal piano, dislocate sul territorio nazionale. Tali opere sono dichiarate di diritto quali opere destinate alla difesa e sicurezza nazionale.
  4. Per la realizzazione del piano nello  stato  di  previsione  del Ministero della difesa  e'  istituito  un  apposito  fondo,  con  una dotazione di euro 20 milioni per il 2023.
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 20 milioni di euro  per il  2023,  si  provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno 2023,  allo  scopo  parzialmente  utilizzando  per  euro  10  milioni l'accantonamento relativo al Ministero della difesa  e  per  euro  10 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  6. E' autorizzata la spesa di 1.000.000 di euro annui  a  decorrere dall'anno 2024 quale contributo al funzionamento delle  strutture  di cui al presente articolo e di 400.000 per l'anno 2023 per  gli  oneri derivanti  dalla  costituzione  e  dal  funzionamento  degli  assetti tecnici connessi alle fasi preliminari correlate alla predisposizione delle aree, alla cantierizzazione, alla sicurezza e alla vigilanza.
  7. Agli oneri relativi al comma 6, pari a 400.000 per l'anno 2023 e 1.000.000 di euro annui  a  decorrere  dall'anno  2024,  si  provvede mediante corrispondente  riduzione  della  dotazione  del  Fondo  per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo  10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



 

Martedì, 19 Settembre 2023