Lunedì, 18 Maggio 2026| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
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Legge 24 aprile 2026, n. 54 (GU n.95 del 24-4-2026)

Conversione in legge, con modificazioni, del dl. 24.2.2026, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia .....

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   24 febbraio 2026, n. 23, recante  disposizioni  urgenti  in  materia  di sicurezza  pubblica,  di   attivita'   di   indagine   dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia  e  del  Ministero  dell'interno,  nonche'  di immigrazione e protezione internazionale

 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
Promulga 
 
la seguente legge: 
 
Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23,  recante  disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di  attivita'  di  indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause  di  giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione internazionale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.  
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 24 aprile 2026

MATTARELLA 
 
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
Nordio, Ministro della giustizia 
 
Crosetto, Ministro della difesa 
 
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
 
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio  

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Avvertenza: 
    Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n.  23,  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.  45  del  24  febbraio 2026. 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche  apportate  dalla  presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo  a  quello della sua pubblicazione. 
    Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 45.

Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2026, N. 23 

All'articolo 1: 
      al comma 1: 
alla  lettera  a), primo capoverso, dopo le parole:
«appartenenze di essa» il segno di interpunzione «,» e' soppresso  e dopo le parole: «eccedente  in  lunghezza  i  centimetri  otto»  sono inserite le seguenti:  «nonche'  strumenti  con  lama  pieghevole  di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili  con una sola mano»;
alla lettera b): 
       al numero 1), le parole da: «muniti di meccanismo di blocco della lama» fino a: «una sola mano» sono sostituite  dalle  seguenti:
«muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza  del blocco della lama» e le parole da: «,  conseguentemente  la  rubrica» fino a: «e taglio)"» sono soppresse; 
il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
          «2) al comma 2, alinea,  le  parole:  "porto  d'arma"  sono sostituite dalle seguenti: "porto di armi  o  di  strumenti  atti  ad offendere"»; 
          dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
          «2-bis) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine,  le seguenti  parole:  "nonche'  all'interno  dei  convogli  adibiti   al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto"»; 
          al numero 3), capoverso 2-ter, dopo le parole: «comma  1."»
il segno di interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente: «;»; 
          dopo il numero 3) e' aggiunto il seguente: 
          «3-bis) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Porto  di armi per cui non e' ammessa licenza e  di  particolari  strumenti  da punta e taglio";»; 
        alla lettera c), capoverso Art. 4-quater: 
          al comma 1, le parole: «strumenti da punta o da taglio atti ad offendere» sono sostituite dalle seguenti: «gli strumenti  di  cui agli articoli 4, ottavo comma, e 4-bis, comma 1»; 
          al comma 2, le parole: «primo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1» e le parole:  «tranne  i  casi»  sono  sostituite dalle seguenti: «tranne che nei casi»; 
          al comma 3, dopo le parole: «medesimi fini»  sono  inserite le seguenti: «di  cui  al  comma  2»  e  la  parola:  «anzidetti»  e' sostituita dalle seguenti: «di cui al comma 1»; 
          al  comma  4,  alle  parole:  «comma  3,  diffidandoli»  e' premessa la seguente: «medesimo» e  le  parole:  «Autorita'  garante» sono sostituite dalla seguente: «Autorita'»; al comma 6,  le  parole:
«casi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2»; 
          al comma 7, dopo le parole: «reiterazione della violazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 6», le parole:  «casi  di cui al comma 2», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle  seguenti: 
«casi in cui la violazione e' commessa nell'esercizio di un'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2» e le parole: «un periodo tra» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo compreso tra»; 
          al comma 2, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero,  di  cui al»; 
          al comma  3,  le  parole:  «dall'entrata  in  vigore»  sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di  entrata  in  vigore  della legge di conversione». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), capoverso 4-bis,  le  parole:  «1.000  euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 euro"»; 
        alla lettera b), le parole da: «582»  fino  a:  «giustificato motivo » sono sostituite dalle seguenti: «544-bis, 544-ter, 582, 588, primo comma, 610, 612, secondo comma,  614,  624  e  635  del  codice penale»; 
