Decreto Legge 11 ottobre 2024, n. 145 (GU n.239 del 11-10-2024)
Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche' dei relativi procedimenti giurisdizionali
Vigente al: 11-10-2024
Modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia
di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale»;
Vista il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di
disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private
della liberta' personale»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare norme
in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui
agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al
contrasto del lavoro sommerso;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali e
del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e
dell'economia e delle finanze;
Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla
normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve
durata, con le medesime modalita' ivi previste.»;
2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonche'
al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla
revoca del visto di ingresso.»;
b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: «La stipula dell'Accordo di integrazione» sono inserite le
seguenti: «, con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»;
c) all'articolo 5-bis, il comma 3 e' abrogato;
d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai
sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le
seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»;
e) all'articolo 22:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono
sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;
1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata»;
1.3) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;»;
1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente:
«d-ter) domicilio digitale iscritto in uno degli Indici
nazionali di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende
esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica
la disponibilita' di lavoratori presenti sul territorio nazionale
entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato
all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-ter. E' irricevibile la domanda presentata, ai sensi del
comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la
presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis all'esito di precedente, analoga domanda. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di
lavoro prova che la mancata sottoscrizione e' dovuta a causa a lui
non imputabile. E' altresi' irricevibile la domanda presentata dal
datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione
della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il
reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale o emessa sentenza
di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.»;
3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo straniero non si
rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che
il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore» sono sostituite
dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma 6,
non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine
di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di
forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;
4) dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
«5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare la
domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta
conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di
ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il
suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta e'
revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di
residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per
l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale
informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in
Italia.»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore
straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il
lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi'
firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di
lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma
autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento
nel medesimo termine e' trasmesso in via telematica a cura del datore
di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
f) all'articolo 24:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione dei
commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei
commi 5, secondo periodo, e 11»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento
della sottoscrizione del contratto di soggiorno, sono sostituite
dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico per l'immigrazione,
unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6,»;
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data comunicazione
all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla
piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85.»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «La nuova opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre
sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme
restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore puo', nel
periodo di validita' del nulla osta al lavoro, svolgere attivita'
lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore
di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro
avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo
per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5
del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»;
5) al comma 9, le parole: «sia rientrato nello Stato di
provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «abbia lasciato il
territorio nazionale»;
6) al comma 10, le parole: «nei limiti delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;
7) al comma 11, il quarto periodo e' sostituto dai seguenti:
«Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel
territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero
sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il contratto
in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo
di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia
informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore
costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione
autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo
sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo le parole: «Agenzia
delle entrate» sono inserite le seguenti: «e, relativamente al
settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA),»;
h) all'articolo 27, al comma 1-ter, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: «Entro otto giorni dall'ingresso dello
straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis,
sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, e'
trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli
adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno.»;
i) all'articolo 27-quater:
1) al comma 6, le parole: «convoca il datore di lavoro e»
sono soppresse;
2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si rechi
presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma
6,» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di
soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico
per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma
6,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a
partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma
1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.
1. Per l'anno 2025, i datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei
datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, che intendono presentare, nei giorni indicati
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre
2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023,
e dal comma 6 del presente articolo, richiesta di nulla osta al
lavoro per gli ingressi previsti dai decreti di cui all'articolo 3,
comma 4, del medesimo testo unico, procedono alla precompilazione dei
moduli di domanda sul portale informatico messo a disposizione dal
Ministero dell'interno. Le modalita' di precompilazione e i settori
interessati sono definiti con circolare congiunta dei Ministeri
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste e del turismo, sentito il
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La
precompilazione si svolge dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2024 e,
limitatamente alle domande relative al termine del 1° ottobre 2025
previsto dal comma 6, dal 1° luglio al 31 luglio 2025. Le
amministrazioni effettuano i controlli di veridicita' sulle
dichiarazioni fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla
precompilazione, secondo le modalita' e con gli effetti di cui
all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Dal
1° dicembre 2024 alle date di cui all'articolo 8, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 e
dal 1° agosto al 30 settembre 2025, l'Ispettorato nazionale del
lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate e,
relativamente al settore agricolo, con l'AGEA, esegue le verifiche di
osservanza delle disposizioni del contratto collettivo nazionale di
lavoro e le verifiche di congruita' del numero delle richieste
presentate, tenendo conto anche degli elementi di cui all'art.
