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Decreto 5 luglio 2024 Ministero di Graziea e Giustizia (GU n.198 del 24-8-2024)

Misura e condizioni del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno all'avvocato e all'interprete - Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria

Misura e  condizioni  del  rimborso  delle  spese  di  viaggio  e  di soggiorno   all'avvocato   e   all'interprete   nei   casi   previsti dall'articolo 4, comma 5,  della  legge  21  febbraio  2024,  n.  14, concernente: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo  tra  il  Governo della  Repubblica  italiana  e  il  Consiglio  dei   ministri   della Repubblica di Albania per il rafforzamento  della  collaborazione  in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonche' norme di coordinamento con l'ordinamento interno». (24A04432)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
 
di concerto con
 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
 
  Vista la legge  21  febbraio  2024,  n.  14  recante  «Ratifica  ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana  e il  Consiglio  dei  ministri  della  Repubblica  di  Albania  per  il rafforzamento della collaborazione in  materia  migratoria,  fatto  a Roma  il  6  novembre  2023,  nonche'  norme  di  coordinamento   con l'ordinamento interno;
  Visto l'art. 4, comma 5, della  predetta  legge  secondo  il  quale l'avvocato del migrante di cui all'art. 1, paragrafo 1 lettera d) del Protocollo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non  e' possibile la partecipazione all'udienza dall'aula in cui si trova  il giudice e il rinvio dell'udienza e' incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento, si reca, per lo  svolgimento  dell'incarico nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) del  protocollo e in tal caso gli sono liquidate, cosi' come all'interprete, le spese di viaggio e di soggiorno;
  Rilevato che l'art. 4, comma 5, prevede  altresi'  che  la  misura, comunque non superiore a euro 500, e le condizioni di rimborso  delle spese  di  viaggio  e  di  soggiorno  liquidabili  all'interprete   e all'avvocato sono stabilite con decreto del Ministro della  giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115  recante  «Testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Decreta:
 
Art. 1
Oggetto
 
  1. Il presente decreto stabilisce la misura  e  le  condizioni  del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno spettanti all'avvocato e all'interprete nei casi di cui all'art. 4, comma 5, della legge  di ratifica.
Art. 2
Definizioni
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
    a) «Legge di ratifica»: la legge  21  febbraio  2024,  n.  14  di ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania  per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto  a Roma  il  6  novembre  2023,  nonche'  norme  di  coordinamento   con l'ordinamento interno»;
    b) «TU spese di  giustizia»:  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,  recante  testo  unico  delle disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di giustizia;
    c) «TU immigrazione»: il  decreto  legislativo  25  luglio  1998, recante «Testo unico delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;
    d) «avvocato»: l'avvocato del migrante, ammesso al  patrocinio  a spese dello Stato, che  si  reca,  nelle  aree  di  cui  all'art.  1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo per  partecipare  all'udienza nei casi di cui all'art. 4, comma 5, secondo periodo, della legge  di ratifica;
    e) «interprete»: l'interprete, nominato dal giudice, che si  reca nelle aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo per partecipare all'udienza nei casi di  cui  all'art.  4,  comma  5, secondo periodo della legge di ratifica;
    f)  «trasferta»:  il  viaggio  e  il  soggiorno  dell'avvocato  o dell'interprete nelle aree di cui all'art. 1,  paragrafo  1,  lettera c), del Protocollo per lo svolgimento dell'udienza nei  casi  di  cui all'art. 4, comma 5, della legge di ratifica;
    g) «trasporto»: il viaggio di  andata  e  ritorno  tra  Italia  e Albania, comprensivo degli spostamenti, esclusivamente su  territorio italiano o albanese, per raggiungere il luogo di arrivo e partenza.
Art. 3
Spese di viaggio e di soggiorno rimborsabili
 
  1. Sono rimborsabili a titolo di spese  di  viaggio  esclusivamente gli  esborsi  documentati  relativi  ai   trasporti   necessari   per raggiungere le aree di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera  c),  del Protocollo e per fare ritorno in Italia.
  2. Sono rimborsabili a titolo di spese di soggiorno  esclusivamente gli esborsi documentati per l'alloggio e per il vitto fruiti  durante la trasferta.

Art. 4
Spese di trasferta rimborsabili
 
  1. Sono rimborsabili a titolo di spese di trasferta  esclusivamente le spese di viaggio e di  soggiorno  necessarie  per  lo  svolgimento dell'udienza nei casi di cui all'art. 4,  comma  5,  della  legge  di ratifica. Tali spese sono liquidate, in conformita' all'art. 5, nella misura documentata, comunque non superiore a 500 euro.
Art. 5
Istanza di liquidazione
 
  1. Per il rimborso delle spese previste dall'art.  3  l'avvocato  e l'interprete sono tenuti a depositare, con atto separato, istanza  di liquidazione al giudice che ha tenuto l'udienza prevista dall'art. 4, comma 5, della legge di ratifica.
  2. L'avvocato, fuori dai  casi  previsti  dall'art.  14,  comma  4, quarto  periodo,  del  TU  Immigrazione,  documenta  l'ammissione  al patrocinio a spese dello Stato in relazione al  procedimento  per  il quale si e' svolta l'udienza di cui all'art. 4, comma 5, della  legge di ratifica.
  3. L'istanza di  liquidazione  indica  distintamente  le  spese  di viaggio  e  di  soggiorno  ed  e'  corredata   della   documentazione comprovante gli esborsi sostenuti per tali spese.
Art. 6
Disposizioni finali
 
  1. Per quanto non diversamente disposto dalla legge di ratifica  si applica il TU spese di giustizia.
  2. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.  Le  amministrazioni  competenti  provvedono  ai   relativi adempimenti  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, trasmesso ai competenti organi  di  controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 luglio 2024
 
Il Ministro della giustizia       
      Nordio                  
 
                                                   Il Ministro dell'economia e delle finanze                                                 
                                        Giorgetti                                                     

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2297


 

Venerdì, 5 Luglio 2024