      al comma 2, capoverso 3-bis, le parole: «reati di cui al  comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «reati di cui al comma 1»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 104, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo la lettera e)  e' aggiunta la seguente: 
          "e-bis) sui contenuti online del profilo  personale  e  sui relativi dati, mediante ordine ai prestatori di servizi  di  hosting, ai fornitori di piattaforme online  o  di  motori  di  ricerca  o  ai prestatori di servizi intermediari della  societa'  dell'informazione quali  definiti  all'articolo  1,  paragrafo  1,  lettera  b),  della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 9 settembre 2015, di rimuovere i contenuti e i  dati  o  disabilitare l'accesso  al  profilo,   garantendo   comunque,   ove   tecnicamente possibile,  la  fruizione  dei  contenuti  estranei   alle   condotte illecite"». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le parole: «dopo le parole» sono  sostituite dalle seguenti: «dopo la parola»; 
        alla lettera b), le parole: «dell'articolo»  sono  sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 628» e  le  parole:  «degli  articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 628»; 
        la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
          «c) all'articolo 624-bis: 
          1) al secondo comma  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo: "La medesima pena si applica altresi' a chi, per  lo  stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di  pagamento  anche elettronici,  documenti  di  identita',   strumenti   informatici   o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante  gravita',  si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene"; 
          2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
          "La pena e' della reclusione da sei a dieci  anni  e  della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma e' aggravato da una o piu' delle circostanze previste  nel  primo  comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre  una  o  piu'  delle  circostanze indicate all'articolo 61. Nel  caso  di  cui  al  secondo  comma,  si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500"; 
          3) alla rubrica, dopo le parole: "in abitazione" la parola:
"e" e' sostituita dal seguente segno di interpunzione: "," e dopo  le parole: "con  strappo"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "e  furto  con destrezza in casi particolari"»; 
        alla lettera d), capoverso Art. 628-bis, primo comma, dopo la parola: «sabotaggio» e' inserito il seguente segno di  interpunzione:
«.» e le parole da: «Se l'aggravante»  fino  a:  «euro  9.000.»  sono trasposte a capo in un nuovo capoverso; 
        alla lettera e), le parole: «dell'articolo»  sono  sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 628», le parole: «degli articoli» sono sostituite dalle  seguenti:  «degli  articoli  628»  e  il  segno  di interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a), le parole: «dopo le parole» sono  sostituite dalle seguenti: «dopo la parola»  e  le  parole:  «sono  inserite  le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «e' inserita la seguente»; 
        alla lettera b), le parole: «sono inserite le seguenti»  sono sostituite dalle seguenti: «e' inserita la seguente»; 
        al comma 4, le  parole:  «sono  inserite  le  seguenti»  sono sostituite dalle seguenti: «e' inserita la seguente». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1: 
        alla lettera a): 
          al numero 1), il segno di interpunzione: «.» e'  sostituito dal seguente: «;»; 
          al numero 2), capoverso 3-bis, le parole: «commi precedenti » sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 3»; 
        alla lettera b): 
          al numero 1), le parole: «commi 2 e 3-bis» sono  sostituite dalle seguenti: «, e commi 2 e 3-bis»; 
          il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
          «2) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "ad una o piu' aree di cui all'articolo 9" sono inserite le seguenti: ",  commi 1 e 3" e dopo il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo  9,  comma 3-bis, il divieto di accesso di cui al primo  periodo,  nel  rispetto delle condizioni e delle modalita' applicative previste dallo  stesso periodo, puo' essere disposto in relazione ad una o piu'  delle  zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3-bis e la sua durata non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti  adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del  predetto  articolo 9"»; 
          al numero 3), dopo le parole: «la durata del divieto»  sono inserite le seguenti: «di accesso ad una o piu' delle zone di cui  al predetto comma 3-bis, specificamente individuate» e dopo  le  parole:
«del predetto articolo» sono aggiunte le seguenti: «9, laddove  dalla condotta tenuta  possa  derivare,  per  il  periodo  di  vigenza  dei provvedimenti anzidetti, pericolo per la sicurezza»; 
          al numero 4), capoverso 3-bis: 
          al primo periodo, le parole: «Il divieto di accesso di  cui al comma 2 puo' essere disposto, altresi', nei confronti  di  coloro» sono sostituite dalle seguenti: «Nei confronti di coloro», la parola:
«lett.» e' sostituita dalla seguente: «lettere» e dopo le parole: «un pericolo per la sicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, il  questore puo' disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono  stati  commessi  i  predetti  reati ovvero  di  stazionamento  nelle  immediate  vicinanze   dei   luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce  orarie,  ferma  restando l'espressa  specificazione   degli   stessi   nel   provvedimento   e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio  del  destinatario.
Il contravventore al divieto di cui al primo periodo  e'  punito  con l'arresto da sei mesi ad un anno»; 
          il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Qualora  le condotte di cui al presente  comma  risultino  commesse  da  soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati  di  cui  al primo periodo, si applicano, per la  durata  del  divieto  e  per  la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le  disposizioni  di cui al comma 3, primo e terzo periodo»; 
          al numero 6), le parole: «terzo  comma",»  sono  sostituite dalle seguenti: «terzo comma,"»; 
        dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente: 
          «b-bis)  all'articolo  13-bis,  comma  5,  le  parole:  "al provvedimento di cui al comma 4" sono sostituite dalle seguenti:  "ai provvedimenti di cui ai commi 1-bis e 4"»; 
          alla rubrica, dopo le parole: «vigilanza rafforzata,»  sono inserite le seguenti: «adeguamento e». 
    All'articolo 5: 
      al comma 1, dopo le parole:  «testo  unico»  sono  inserite  le seguenti: «delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti  e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei  relativi stati di tossicodipendenza,»; 
      dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
        «1-bis. All'articolo 73, comma 5, del testo unico di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Il fatto non si  considera di lieve entita' quando, per l'allestimento di mezzi o  di  strumenti ovvero per le modalita' dell'azione, le condotte di cui  al  comma  1 risultano poste in essere in modo continuativo e abituale". 
        1-ter. Al fine di prevenire il coinvolgimento  dei  minori  e dei giovani in fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nei contesti territoriali caratterizzati da  maggiore  vulnerabilita' sociale,  i  comuni,  anche  in  collaborazione  con  le  istituzioni scolastiche, le  aziende  sanitarie  locali  e  gli  enti  del  Terzo settore, possono promuovere iniziative educative, sportive, culturali e  ricreative  rivolte  ai   giovani,   nell'ambito   delle   risorse disponibili nei rispettivi bilanci». 
    All'articolo 6: 
      al comma 4, la parola: «compresa» e' sostituita dalla seguente:
«comprese», le parole: «art.  23»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«articolo  23»,  le  parole:  «557  quater»  sono  sostituite   dalla seguente: «557-quater»,  le  parole:  «previa  autorizzazione,»  sono soppresse, dopo le parole:  «244  del»  sono  inserite  le  seguenti:
«testo unico di  cui  al»,  alle  parole:  «della  Commissione»  sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole:  «comma  1, lett. a),  del  medesimo  decreto  legislativo  267  del  2000»  sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del suddetto testo unico".»; 
      al comma  5,  le  parole:  «percentuale  delle  sanzioni»  sono sostituite dalle seguenti: «percentuale dei proventi delle  sanzioni» e dopo le parole: «5-bis del» sono inserite  le  seguenti:  «predetto codice, di cui al»; 
      al comma 6, dopo le  parole:  «5-bis,  del»  sono  inserite  le seguenti: «codice di cui al»,  le  parole:  «previa  autorizzazione,» sono soppresse, dopo le parole: «244 del» sono inserite le  seguenti:
«testo unico di  cui  al»,  alle  parole:  «della  Commissione»  sono premesse le seguenti: «previa autorizzazione», le parole:  «comma  1, lett. a),  del  medesimo  decreto  legislativo  267  del  2000»  sono sostituite dalle seguenti: «, comma 1, lettera a), del medesimo testo unico» e le parole: «comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del suddetto  testo unico»; 
      al comma 7: 
        all'alinea, dopo la parola: «pari» il segno di  interpunzione «,» e' soppresso; 
        alla lettera a), dopo le parole: «di  euro»  e'  inserito  il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera b), dopo le parole: «di  euro»  e'  inserito  il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «in  entrata»  sono sostituite dalle seguenti: «all'entrata del bilancio dello Stato»; 
        alla lettera c), dopo le parole: «di  euro»  e'  inserito  il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        «7-bis. All'articolo 7 del codice della  strada,  di  cui  al decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  il  comma  15-bis  e' sostituito dal seguente: 
          "15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,  coloro  che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre  persone, ovvero  determinano  altri   ad   esercitare   senza   autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono  puniti  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  769  ad euro 3.095. Se il soggetto e' gia' stato sanzionato per  la  medesima violazione con provvedimento definitivo, la  sanzione  amministrativa pecuniaria e' raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave reato, se nell'attivita' sono impiegati minori ovvero se il  soggetto gia' sanzionato con provvedimento definitivo  ai  sensi  del  secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. E' sempre disposta  la  confisca  delle  somme percepite, secondo le  modalita'  indicate  al  titolo  VI,  capo  I, sezione II"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, lettera d), alle parole: «appaiono  costituire»  e' premesso il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      al comma 2, capoverso Art. 11-bis: 