24-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998.
2. In via sperimentale, per l'anno 2025 sono rilasciati, al di
fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nulla osta al lavoro,
visti di ingresso e permessi di soggiorno per lavoro subordinato,
entro un numero massimo di 10.000 istanze, relativi a lavoratori da
impiegare nel settore dell'assistenza familiare o sociosanitaria a
favore di persone con disabilita', come definite ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, o a
favore di persone grandi anziane, come definite dall'articolo 2,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29. La
richiesta di nulla osta al lavoro per l'assunzione, a tempo
determinato o indeterminato, e' presentata allo sportello unico per
l'immigrazione competente per il tramite delle agenzie per il lavoro
(APL) regolarmente iscritte all'albo informatico di cui all'articolo
4, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276 e delle associazioni datoriali firmatarie del vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro del settore domestico. Le
richieste di assunzione possono essere presentate per l'assistenza
alla persona del datore di lavoro o del suo coniuge o parente o
affine entro il secondo grado e, nei casi individuati dall'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, anche del parente
entro il terzo grado del datore di lavoro, ancorche' non conviventi,
residenti in Italia. Non e' consentita l'assunzione del coniuge e del
parente o affine entro il terzo grado del datore di lavoro. Le
agenzie per il lavoro e le associazioni datoriali allegano alle
istanze la documentazione attestante i presupposti di cui al terzo e
al quarto periodo.
3. La presentazione della domanda e il rilascio del nulla osta, dei
visti di ingresso e dei permessi di soggiorno di cui al comma 2, sono
regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 22 del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con esclusione del comma
5.01 del predetto articolo 22. Il nulla osta e' rilasciato previa
verifica da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto
dei requisiti e delle procedure di cui all'articolo 24-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. I lavoratori
stranieri di cui al comma 2, limitatamente ai primi dodici mesi di
effettiva occupazione legale sul territorio nazionale, possono
esercitare esclusivamente attivita' lavorative previste dal citato
comma 2. I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi dodici
mesi sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte dei
competenti Ispettorati territoriali del lavoro. Allo scadere dei
dodici mesi, in caso di offerta di altro contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato o indeterminato, in deroga
all'articolo 6, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al
decreto legislativo n. 286 del 1998, e' richiesto allo sportello
unico per l'immigrazione un nuovo nulla osta, nei limiti delle quote
di cui all'articolo 3, comma 4, del medesimo testo unico.
4. Per l'anno 2025, i datori di lavoro possono presentare come
utenti privati fino ad un massimo di tre richieste di nulla osta al
lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di cui agli articoli
6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
settembre 2023. Tale limite non si applica alle richieste presentate
tramite le organizzazioni datoriali di categoria, di cui all'articolo
24-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
nonche' dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell'articolo 1
della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che garantiscono un numero di
richieste di nulla osta al lavoro proporzionale al volume d'affari o
ai ricavi o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito,
ponderato in funzione del numero di dipendenti e del settore di
attivita' dell'impresa. L'individuazione numerica e le modalita' di
accreditamento degli operatori delle medesime organizzazioni
datoriali sono definiti nell'ambito della circolare congiunta di cui
al comma 1 del presente articolo.
5. Le quote per lavoro stagionale stabilite per l'anno 2025
dall'articolo 7, commi 1, lettera c), 2 e 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 2023 sono
ripartite in misura uguale tra il settore agricolo e il settore
turistico-alberghiero, ferme restando le quote di riserva di cui ai
commi 4 e 5 del citato articolo 7.
6. Per l'anno 2025, i termini per la presentazione delle richieste
di nulla osta al lavoro per gli ingressi nell'ambito delle quote di
cui al comma 5 decorrono:
a) per il settore agricolo, dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio
2025;
b) per il settore turistico-alberghiero, in misura pari al
settanta per cento dalle ore 9,00 del giorno 12 febbraio 2025 e, in
misura pari al trenta per cento, dalle ore 9,00 del giorno 1° ottobre
2025.
7. I termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al
lavoro per gli ingressi di cui al comma 2, entro il limite massimo
ivi indicato, decorrono dalle ore 9,00 del giorno 7 febbraio 2025.
8. All'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 settembre 2023, al comma 1, lettera c), la cifra "93.550" e'
sostituita dalla seguente: "110.000", al comma 4 la cifra "42.000" e'
sostituita dalla seguente: "47.000" e al comma 5 la cifra "32.000" e'
sostituita dalla seguente: "37.000".
