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Decreto Legge 24 aprile 2026, n. 55 (GU n.95 del 24-4-2026)

Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

Vigente al: 25-4-2026   

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2026,   n.   23,   recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di  attivita' di indagine  dell'autorita'  giudiziaria  in  presenza  di  cause  di giustificazione, di  funzionalita'  delle  forze  di  polizia  e  del Ministero  dell'interno,  nonche'  di   immigrazione   e   protezione internazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, e in particolare l'articolo 30-bis; 
  Ritenuta la  necessita'  e  urgenza  di  adottare  disposizioni  in materia di rimpatri volontari assistiti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 24 aprile 2026;  
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze; 

Emana 

il seguente decreto-legge: 
 
Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti 
 
  1.  All'articolo  14-ter  del  testo   unico   delle   disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, le parole «con il  Consiglio  nazionale  forense,» sono soppresse; 
    b) al comma 2, le parole «e  per  la  corresponsione  ai  singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense,  dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis» sono sostituite dalle seguenti «, per l'individuazione dei rappresentanti di  cui  al comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad  essi spettanti»; 
    c) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
      «3-bis. Al rappresentante munito di  mandato,  che  ha  fornito assistenza allo straniero  nella  presentazione  della  richiesta  di partecipazione a un programma di rimpatrio  volontario  assistito,  e nel  relativo  procedimento,  e'  riconosciuto,  a  conclusione   del procedimento medesimo, un compenso pari alla  misura  del  contributo economico per le prime esigenze previsto ai  sensi  del  decreto  del Ministro dell'interno di cui al comma 2, per il  triennio  2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.».  
  2. Il decreto di cui all'articolo 14-ter, comma 2, del testo  unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  e'  adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente decreto. 
  3. Il comma 2 dell'articolo 30-bis del  decreto-legge  24  febbraio 2026, n. 23, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile 2026, n. 54, e' abrogato. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), valutati  in  euro 281.055 per l'anno 2026 ed euro 561.495 per ciascuno degli anni  2027 e 2028, si provvede: 
    a) quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e  a  euro  492.000  per ciascuno degli anni  2027  e  2028,  mediante  utilizzo  delle  somme rivenienti dall'abrogazione di cui al comma 3; 
    b) quanto a euro 35.055 per l'anno  2026  e  a  euro  69.495  per ciascuno degli anni 2027 e 2028,  mediante  corrispondente  riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai fini del bilancio  triennale  2026-2028,  nell'ambito  del  programma «Fondi di riserva e speciali» della  missione  «Fondi  da  ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 

Art. 2 
 
Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 24 aprile 2026 
 
MATTARELLA 
 
Meloni,  Presidente  del  Consiglio dei ministri 
 
Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

 

Venerdì, 24 Aprile 2026

 
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