        al comma 2, le parole:  «comma  precedente»  sono  sostituite dalle seguenti: «comma 1» e dopo la parola: «ricorrono»  e'  inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. Qualora l'accompagnamento riguardi un minore di  anni diciotto, le notizie di cui ai commi 2 e 3 sono date  al  procuratore della Repubblica presso il tribunale  per  i  minorenni.  Coloro  che esercitano  la  responsabilita'  genitoriale  sono  informati   senza ritardo dell'accompagnamento e sono altresi' invitati  a  presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in  consegna  il  minorenne all'atto del rilascio». 
    All'articolo 8: 
      al  comma  1,  capoverso  7-bis,  le  parole:  «salvo  che  non appartenga» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che appartenga»  e le parole: «del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285.»  sono soppresse. 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis (Istituzione di aree di carico e scarico  riservate per i veicoli adibiti al trasporto  valori).  -  1.  All'articolo  7, comma 1, lettera d), del codice  della  strada,  di  cui  al  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 7) e' aggiunto  il seguente: 
        "7-bis)  dei  veicoli  adibiti  al   trasporto   valori,   in prossimita' di banche, uffici postali o altri obiettivi sensibili". 
      2. All'articolo 158, comma 2, del codice della strada,  di  cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera o-bis) e' aggiunta la seguente: 
        "o-ter) nelle aree riservate per il carico e lo  scarico  dei veicoli adibiti al trasporto valori"». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «Al  regio  decreto»  sono  sostituite dalle seguenti: «Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto»; 
        alla lettera a): 
          al numero 1),  le  parole:  «euro  103  a  euro  413»  sono sostituite dalle seguenti: «lire mille  a  quattromila»,  le  parole:
«euro 1000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000», le  parole:
«e dopo» sono sostituite dalla seguente: «dopo»,  sono  aggiunte,  in fine, le seguenti parole: «e le parole: "Con  le  stesse  pene"  sono sostituite dalle seguenti: "Con la medesima sanzione"» e i  segni  di interpunzione: «;.» sono sostituiti dal seguente: «;»; 
          al numero 2),  le  parole:  «euro  206  a  euro  413»  sono sostituite dalle  seguenti:  «lire  duemila  a  quattromila»  e  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: "Con  le  stesse pene" sono sostituite dalle seguenti: "Con la medesima sanzione"»; 
          al numero 3), terzo capoverso, le parole: «legge anzidetta» sono sostituite dalle seguenti: «medesima legge»; 
          alla lettera b), le  parole:  «euro  413»  sono  sostituite dalla seguente: «quattromila»; 
      al comma 2, le parole: «,  primo  comma,»  sono  soppresse,  le parole: «da euro 103 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti:  «da lire duecentomila a un milione duecentomila» e le parole: «euro 2400»
sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.400». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1,  le  parole:  «338,  339,»  sono  sostituite  dalle seguenti:  «336,  337,  338,  se  ricorre  taluna  delle  circostanze aggravanti previste dall'articolo 339,» e le  parole:  «e  584»  sono sostituite dalle seguenti: «584 e 635, terzo comma,»; 
      al comma  2,  dopo  le  parole:  «sentenza  di  condanna»  sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1». 
    L'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
      «Art. 11 (Modifiche al codice penale e al codice  di  procedura penale in  materia  di  lesioni  personali  in  danno  del  personale scolastico ed educativo nonche' del personale che svolge attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito  dei  servizi di trasporto pubblico). - 1.  Al  codice  penale  sono  apportate  le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 582, secondo comma, dopo  le  parole:  "primo periodo," sono inserite le seguenti: "e terzo comma,"; 
        b) all'articolo 583-quater: 
          1)  al   secondo   comma,   primo   periodo,   le   parole:
"Nell'ipotesi  di  lesioni  cagionate  al"  sono   sostituite   dalle seguenti: "Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico  o  a  un  membro  del   personale   docente,   educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a"; 
          2) dopo il secondo comma e' inserito il seguente:  
          "Nelle  ipotesi  di  lesioni  cagionate  al  personale  che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di  passeggeri  ovvero nelle aree  delle  infrastrutture  destinate  al  medesimo  servizio, attivita' di prevenzione o accertamento delle infrazioni  alle  norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi  di  trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma"; 
          3)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Lesioni personali a un  ufficiale  o  agente  di  polizia  giudiziaria  o  di pubblica  sicurezza  nell'atto  o  a  causa  dell'adempimento   delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a  personale  esercente una professione sanitaria  o  socio-sanitaria  e  a  chiunque  svolga attivita' ausiliarie a  essa  funzionali,  nonche'  a  personale  che svolge attivita'  di  prevenzione  o  accertamento  delle  infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri  e  agli altri  soggetti  che  assicurano   la   regolarita'   tecnica   delle manifestazioni sportive". 