1. In relazione alle domande di nulla osta al lavoro per lavoratori
cittadini di Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di
presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o
in assenza dei presupposti di legge, l'articolo 22, comma 5.01, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, non si applica e il nulla
osta al lavoro puo' essere rilasciato previa verifica da parte
dell'Ispettorato nazionale del lavoro sul rispetto dei requisiti e
delle procedure di cui all'articolo 24-bis del medesimo testo unico.
2. Salvo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto,
sia gia' stato rilasciato il visto di ingresso in Italia, l'efficacia
dei nulla osta al lavoro gia' rilasciati ai sensi dell'articolo 22
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 in
favore dei lavoratori di cui al comma 1 e' sospesa fino alla conferma
espressa da parte dello sportello unico per l'immigrazione del
positivo espletamento delle verifiche previste dal medesimo comma.
Nelle more della ricezione da parte dell'ufficio consolare della
conferma di cui al primo periodo, inviata esclusivamente tramite
l'apposito applicativo informatico, i procedimenti per il rilascio di
visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta di cui al primo
periodo, pendenti alla data di entrata di entrata in vigore del
presente decreto, sono sospesi.
3. Gli Stati e i territori di cui al comma 1 sono individuati con
decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. Fino al 31 dicembre 2025, nelle more dell'adozione
del decreto di cui al primo periodo, i commi 1 e 2 si applicano alle
domande di nulla osta e ai nulla osta per lavoratori cittadini del
Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka.
1. All'articolo 1, comma 683, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,
le parole: «per gli anni 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti:
«per gli anni 2023, 2024 e 2025» e le parole: «nel limite massimo di
spesa di euro 51.886.624, di cui euro 7.400.624 per l'anno 2023 ed
euro 44.486.000 per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nel
limite massimo di spesa di euro 57.009.803, di cui euro 7.400.624 per
l'anno 2023, euro 39.079.443 per l'anno 2024 ed euro 10.529.736 per
l'anno 2025».
2. Il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44,
comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e'
incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
3. Per la realizzazione di un programma di interventi straordinari
di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria
per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2024 e euro 10.529.736 per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo
delle risorse rivenienti dalle modifiche apportate al comma 1;
b) quanto a 15 milioni di euro per l'anno 2024, mediante utilizzo
delle risorse del fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge
21 febbraio 2024, n. 14, destinate alla prevenzione e al contrasto
della criminalita' e al potenziamento della sicurezza nelle strutture
aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie anche attraverso
misure di cooperazione internazionale, iscritte nello stato di
previsione del Ministero dell'interno;
c) quanto a euro 10.529.736 per l'anno 2025, mediante
corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'interno.
5. Al fine di assicurare la costante funzionalita' ed efficienza
delle strutture territoriali, anche con riferimento alla trattazione
delle problematiche connesse alla gestione dei flussi migratori e
della protezione internazionale il Ministero dell'interno, per il
triennio 2025-2027 e' autorizzato a reclutare, in aggiunta alle
vigenti facolta' assunzionali e con corrispondente incremento della
dotazione organica, un contingente di personale pari a 200 unita'
appartenente all'area degli assistenti, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, senza il previo svolgimento delle
procedure di mobilita', mediante l'indizione di apposite procedure
concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle vigenti graduatorie di
concorsi pubblici. Fino al 31 dicembre 2026, il Ministero
dell'interno puo' avvalersi della procedura di cui all'articolo
35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, nonche' delle procedure di cui all'articolo 1, comma 4, lettera
b) del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. A tal fine e'
autorizzata la spesa di euro 3.736.318 per l'anno 2025 e di euro
7.472.636 annui a decorrere dall'anno 2026 per gli oneri
assunzionali, di euro 188.010 per l'anno 2025 ed euro 376.019 annui a
decorrere dall'anno 2026 a titolo di compenso per lavoro
straordinario, di euro 168.000 per l'anno 2025 ed euro 336.000 annui
a decorrere dall'anno 2026 per buoni pasto. Per l'espletamento delle
procedure concorsuali, e' autorizzata la spesa di euro 448.000 per
l'anno 2025.
6. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a euro 4.540.328 per
l'anno 2025 e ad euro 8.184.655 annui a decorrere dall'anno 2026 di
cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione
della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo
parzialmente utilizzando: a) l'accantonamento relativo al Ministero
dell'interno, per euro 4.540.328 per l'anno 2025 e euro 7.500.000
annui a decorrere dall'anno 2026; b) l'accantonamento relativo al
Ministero dell'economia e finanze, per euro 684.655 annui a decorrere
dall'anno 2026.
7. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e' incrementata a decorrere dal 1°
ottobre 2025 di 200 unita' di personale appartenente all'area degli
assistenti. Conseguentemente nel triennio 2025-2027 il predetto
Ministero e' autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura
concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200
unita' appartenenti all'area degli assistenti. Per l'attuazione del
presente comma, e' autorizzata la spesa di 1.989.329 euro per l'anno
2025 e di euro 7.957.316 a decorrere dall'anno 2026.
8. All'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «3.150 unita'» sono
sostituite dalle seguenti: «3.200 unita'». Ai fini dell'incremento
del contingente degli impiegati assunti a contratto dalle
rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari, dagli istituti
italiani di cultura e dalle delegazioni diplomatiche speciali, come
rideterminato al primo periodo, e' autorizzata la spesa di euro
1.204.025 per l'anno 2025, di euro 2.480.300 per l'anno 2026, di euro
2.554.700 per l'anno 2027, di euro 2.631.350 per l'anno 2028, di euro
2.710.300 per l'anno 2029, di euro 2.791.600 per l'anno 2030, di euro
2.875.350 per l'anno 2031, di euro 2.961.600 per l'anno 2032, di euro
3.050.450 per l'anno 2033 e di euro 3.141.950 a decorrere dall'anno
2034.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a euro 3.193.354 per
l'anno 2025, euro 10.437.616 per l'anno 2026, euro 10.512.016 per
l'anno 2027, euro 10.588.666 per l'anno 2028, euro 10.667.616 per
l'anno 2029, euro 10.748.916 per l'anno 2030, euro 10.832.666 per
l'anno 2031, euro 10.918.916 per l'anno 2032, euro 11.007.766 per
l'anno 2033, euro 11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2034, si
provvede mediante riduzione per euro 3.193.354 per l'anno 2025 e euro
11.099.266 annui a decorrere dall'anno 2026 della proiezione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 5 Ulteriori modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10 bis, al comma 6, dopo le parole: «articoli 18,
18-bis» sono inserite le seguenti: «18-ter,» e le parole: «22, comma
12-quater» sono soppresse;
b) all'articolo 18, al comma 3-bis, le parole: «articoli 600 e
601» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 600, 601 e 602»;
c) dopo l'articolo 18-bis e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter (Permesso di soggiorno per gli stranieri vittime
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). - 1. Quando
nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento
per il delitto previsto dall'articolo 603-bis del codice penale
commesso in danno di un lavoratore straniero sul territorio nazionale
siano accertate situazioni di violenza o abuso o comunque di
sfruttamento del lavoro nei confronti di un lavoratore straniero sul
territorio nazionale e questi contribuisca utilmente all'emersione
dei fatti e all'individuazione dei responsabili, il questore, su
proposta dell'autorita' giudiziaria procedente, rilascia con
immediatezza, un permesso di soggiorno per consentire alla vittima e
ai membri del suo nucleo familiare di sottrarsi alla violenza o allo
sfruttamento.
2. Quando le situazioni di violenza o abuso o comunque di
sfruttamento del lavoro nei confronti dello straniero sono segnalate
all'autorita' giudiziaria o al questore dall'Ispettorato nazionale
del lavoro, quest'ultimo contestualmente esprime un parere anche in
merito all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente
articolo reca la dicitura «casi speciali», ha la durata di sei mesi e
puo' essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo
occorrente per motivi di giustizia. Il permesso consente l'accesso ai
servizi assistenziali e allo studio, nonche' l'iscrizione nell'elenco
anagrafico previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, o lo
svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fatti salvi i requisiti
minimi di eta'. Del rilascio del permesso di soggiorno di cui al
comma 1 e' data comunicazione, anche in via telematica, al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
4. Alla scadenza, il permesso di cui al comma 3 puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato
o autonomo, secondo le modalita' stabilite per tale permesso di
soggiorno e al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4,
ovvero in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il
titolare sia iscritto a un regolare corso di studi. Esso e' revocato
in caso di condotta incompatibile con le finalita' dello stesso,
segnalata dal procuratore della Repubblica o, per quanto di
competenza, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, o
comunque accertata dal questore, o quando vengono meno le condizioni
che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza
non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di
procedura penale, per il delitto di cui all'articolo 603-bis del
codice penale, possono essere disposte la revoca del permesso di
soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo
unico.
