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Decreto Legge 11 Aprile 2025, n. 48 (GU Serie Generale n.85 del 11-04-2025)

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonche' di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

E m a n a
il seguente decreto-legge:
...omissis...

Art. 9
 
Modifiche all'articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza
 
  1. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole:  «del  codice  penale»  sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che  l'interessato  possieda  o possa acquisire un'altra cittadinanza»;
    b) al secondo periodo,  la  parola:  «tre»  e'  sostituita  dalla seguente: «dieci».

Art. 27
 
Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione
 
  1. All'articolo 14 del testo unico delle  disposizioni  concernenti la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
    «7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle  strutture  di  cui  all'articolo 10-ter, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o  di  resistenza  all'esecuzione  degli  ordini  impartiti  per   il mantenimento dell'ordine e della sicurezza da  pubblici  ufficiali  o incaricati di pubblico servizio,  commessi  da  tre  o  piu'  persone riunite, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni.  Ai  fini del periodo precedente, costituiscono atti  di  resistenza  anche  le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo  al  numero  delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico  servizio,  impediscono  il  compimento degli atti  dell'ufficio  o  del  servizio  necessari  alla  gestione dell'ordine e della sicurezza. Coloro che promuovono,  organizzano  o dirigono la rivolta sono puniti con la reclusione da un  anno  e  sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con  l'uso  di  armi,  la pena e' della reclusione da uno a cinque anni nei casi  previsti  dal primo periodo e da due a sette  anni  nei  casi  previsti  dal  terzo periodo. Se dal fatto  deriva,  quale  conseguenza  non  voluta,  una lesione personale grave o gravissima, la pena e' della reclusione  da due a sei anni nei casi previsti dal primo periodo  e  da  quattro  a dodici  anni  nei  casi  previsti  dal  terzo  periodo;   se,   quale conseguenza non  voluta,  ne  deriva  la  morte,  la  pena  e'  della reclusione da sette a quindici  anni  nei  casi  previsti  dal  primo periodo e da dieci a  diciotto  anni  nei  casi  previsti  dal  terzo periodo. Nel caso di lesioni gravi  o  gravissime  o  morte  di  piu' persone,  si  applica  la  pena  che  dovrebbe  infliggersi  per   la violazione piu' grave, aumentata fino al triplo,  ma  la  pena  della reclusione non puo' superare gli anni venti»;
  2. All'articolo 19, comma 3-bis, primo periodo,  del  decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «La realizzazione dei centri di cui al comma 3  e'  effettuata,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «La localizzazione e la realizzazione dei centri di nuova istituzione  di cui al comma 3 nonche'  l'ampliamento  e  il  ripristino  dei  centri esistenti sono effettuati,».

Art. 32
 
Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni
 
  1. All'articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche,  di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il  comma  19 e' inserito il seguente:
    «19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma  19,  alle imprese autorizzate alla vendita delle schede  elettroniche  (S.I.M.) da parte degli operatori, in caso di inosservanza degli  obblighi  di identificazione imposti dai commi 1, terzo, quarto e quinto  periodo, e  1-bis  dell'articolo  98-undetricies,  si  applica   la   sanzione amministrativa   accessoria   della   chiusura    dell'esercizio    o dell'attivita' per un periodo da cinque a trenta giorni».
  2.  All'articolo  98-undetricies  del  codice  delle  comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003,  n.  259, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo il quarto periodo e'  inserito  il  seguente:
«Se il cliente e' cittadino di uno Stato non appartenente  all'Unione europea, e' acquisita copia del titolo di  soggiorno  di  cui  e'  in possesso  ovvero  del  passaporto  o   del   documento   di   viaggio equipollente o di un documento di riconoscimento che siano  in  corso di validita'»;
    b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
      «1-bis. Quando il cliente non dispone  dei  documenti  previsti dal comma 1 perche' oggetto di furto o smarriti, l'impresa acquisisce copia della relativa denuncia.
      1-ter. La condanna per il delitto di cui all'articolo  494  del codice  penale,  quando  il  fatto  e'   commesso   al   fine   della sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 del presente articolo, comporta l'incapacita'  di  contrattare  con  gli  operatori  per  un periodo da sei mesi a due anni».

Decreto Legge 11 Aprile 2025, n. 48 integrale

 

Venerdì, 11 Aprile 2025