      2. All'articolo 380, comma 2, del codice di  procedura  penale, la lettera a-ter) e' sostituita dalla seguente: 
        "a-ter) delitto di lesioni personali  previsto  dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale"». 
    All'articolo 12: 
      al comma 2: 
        l'alinea e' sostituito dal seguente: «Nel titolo II del libro V del codice di  procedura  penale,  dopo  l'articolo  335-quater  e' aggiunto il seguente:»; 
        al capoverso Art. 335-quinquies, comma 2, terzo periodo, alla parola: «assume» sono premesse le seguenti: «il pubblico ministero». 
    All'articolo 13: 
      al comma 1 sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «335, introdotto dall'articolo 12, comma 1, del presente decreto». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1,  lettera  b),  le  parole:  «comma  1-bis.1.»  sono sostituite dalle seguenti: «comma 1-bis.1»; 
      al comma 2, le parole:  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle seguenti: «del testo unico delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al decreto» e dopo le parole: «vigili del fuoco» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,»; 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. All'articolo 14, comma 2, della legge 4 aprile  2025, n. 42, le parole: "fino al 31 dicembre 2025"  sono  sostituite  dalle seguenti: "fino al 31 ottobre 2026"». 
    All'articolo 15: 
      al comma 1, capoverso b-quater), le  parole:  «,  613-bis,  del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «e 613-bis del  codice penale», dopo le parole: «e 74 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e le parole da: «Restano ferme» fino  a:  «autorita' giudiziaria."» sono trasposte alla fine del primo periodo, di seguito dopo le parole: «attivita' prodromiche e strumentali.». 
    All'articolo 16: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole:  «legge  25  luglio»  sono  sostituite dalle seguenti: «legge 26 luglio»; 
        la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          «b) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
          "Il  provvedimento  e'  comunicato   immediatamente   senza formalita', anche a mezzo del telegrafo o del telefono,  al  pubblico ministero e all'interessato e, nel caso  di  detenuti  sottoposti  al regime  previsto  dall'articolo  41-bis,  al  procuratore   nazionale antimafia e antiterrorismo, i quali possono proporre reclamo,  se  il provvedimento e' stato emesso dal magistrato  di  sorveglianza,  alla sezione di sorveglianza o, se il provvedimento  e'  stato  emesso  da altro organo giudiziario, alla corte di appello.  Il  termine  e'  di quarantotto ore dalla comunicazione del provvedimento per il pubblico ministero e di quindici giorni per l'interessato"»; 
        e' aggiunta, in fine, la seguente lettera: 
          «b-bis) al settimo comma, le  parole:  "terzo  comma"  sono sostituite dalle seguenti: "quarto comma" e la parole: "quarto comma" sono sostituite dalle seguenti: "quinto comma"». 
    All'articolo 17: 
      al comma 1,  capoverso  Art.  24,  comma  1,  le  parole:  «che espleta» sono sostituite dalle seguenti: «che espletano»; 
      al comma 4, le parole: «Ferme restando» sono  sostituite  dalle seguenti: «Fermi restando». 
    All'articolo 18: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), dopo la parola:  «a-bis),»  e'  inserita  la seguente: «alinea,» e la parola: «2025» e' sostituita dalla seguente: «2029»; 
        alla lettera b), la parola: «c-sexies»  e'  sostituita  dalla seguente: «c-sexies)»; 
        alla lettera c), la parola: «c-sexies»  e'  sostituita  dalla seguente: «c-sexies)»; 
        alla lettera d), capoverso c-sexies): 
          all'alinea, le parole:  «c-sexies).  Alla  copertura»  sono sostituite dalle seguenti: «c-sexies) alla copertura»  e  la  parola:
«2027» e' sostituita dalle seguenti: «degli anni 2026 e 2027»; 
          al numero 2), le parole: «alla  lettera  b),  dell'articolo 27, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 27,  comma 1, lettera b)»; 
        alla lettera f), capoverso ll-ter),  numero  2),  le  parole:
«modalita' di cui all'articolo 20-quater, comma  6»  sono  sostituite dalle seguenti: «modalita' previste ai sensi dell'articolo 20-quater, comma 6,»; 
        dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente: 
          «f-bis) dopo la lettera mm-quater) e' inserita la seguente: 
          "mm-quinquies)  nell'anno  2027  e'  bandito  un   concorso straordinario, per titoli,  per  451  posti  di  ispettore  superiore tecnico, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite  con  decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza  e che e' riservato al personale appartenente, alla data del  bando  che indice il concorso, al ruolo degli ispettori tecnici della Polizia di Stato, escluso il personale transitato nel medesimo  ruolo  ai  sensi della lettera aaaa-bis). La ripartizione dei posti tra i settori e  i profili professionali del ruolo e' determinata dal bando di concorso.
Agli oneri derivanti dalla presente lettera si provvede  mediante  la riduzione delle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente complessivamente almeno equivalenti sotto il profilo finanziario"»; 