6. In attesa del rilascio del permesso di soggiorno, il
lavoratore straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio
la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta, puo'
legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere
temporaneamente l'attivita' lavorativa fino a eventuale comunicazione
da parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, che attesta
l'esistenza dei motivi ostativi al rilascio del permesso di
soggiorno.»;
d) all'articolo 22:
1) al comma 12-bis, lettera c), le parole: «di particolare
sfruttamento» sono soppresse;
2) i commi 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies sono abrogati.
Ogni richiamo ai medesimi commi, contenuto in leggi, regolamenti o
decreti, si intende riferito all'articolo 18-ter del testo unico di
cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal
presente decreto.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo
18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,
cosi' come introdotto dal comma 1, lettera c), e' altresi' revocato
nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, del presente decreto.
1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 18-ter, comma
3, terzo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
cosi' come introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), del
presente decreto, il lavoratore in favore del quale sia stato
rilasciato il permesso di soggiorno per «casi speciali» ai sensi del
medesimo articolo 18-ter, puo' essere ammesso alle misure di
assistenza di cui al presente articolo, di durata non superiore a
quella del permesso di soggiorno di cui al predetto articolo 18-ter.
Conseguentemente il Fondo nazionale per le politiche migratorie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e'
incrementato di 180.000 euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 96 del codice di cui al decreto legislativo
3 luglio 2017, n. 117.
2. Le misure di assistenza di cui al presente articolo sono
finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo.
La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalita'
esecutive avvengono tramite programmi individuali di assistenza,
elaborati sulla base dell'Accordo in sede di Conferenza unificata del
7 ottobre 2021, recante «Linee-Guida nazionali in materia di
identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento
lavorativo in agricoltura». Il programma di assistenza contiene un
progetto personalizzato di formazione e avviamento al lavoro, anche
mediante l'iscrizione dei soggetti aderenti alla piattaforma del
sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di
cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Agli
oneri derivanti dal presente comma, valutati in 180.000 euro per
l'anno 2024 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si
provvede a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. I destinatari delle misure possono beneficiare dell'assegno di
inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 48 del 2023,
per i quali non trova applicazione l'articolo 2, comma 2, lettere a)
e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.
4. Le misure di assistenza di cui al presente articolo non possono
essere disposte:
a) in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello
per cui si procede, ad esclusione del reato di cui all'articolo
10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
b) se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito
di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni;
c) in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o
procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desumano la
persistente attualita' della sua pericolosita' sociale e la
ragionevole probabilita' che possa commettere delitti di grave
allarme sociale.
5. Il presente articolo si applica anche ai parenti e affini entro
il secondo grado del lavoratore di cui all'articolo 18-ter del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
1. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 sono revocate
quando ricorrono una o piu' delle seguenti circostanze:
a) la condanna per un delitto non colposo, commesso
successivamente all'ammissione del programma di cui al medesimo
articolo 6;
b) la sottoposizione a misura di prevenzione ai sensi del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) la rinuncia espressa alle misure.
2. Le misure di assistenza di cui all'articolo 6 possono essere
revocate nel caso di rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di
lavoro.
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18-ter del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, cosi' come introdotto dall'articolo 5, comma 1,
lettera c), del presente decreto, si applicano, qualora ne ricorrano
i presupposti, le misure di protezione e di vigilanza di cui al
decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 luglio 2002, n. 133.
2. Ai titolari del permesso di soggiorno di cui al medesimo
articolo 18-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, qualora ne ricorrano i presupposti, si applicano le
speciali misure di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 6. In tali casi
non si applicano le misure di assistenza di cui all'articolo 6.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, all'articolo 76, comma 4-ter, dopo il primo periodo e' aggiunto
il seguente: «Il lavoratore straniero, persona offesa del delitto
previsto dall'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce
utilmente all'emersione del reato e all'individuazione dei
responsabili, e' ammesso al patrocinio alle medesime condizioni di
cui al primo periodo.»
1. All'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, le parole: «ne' superiore a euro 50.000» sono
sostituite dalle seguenti: «ne' superiore a euro 60.000».
Venerdì, 11 Ottobre 2024