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Decreto Legge 23 ottobre 2024, n. 158 (GU n.249 del 23-10-2024)

Disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Vigente al: 24-10-2024   

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;  
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme  minime  per  le procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e della revoca dello status di rifugiato»;
  Vista  la  direttiva  2013/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 26 giugno 2013;
  Vista la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, del 4 ottobre 2024 (causa C-406/22),  che  dichiara  che  «l'articolo  37 della direttiva 2013/32/UE deve essere  interpretato  nel  senso  che osta a che un paese terzo sia designato come Paese di origine  sicuro quando alcune parti del suo territorio non soddisfano  le  condizioni materiali per tale  designazione,  stabilite  nell'allegato  I  della predetta Direttiva»;
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di  designare  i Paesi di origine sicuri, tenendo conto della sentenza della Corte  di  Giustizia dell'Unione Europea, del 4 ottobre 2024  (causa  C-406/22), escludendo i Paesi che non soddisfano le condizioni  per  determinate parti del loro territorio (Camerun, Colombia e Nigeria);
  Considerato il regolamento del Parlamento europeo e  del  Consiglio del 14 maggio 2024, n. 2024/1348/UE,  che  stabilisce  una  procedura comune di protezione internazionale dell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE e, in particolare, l'articolo 61, paragrafo 2 secondo  cui «La designazione di un paese terzo come paese  di  origine  sicuro  a livello sia dell'Unione che  nazionale  puo'  essere  effettuata  con eccezioni per determinate parti del suo  territorio  o  categorie  di persone chiaramente identificabili» che, pur trovando applicazione  a decorrere dal 12 giugno 2026, ha indicato l'orientamento condiviso da parte degli Stati membri dell'Unione europea;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 21 ottobre 2024;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale, dell'interno e della giustizia;
 
E m a n a
il seguente decreto-legge:
 
Art. 1
Paesi di origine sicuri
 
  1. All'articolo 2-bis del decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In applicazione dei criteri di qualificazione stabiliti dalla  normativa  europea  e  dei riscontri  rinvenuti  dalle  fonti  di  informazione  fornite   dalle organizzazioni internazionali competenti, sono considerati  Paesi  di origine   sicuri   i   seguenti:   Albania,   Algeria,    Bangladesh, Bosnia-Erzegovina,  Capo  Verde,  Costa  d'Avorio,  Egitto,   Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo,  Macedonia  del  Nord,  Marocco,  Montenegro, Peru', Senegal, Serbia, Sri Lanka e Tunisia.»;
    b) al comma 2, al  secondo  periodo,  le  parole  «di  parti  del territorio o» sono soppresse;
    c) al comma 4, la parola «EASO»  e'  sostituita  dalle  seguenti: «Agenzia dell'Unione europea per l'asilo»;
    d) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. L'elenco dei Paesi di origine sicuri e' aggiornato periodicamente con atto  avente forza di legge ed e' notificato alla  Commissione  europea.  Ai  fini dell'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1,  il  Consiglio  dei Ministri  delibera,  entro  il  15  gennaio  di  ciascun  anno,   una relazione, nella quale, compatibilmente con le preminenti esigenze di sicurezza e di continuita' delle relazioni  internazionali  e  tenuto conto  delle  informazioni  di  cui  al  comma  4,  riferisce   sulla situazione dei Paesi inclusi nell'elenco  vigente  e  di  quelli  dei quali  intende  promuovere  l'inclusione.  Il  Governo  trasmette  la relazione alle competenti commissioni parlamentari».

Art. 2
Modificazioni al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
 
1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35-bis:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
 «4. Nei casi previsti dal comma 3 l'efficacia  esecutiva  del provvedimento impugnato puo' essere sospesa, su istanza di parte, con decreto motivato, quando ricorrono gravi  e  circostanziate  ragioni.
L'istanza  di  sospensione  deve   essere   proposta,   a   pena   di inammissibilita',  con  il  ricorso  introduttivo.  Il   ricorso   e' notificato, a cura della cancelleria e con le  modalita'  di  cui  al comma 6. Il Ministero dell'interno  puo'  depositare  note  difensive entro tre giorni  dalla  notifica.  Se  il  Ministero  deposita  note difensive la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni. Il giudice decide sull'istanza di  sospensione entro i successivi cinque giorni. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' prevista dal quarto periodo il termine  per  la decisione decorre dalla scadenza del temine  per  il  deposito  delle note difensive. Nei casi previsti dalle lettere  b),  c)  e  d),  del comma 3 quando l'istanza di sospensione e' accolta, al ricorrente  e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.»;
      2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
        «4-bis. Avverso il decreto di  cui  al  comma  4  e'  ammesso reclamo alla corte d'appello nel termine di cinque giorni, decorrente dalla  comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche  nei  confronti  della  parte  non  costituita.  Si applicano gli articoli 737 e 738 del codice di procedura  civile.  Il reclamo e' comunicato, a cura della cancelleria, alla controparte. La proposizione del  reclamo  non  sospende  l'efficacia  esecutiva  del provvedimento reclamato. La corte d'appello, sentite le parti, decide con  decreto  immediatamente  esecutivo,  entro  dieci  giorni  dalla presentazione del reclamo. Il decreto e' comunicato alle parti a cura della cancelleria. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedimenti di cui al presente comma.»;
    b) all'articolo 35-ter:
      1) al comma  2,  terzo  periodo, le parole «in composizione monocratica» e le parole «non impugnabile» sono soppresse;
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
        «2-bis. Avverso il provvedimento adottato ai sensi del comma 2 e' ammesso  reclamo alla corte d'appello e si applicano le disposizioni dell'articolo 35-bis, comma 4-bis.».
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi presentati decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145.

Art. 3  
Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore il giorno successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 23 ottobre 2024
 
MATTARELLA
 
Meloni,  Presidente  del  Consiglio
dei ministri
 
Tajani,   Ministro   degli   affari
esteri   e    della    cooperazione
internazionale
 
Piantedosi, Ministro dell'interno
 
Nordio, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Nordio




 

 

Mercoledì, 23 Ottobre 2024