      al comma  2,  le  parole:  «dell'articolo  2,  comma  1,»  sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1  dell'articolo  2»,  dopo  le parole:  «n.  95,»  sono  inserite  le   seguenti:   «rispettivamente modificata e introdotta dal  comma  1  del  presente  articolo,»,  le parole: «del comma 1, lettera d),» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della medesima lettera c-sexies)» e le parole: «di  canditati»  sono sostituite dalle seguenti: «di candidati»; 
      al comma 6, le parole: «mediante corrispondente riduzione,  per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e per euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno  2028,»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «mediante corrispondente riduzione». 
    All'articolo 19: 
      al comma 2, al terzo periodo, le parole: «Salvo motivata»  sono sostituite dalle seguenti: «Salva motivata» e, al  nono  periodo,  le parole:  «esaminatrice,  il  cui  rapporto»  sono  sostituite   dalle seguenti: «esaminatrice il cui rapporto»; 
      al comma 3, dopo le  parole:  «27-ter  del»  sono  inserite  le seguenti: «decreto del»; 
      al comma 4, le parole: «l'allievo a  domanda»  sono  sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda». 
    Dopo l'articolo 19 e' inserito il seguente: 
      «Art. 19-bis  (Collocamento  in  disponibilita'  dei  dirigenti della Polizia di Stato). - 1. All'articolo 64 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, le parole: "cinque per cento  della  dotazione organica" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "3,5  per  cento  della dotazione organica complessiva delle  qualifiche  dirigenziali  della carriera di appartenenza"; 
        b) al comma 4, le parole: "non superiore  al  triennio"  sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al quadriennio"; 
        c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: 
          "5-bis.  Il  dirigente  collocato  in  disponibilita'   che consegue la promozione o la nomina alla qualifica  superiore  rientra in organico andando a occupare, secondo  l'ordine  della  graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo. 
          5-ter. Se in corrispondenza della qualifica conseguita  con la promozione o con la nomina permane la possibilita' di collocamento in disponibilita', il decreto di promozione o di nomina puo' disporre il collocamento in disponibilita', anche nella nuova qualifica"». 
    All'articolo 20: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) e' premessa la seguente: 
          «0a) all'articolo 168, comma 2, le parole da: "con  mandato della durata di un anno, senza possibilita' di proroga" fino a:  "non oltre la data di cessazione dal servizio permanente" sono  sostituite dalle seguenti: "per un periodo  pari  a  due  anni,  salvo  che  nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per  limiti di eta' o per altra causa prevista dalla legge"»; 
        alla lettera c), capoverso 9-ter, la  parola:  «compresa»  e' sostituita dalla seguente: «comprese»; 
        alla lettera e), capoverso Art. 767-bis, comma 3, le  parole:
«, in tal caso» sono sostituite dalle seguenti: «e in tal caso»; 
        alla lettera f), capoverso 1-bis, le parole: «,  del  codice» sono soppresse; 
        alla lettera h), capoverso 1-bis,  le  parole:  «o  autorita' delegata»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «o   dall'autorita' delegata»; 
        dopo la lettera h) e' inserita la seguente: 
          «h-bis)   all'articolo   1034,   comma   2,   le    parole:
"all'articolo" sono sostituite dalle  seguenti:  "agli  articoli  133 e"»; 
        alla lettera i), capoverso, le parole: «2.  Le  disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis. Le disposizioni»; 
        alla lettera l), numero 2), capoverso 1-bis, dopo le  parole:
«32 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»; 
        alla lettera p), alinea, le  parole:  «,  sono  apportate  le seguenti modifiche» sono soppresse; 
        alla lettera  q),  le  parole:  «alla  presente  legge»  sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto». 
    All'articolo 21: 
      al comma 1, alinea, le parole:  «il  settore»  sono  sostituite dalle seguenti: «i settori»; 
      al comma 3,  lettera  b),  le  parole:  «con  decorrenza»  sono sostituite dalle seguenti: «con la decorrenza»; 
      al comma 4, le parole:  «nel  settore»  sono  sostituite  dalle seguenti: «nei settori»; 
      al comma  5,  dopo  le  parole:  «comma  4»  sono  inserite  le seguenti: «del presente articolo», le parole:  «decreto  legge»  sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e dopo le parole: «lettera b), del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»; 
      al comma 6, dopo le parole: «32 del» sono inserite le seguenti:
«testo unico di cui al» e le parole: «e  1783  del»  sono  sostituite dalle seguenti: «, e 1783 del codice di cui al»; 
      al comma  7,  dopo  le  parole:  «comma  1»  sono  inserite  le seguenti: «del presente articolo»; 
      dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
        «8-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo  4,  quinto comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, il mandato del  Comandante generale della Guardia di finanza in corso alla data  di  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto  e'  prorogato fino al 31 dicembre 2026»; 
      al comma 9, alinea, le parole: «del 6  febbraio  2024,  n.  40» sono sostituite dalle seguenti: «n. 40 dell'11 marzo 2024». 
    Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
      «Art. 21-bis (Misure urgenti in tema di funzionalita' del Corpo della  Guardia  di  finanza).  -  1.  All'articolo  18  del   decreto legislativo 19 marzo 2001, n.  69,  il  comma  3  e'  sostituito  dal seguente: 
        "3. Non puo' essere  inserito  nell'aliquota  di  avanzamento l'ufficiale: 
          a) nei cui confronti sia  stata  emessa,  per  delitto  non colposo, sentenza di condanna  in  primo  grado  ovvero  sentenza  di applicazione della pena su richiesta o  decreto  penale  di  condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; 
          b) sottoposto a  procedimento  disciplinare  da  cui  possa derivare una sanzione di stato; 
          c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
          d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una  durata  non inferiore a sessanta giorni". 
      2.  Al  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
          "3. La promozione  a  finanziere  e'  sospesa  qualora  nei confronti dell'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia stata emessa,  per  delitto  non  colposo,  sentenza  di condanna in primo grado ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo,  anche  qualora  la pena sia condizionalmente sospesa"; 
        b) all'articolo 11, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
          "1.  Il  personale  appartenente  al  ruolo  'appuntati   e finanzieri' e' escluso dalla valutazione qualora, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento: a) risulti sospeso  dall'impiego;
b) nei suoi confronti sia stata  emessa,  per  delitto  non  colposo, sentenza di condanna in primo grado ovvero sentenza  di  applicazione della pena su richiesta o decreto penale di condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa;  c)  sia  sottoposto  a procedimento disciplinare di stato; d) si trovi in una  posizione  di stato da cui scaturisca  una  detrazione  o  riduzione  d'anzianita'.
Della predetta esclusione e dei motivi  che  l'hanno  determinata  e' data comunicazione  al  militare  interessato.  Il  provvedimento  di esclusione e' adottato con  determinazione  del  Comandante  generale della Guardia di finanza"; 
        c) all'articolo 55, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
          "2.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  'ispettori'  e 'sovrintendenti' e' escluso dalle  aliquote  qualora,  alla  data  di formazione delle stesse: 
          a) nei suoi confronti sia stata  emessa,  per  delitto  non colposo, sentenza di condanna  in  primo  grado  ovvero  sentenza  di applicazione della pena su richiesta o  decreto  penale  di  condanna esecutivo, anche qualora la pena sia condizionalmente sospesa; 
          b) sia sottoposto a procedimento disciplinare di stato; 
          c) risulti sospeso dall'impiego ovvero dalle  funzioni  del grado; 
          d) si trovi in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita'"». 
    All'articolo 22: 
      al comma 1, lettera b), le parole da: «"Nell'anno 2026» fino a:
«dell'amministrazione penitenziaria"» sono trasposte  a  capo  in  un nuovo capoverso, le parole: «"Nell'anno 2026» sono  sostituite  dalle seguenti:  «"14-sexiesdecies.  Nell'anno  2026»,  dopo   le   parole:
«concorsi straordinari» il segno di interpunzione «,» e' soppresso  e dopo le parole: «ispettore superiore» e' inserito il  seguente  segno di interpunzione: «,». 
    All'articolo 24: 
      al comma 1, le parole: «in possesso una» sono sostituite  dalle seguenti: «in possesso di una»; 
      al comma 2, dopo le parole: «direttore generale del  personale» sono inserite le  seguenti:  «del  Dipartimento  dell'Amministrazione penitenziaria»; 
      al comma 3, le parole: «tecnico professionale» sono  sostituite dalla seguente: «tecnico-professionale», la  parola:  «viceispettori» e' sostituita dalle seguenti: «vice ispettori» e le parole: «al comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»; 
      al comma 4, dopo le parole: «polizia penitenziaria» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e  le  parole:  «l'allievo  a domanda» sono sostituite dalle seguenti: «l'allievo, a domanda». 
    All'articolo 25: 
      al comma 2, dopo le parole: «2026-2028» e' inserito il seguente segno di interpunzione: «,». 
    All'articolo 26: 
      al comma 1: 
        alla  lettera  a),  le  parole:  «diverse  da  quella»   sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle»; 
        alla lettera  b),  le  parole:  «Dipartimento  per  la»  sono sostituite dalle seguenti: «Dipartimento della» e la parola:  «lett.» e' sostituita dalla seguente: «lettera»; 
        al comma 4, lettera b), le parole: «e' aggiunto il  seguente» sono sostituite dalle seguenti:  «sono  inseriti  i  seguenti»  e  la parola: «procapite» e' sostituita dalle seguenti: «pro capite». 
    All'articolo 27: 
      al comma 1, dopo le  parole:  «modalita'  di  attuazione»  sono inserite le seguenti: «del presente comma»; 
      al comma 3, dopo le parole: «comma 2,  del»  sono  inserite  le seguenti: «regolamento di cui al»; 
      al comma 4, le parole: «sui siti istituzionali» sono sostituite dalle seguenti:  «nei  siti  internet  istituzionali»  e  le  parole:
«obbligatoria, le» sono sostituite dalle  seguenti:  «obbligatoria  e le»; 
      al comma 5, dopo le parole: «comma 5,  del»  sono  inserite  le seguenti: «regolamento di cui al»; 
