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Decreto Legge 24 febbraio 2026 n. 23 (GU n.45 del 24-2-2026)

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forzedi polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione internazionale

Capo I
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica

 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza  di  prevedere  misure  volte a potenziare le attivita' di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale; 
  Ritenuta la necessita' e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' in materia di pubbliche manifestazioni; 
  Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni in  materia di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione; 
  Considerata, altresi', la straordinaria  necessita' e urgenza  di prevedere misure per la funzionalita' delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' in materia  di immigrazione e protezione internazionale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio  dei  ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze; 

Emana 
il seguente decreto-legge:

.....omissis.....


Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale

Art. 28 
Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identita' 


 1. All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «I detenuti e gli  internati  stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre  gli elementi in loro possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella  cartella personale  del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del relativo regolamento  di  esecuzione. Nella medesima cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento  di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.». 
 2. All'articolo 15, comma 1, del decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «Ai  fini della valutazione di pericolosita' si tiene conto anche  del  mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione di cui  all'articolo 32, ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354.». 

Art. 29 
Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio


1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) all'articolo 10: 
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. L'ufficio  di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attivita' relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera  interna,  ai sensi dell'articolo 23-bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero e' trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.»; 
2) al comma 1-bis, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»;
b) all'articolo 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso  in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.». 
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalita' previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo.». 
3. L'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato.

Art. 30 
Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalita' di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale 


1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno  e' autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attivita' di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. 
2. All'articolo 19, comma  3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028».
3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono aggiunte le seguenti: «oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»; 
b) al secondo periodo: 
 1) le parole: «In tal caso» sono soppresse; 
  2)  sono  aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure attraverso l'invio all'indirizzo  i posta elettronica certificata dichiarato». 
4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 

Art. 31 
Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione 

 
1. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio  Federale  svizzero, sottoscritto il 17 maggio 2024, concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati Membri dell'Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione, entrato in vigore, in conformita' all'articolo 12, Paragrafo 1 dell'Accordo, in data 15 luglio 2024, e' autorizzato il versamento, da parte  delle Autorita' Svizzere all'entrata del bilancio dello Stato  dell'importo pari a 20.000.000 di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo al pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, concernente le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri. 

Art. 32 
Disposizioni concernenti le attivita' umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana 

 
1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtu' della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza  dei  migranti, per l'espletamento delle attivita' previste  dall'articolo 1, comma  4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178. 


Il testo completo del Decreto Legge 24 febbraio 2026 n. 23

 

Martedì, 24 Febbraio 2026

 
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