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Legge 23 maggio 2025, n. 74 (GU n.118 del 23-5-2025)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza.

Vigente al: 24-5-2025   

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
 
la seguente legge:

Art. 1
 
  1. Il decreto-legge 28 marzo  2025, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 23 maggio 2025
 
MATTARELLA
 
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
 
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
 
Piantedosi, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Nordio
                                                             
Allegato
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 2025, N. 36
 
  All'articolo 1:
    al comma 1, capoverso Art. 3-bis, comma 1:
      dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
        «a-bis)   lo   stato   di   cittadino   dell'interessato   e' riconosciuto, nel rispetto della normativa applicabile  al  27  marzo 2025,   a   seguito   di   domanda,   corredata   della    necessaria documentazione,  presentata  all'ufficio  consolare  o   al   sindaco competenti   nel   giorno   indicato   da   appuntamento   comunicato all'interessato dall'ufficio competente entro le 23:59, ora di  Roma, della medesima data del 27 marzo 2025»;
      la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
        «c) un ascendente di primo o di  secondo  grado  possiede,  o possedeva al momento  della  morte,  esclusivamente  la  cittadinanza italiana»;
      la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
        «d) un genitore o adottante e' stato residente in Italia  per almeno  due  anni  continuativi  successivamente  all'acquisto  della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio»;
      la lettera e) e' soppressa;
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. All'articolo 4 della legge 5 febbraio  1992,  n.  91, sono apportate le seguenti modificazioni:
          a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "secondo grado" sono inserite le seguenti: "sono o";
          b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
          "1-bis. Il minore straniero o apolide, del quale il padre o la madre sono cittadini per nascita, diviene cittadino se i  genitori o il tutore dichiarano la volonta' dell'acquisto della cittadinanza e ricorre uno dei seguenti requisiti:
          a) successivamente alla dichiarazione,  il  minore  risiede legalmente per almeno due anni continuativi in Italia;
          b) la dichiarazione  e'  presentata  entro  un  anno  dalla nascita del minore o dalla data successiva in  cui  e'  stabilita  la filiazione, anche adottiva, da cittadino italiano.
          1-ter.  Divenuto  maggiorenne,   chi   ha   acquistato   la cittadinanza ai sensi del comma 1-bis puo' rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza".
        1-ter. Per i minorenni alla data di entrata in  vigore  della legge di conversione del presente decreto,  figli  di  cittadini  per nascita di cui all'articolo 3-bis, comma 1, lettere a), a-bis) e  b), della legge  5  febbraio  1992,  n.  91,  la  dichiarazione  prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, lettera b), della medesima  legge  puo' essere presentata entro le 23:59, ora di Roma, del 31 maggio 2026.
        1-quater. All'articolo 14, comma 1, della  legge  5  febbraio 1992, n. 91, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il  primo periodo si applica se, alla  data  di  acquisto  o  riacquisto  della cittadinanza da parte del genitore, il minore risiede  legalmente  in Italia da almeno due anni continuativi o, se di eta' inferiore ai due anni, dalla nascita"».
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
    «Art. 1-bis (Disposizioni per favorire il recupero  delle  radici italiane degli oriundi e il conseguente acquisto  della  cittadinanza italiana). - 1. All'articolo 27 del testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, dopo il comma 1-septies e' inserito il seguente:
      "1-octies. Sono consentiti, al di  fuori  delle  quote  di  cui all'articolo 3, comma 4, con le procedure  di  cui  all'articolo  22, l'ingresso e il  soggiorno  per  lavoro  subordinato  allo  straniero residente all'estero, discendente di cittadino italiano e in possesso della cittadinanza di uno Stato di destinazione di  rilevanti  flussi di emigrazione italiana, individuato con decreto del  Ministro  degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con  i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali".
    2. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992,  n.  91, sono apportate le seguenti modificazioni:
      a) alla lettera  a),  dopo  le  parole:  "secondo  grado"  sono inserite le seguenti: "sono o" e le parole: ",  o  che  e'  nato  nel territorio della  Repubblica  e,  in  entrambi  i  casi,  vi  risiede legalmente da almeno tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e che risiede legalmente nel territorio  della  Repubblica  da  almeno  due anni";
      b) dopo la lettera a) e' inserita la seguente:
        "a-bis) allo straniero nato nel territorio  della  Repubblica che vi risiede legalmente da almeno tre anni".
      Art. 1-ter  (Riacquisto  della  cittadinanza  a  favore  di  ex cittadini). - 1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a)   all'articolo   9-bis,   comma   2,   dopo   la   parola:
"cittadinanza" sono inserite  le  seguenti:  ",  ad  eccezione  delle dichiarazioni  di  riacquisto  presentate  innanzi   a   un   ufficio consolare,";
        b) all'articolo 17, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
          "1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, chi e' nato in Italia o e'  stato  ivi  residente  per  almeno  due  anni continuativi  e  ha   perduto   la   cittadinanza   in   applicazione dell'articolo 8, numeri 1 e 2, o  dell'articolo  12  della  legge  13 giugno 1912, n. 555, la riacquista se effettua una  dichiarazione  in tal senso in data compresa tra il 1° luglio 2025  e  il  31  dicembre 2027".
          2. Alla sezione I della tabella dei  diritti  consolari  da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
          "Art.   7-ter. -   Dichiarazione   di   riacquisto    della cittadinanza: euro 250"».

 

Venerdì, 23 Maggio 2025

 
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