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Legge 1 dicembre 2025, n. 179 (GU n.279 del 1-12-2025)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonche' di gestione del fenomeno migratorio


La  Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Promulga 
 
la seguente legge: 
 
Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146,  recante  disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare  di  lavoratori  e  cittadini stranieri, nonche' di gestione del fenomeno migratorio, e' convertito in legge con le modificazioni riportate  in  allegato  alla  presente legge. 
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 1° dicembre 2025 
 
MATTARELLA 
 
Meloni,  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 
 
Calderone, Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali 
 
Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Allegato 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI  CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  3  OTTOBRE 2025, N. 146 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1: 
        dopo la lettera a) sono inserite le seguenti: 
          «a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo  periodo, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle  seguenti:  "quindici giorni"; 
          a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le  parole:
"otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni"»; 
        dopo la lettera b) sono inserite le seguenti: 
          «b-bis) all'articolo  24,  comma  11,  quarto  periodo,  le parole: "otto  giorni"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "quindici giorni"; 
          b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 e' inserito  il seguente: 
          "2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo  22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o  per  il  tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo  1  della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni  dei  datori  di lavoro comparativamente piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce"»; 
        alla lettera c), capoverso  1.1,  le  parole:  «controlli  di veridicita' sulle  dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla lettera d), le parole: «controlli di  veridicita'  sulle dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla lettera e), le parole: «controlli di  veridicita'  sulle dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla lettera f), le parole: «controlli di  veridicita'  sulle dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla lettera g), capoverso 7-bis, le  parole:  «controlli  di veridicita' sulle  dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla lettera h), capoverso 4-bis, le  parole:  «controlli  di veridicita' sulle  dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni»; 
        alla rubrica, le  parole:  «controlli  di  veridicita'  sulle dichiarazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «controlli  sulla veridicita' delle dichiarazioni». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al capoverso 2-bis.1: 
          al primo periodo, le parole: «I datori di  lavoro,  ovvero»
sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro ovvero»; 
          al secondo periodo, le parole:  «controlli  di  veridicita' sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni»; 
          e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' effettuare, anche  in  via  anticipata,  le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai  fini  dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori  di lavoro  di  cui  all'articolo  24-bis,  comma  3,   dalla   procedura informatica di presentazione della domanda nei  giorni  indicati  nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4»; 
        al capoverso 2-bis.2: 
          al primo periodo, le parole: «fino a un  massimo  di»  sono sostituite dalle seguenti: «non piu' di»; 
          al secondo periodo, le parole: «le organizzazioni datoriali di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «le  organizzazioni  di categoria dei datori di lavoro»,  le  parole:  «all'articolo  24-bis, nonche'»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «all'articolo   24-bis nonche'», dopo le parole: «o autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,» sono inserite  le  seguenti:  «e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di  cui  all'articolo  4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre  2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito  ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del  decreto  legislativo  n. 276 del 2003,» e le parole: «al volume di affari o  ai  ricavi»  sono sostituite dalle seguenti: «al volume degli affari o dei ricavi»; 
        dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
          «a-bis) all'articolo 23, comma  2-bis,  sono  apportate  le seguenti modificazioni: 
          1) al terzo periodo, le  parole:  "ed  e'  corredata  della conferma della disponibilita' ad assumere  da  parte  del  datore  di lavoro" sono soppresse; 
          2) al sesto periodo, dopo le parole:  "le  generalita'  dei partecipanti" sono inserite le seguenti: "e dei datori di lavoro, ove conosciute"; 
          3) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per  le medesime finalita' di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al  Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della  cooperazione internazionale  le  generalita'  dei  datori  di  lavoro  interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute"»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «comma  1»  e'  inserito  il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
          «1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre  2027,  il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' esteso a dodici mesi». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, capoverso 9-bis, secondo periodo, dopo  le  parole: «del permesso» sono inserite le seguenti: «di soggiorno». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        alla lettera b), le parole: «e' inserito  il  seguente»  sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»; 
        dopo la lettera b) e' inserita la seguente: 
          «b-bis) all'articolo 18-ter, comma  2,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole:  ",  trasmettendo  ogni  elemento  ritenuto utile a sostegno del parere medesimo"»; 
        la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Armonizzazione  dei termini e disposizioni sui procedimenti in  materia  di  permessi  di soggiorno rilasciati per casi speciali». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, le parole: «e dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo le parole» e sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", o a  favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di eta'"». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, lettera a), le parole: «, in fine,» sono soppresse; 
      alla  rubrica,  la  parola:  «Proroga»  e'   sostituita   dalla seguente: «Stabilizzazione». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, le parole: «le parole "Fino al 31 dicembre  2025",» sono sostituite dalle seguenti: «le  parole:  "Fino  al  31  dicembre 2025"». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1, la parola: «previste» e' sostituita dalla seguente: «disponibili». 