      al comma 7, le parole: «come sopra qualificati» sono sostituite dalle seguenti: «come previsti dal medesimo comma 6». 
    Nel capo III, dopo l'articolo 27 e' aggiunto il seguente:  
      «Art. 27-bis (Disposizioni per la tutela  della  mobilita'  del personale  impegnato  nella  lotta  alla  criminalita'   e   modifica all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  1991,  n.  203).  -  1. All'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo il  comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Per gli  alloggi  di  cui  al  presente  articolo  in locazione o in godimento ai soggetti di cui al  comma  1  o  ai  loro aventi diritto secondo la normativa vigente, tali  soggetti,  qualora gli enti proprietari intendano vendere gli alloggi a  terzi,  possono esercitare le facolta' di riscatto di cui  al  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7  agosto  2017,  anche  in  deroga  al termine di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto"». 
    All'articolo 28: 
      al comma 1, le parole: «il seguente  periodo»  sono  sostituite dalle seguenti: «il seguente comma», le parole da: «"I detenuti» fino a: «medesimo articolo  26."»  sono  trasposte  a  capo  in  un  nuovo capoverso, la parola: «relativo» e' soppressa e dopo le  parole:  «di esecuzione» sono inserite le seguenti:  «,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230»; 
      al comma 2, dopo le parole: «comma 1,  del»  sono  inserite  le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello  straniero,  di  cui al», le parole:  «dell'obbligo  di  collaborazione»  sono  sostituite dalle seguenti: «dell'obbligo di  cooperare»  e  le  parole:  «ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sesto comma». 
    All'articolo 29: 
      al comma 1: 
        alla  lettera  a),  numero  1),  capoverso  1.1, le   parole:
«interna,  ai  sensi  dell'articolo  23-bis»  sono  sostituite  dalle seguenti: «interne, ai sensi dell'articolo 23 bis»; 
        alla lettera b),  le  parole:  «del  decreto  legislativo  25 luglio 2008, n. 286,» sono soppresse e dopo le parole: «si  applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo»  il  segno  di interpunzione «.» e' soppresso; 
        al comma 3, dopo  le  parole:  «142  del»  sono  inserite  le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al». 
    All'articolo 30: 
      al comma 1, le parole: «dall'Unione  Europea»  sono  sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio  dell'Unione  europea»  e  le  parole:
«l'adeguamento,» sono sostituite dalle seguenti: «l'adeguamento e»; 
      al comma 3: 
        alla lettera a), alle parole: «oppure mediante»  e'  premesso il seguente segno di interpunzione: «,»; 
        alla lettera b), numero 2), alle parole: «oppure  attraverso» e' premesso il seguente segno di interpunzione: «,». 
    Dopo l'articolo 30 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 30-bis (Disposizioni in  materia  di  rimpatri  volontari assistiti).  -  1.  All'articolo  14-ter  del   testo   unico   delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, dopo le parole: "anche in  collaborazione  con le  organizzazioni  internazionali  o  intergovernative  esperte  nel settore dei rimpatri," sono inserite le seguenti: "con  il  Consiglio nazionale forense,"; 
        b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  "e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte  del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis"; 
        c) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
          "3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che  ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta  di  partecipazione  ad  un  programma  di  rimpatrio volontario assistito, e' riconosciuto, ad esito della partenza  dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico  per le  prime  esigenze  previsto  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro dell'interno di cui al comma 2". 
      2. Agli oneri di cui al comma  1,  pari  ad  euro  246.000  per l'anno 2026 e ad euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e speciali"  della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello  stato   di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo al Ministero dell'interno. 
      Art. 30-ter (Disposizioni in materia di espulsione di stranieri detenuti). - 1. All'articolo 16,  comma  6,  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, di cui al  decreto  legislativo  25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: "senza formalita'" sono inserite le seguenti: ",  nel  termine  di  quindici  giorni,  con  precedenza rispetto ad altre istanze proposte o pendenti relative al detenuto"». 
    All'articolo 32: 
      al comma 1, le parole: «dall'Unione  Europea»  sono  sostituite dalle seguenti: «dal Consiglio dell'Unione europea». 
    All'allegato: 
      le  parole:  «"ALLEGATO  1  Art.  20»  sono  sostituite   dalle seguenti: «ALLEGATO 1 (Articolo 20, comma 1, lettera q))», le parole:
«Tabella 4» sono sostituite dalle seguenti: «"Tabella 4», le  parole:
«Codice dell'Ordinamento Militare di cui al  decreto  legislativo  15 marzo 2010, n. 66» sono sostituite dalle seguenti:  «(art.  1226-bis, comma 1)» e le parole: «del decreto legislativo n. 66 del 2010» e  la parola: «COM» sono soppresse. 

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Venerdì, 24 Aprile 2026

 
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