 

Decreto Legge 3 ottobre 2025, n. 146 (GU n.230 del 3-10-2025)


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2025, n. 146

Testo del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146 (in G.U.- Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025), coordinato con la legge di conversione 1° dicembre 2025, n. 179 recante: «Disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonche' di gestione del fenomeno migratorio

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 1
Disposizioni in materia di nulla osta al lavoro subordinato e di ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite ai fini dell'autorizzazione all'ingresso di lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 5, le parole: «dalla presentazione della richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

((a-bis) all'articolo 22, comma 5-quinquies, primo periodo, le parole: «sette giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;))


b) all'articolo 24, comma 2, primo periodo, le parole: «dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo»;

((b-bis) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: «otto giorni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici giorni»;

b-ter) all'articolo 24-bis, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-quinquies, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce»;))


c) all'articolo 27, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1.1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al lavoro di cui al comma 1, le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dal datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

d) all'articolo 27-bis, al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;

e) all'articolo 27-ter, al comma 4, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'istituto di ricerca, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;

f) all'articolo 27-quater, al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le amministrazioni effettuano i controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.»;

g) all'articolo 27-quinquies, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

h) all'articolo 27-sexies, dopo il comma4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Le amministrazioni effettuano i ((controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dall'entita' ospitante, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Art. 2
Disposizioni di semplificazione e accelerazione dei procedimenti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con lavoratori stranieri

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 2-bissono inseriti i seguenti:

«2-bis.1. I datori di lavoro ovvero le organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, che intendono presentare, nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4, richiesta di nulla osta per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, per gli ingressi previsti dai medesimi decreti, procedono alla precompilazione dei moduli di domanda, tramite il portale informatico messo a disposizione dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni effettuano ((i controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni)) fornite dagli utenti contestualmente all'accesso alla precompilazione, secondo le modalita' e con gli effetti di cui all'articolo 71 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ((L'Ispettorato nazionale del lavoro puo' effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-bis, comma 3, dalla procedura informatica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4.))

2-bis.2. I datori di lavoro di cui al comma 2-bis.1 possono presentare come utenti privati ((non piu' di)) tre richieste di nulla osta al lavoro subordinato per ciascuna delle annualita' di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma. Tale limite non si applica alle richieste presentate tramite ((le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro)) di cui all'articolo 24-bis nonche' tramite i soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ((e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003,)) i quali garantiscono che il numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate sia proporzionale ((al volume degli affari o dei ricavi)) o compensi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito, ponderato in funzione del numero dei dipendenti e del settore di attivita' dell'impresa.»;

((a-bis) all'articolo 23, comma 2-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, le parole: «ed e' corredata della conferma della disponibilita' ad assumere da parte del datore di lavoro» sono soppresse;

2) al sesto periodo, dopo le parole: «le generalita' dei partecipanti» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro, ove conosciute»;

3) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita' di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalita' dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute»;))


b) all'articolo 24, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 22, commi 2-bis.1 e 2-bis.2».

((1-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-bis, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' esteso a dodici mesi.))

Art. 3
Svolgimento dell'attivita' lavorativa in attesa della conversione del permesso di soggiorno

1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:

«9-bis. In attesa del rilascio, del rinnovo o della conversione del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al comma 9, lo straniero puo' legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attivita' lavorativa, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge, fino a eventuale comunicazione dell'Autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio, al rinnovo o alla conversione del permesso di soggiorno. L'attivita' di lavoro di cui al primo periodo puo' svolgersi a condizione che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio, di rinnovo o di conversione del permesso ((di soggiorno)) e nel rispetto degli altri adempimenti previsti dalla legge.».

Art. 4
((Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali))

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione enorme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo o»;

2) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

«4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto- legge n. 48 del 2023.»;

b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo ((sono inseriti i seguenti)): «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n.85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n.48 del 2023.»;

((b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo»;))

c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inseritele seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o».

2. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre2024, n.187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,».

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a), del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Art. 5
Ingressi fuori quota per l'assunzione di lavoratori domestici per l'assistenza di grandi anziani e persone con disabilita'

1. All'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187 ((, dopo le parole)): «per l'anno 2025» sono inseritele seguenti: «e per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028», dopo le parole: «entro il numero massimo» e' inserita la seguente: «annuo» ((e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di eta'»)).

Art. 6
Programmi di attivita' di volontariato

1. All'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. L'ingresso di stranieri ammessi a partecipare a programmi di attivita' di volontariato di interesse generale e di utilita' sociale, ai sensi del presente testo unico, avviene nell'ambito del contingente triennale stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, di cui all'articolo 59 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. ».

Art. 7
Disposizioni in materia di ricongiungimenti familiari di cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio nazionale

1. All'articolo 29, comma 8, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

Art. 8
((Stabilizzazione)) del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura» e ampliamento dei partecipanti

1. All'articolo 25-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «nonche' delle organizzazioni del Terzo settore» sono aggiunte le seguenti: «e degli enti religiosi civilmente riconosciuti»;

b) il comma 3 e' abrogato.

Art. 9
Accesso al Fondo per il contrasto del reclutamento illegale della manodopera straniera

1. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole: «autorizzati all'esercizio dell'attivita' di agenzia per il lavoro, titolari di piattaforme telematiche dedicate all'incontro tra domanda e offerta di lavoro da parte di lavoratori stranieri, regolarmente accreditate presso la societa' Sviluppo Lavoro Italia Spa» sono sostituite dalle seguenti: «autorizzati come agenzie per il lavoro o autorizzati all'attivita' d'intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, o accreditati dalle regioni all'erogazione di servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».

Art. 10
Misure per il potenziamento tecnico-logistico del punto di crisi di Lampedusa

1. All'articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2027».

Art. 11
Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie ((disponibili)) a legislazione vigente.

Art. 12
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

Lunedì, 1 Dicembre 2025

 
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