Lunedì, 10 Agosto 2026| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
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Decreto Legislativo 12 giugno 2026, n. 115 (GU n.150 del 1-7-2026)

Attuazione della direttiva (UE) 2024/1712 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime. (26G00130)

 Vigente al: 16-7-2026  

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante  «Delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024»  e,  in particolare, l'allegato A, numero 19); 
  Vista la direttiva (UE) 2024/1712  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica la  direttiva  2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della  tratta  di  esseri umani e la protezione delle vittime; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento  europeo  e  del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione europea e abroga  la  direttiva 2013/32/UE; 
  Vista  la  direttiva  2011/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio, del  5  aprile  2011,  concernente  la  prevenzione  e  la repressione della tratta  di  esseri  umani  e  la  protezione  delle vittime; 
  Visto  il  regio  decreto  19  ottobre  1930,  n.   1398,   recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente «Regolamento recante norme di attuazione  del  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a  norma  dell'articolo  1, comma 6, del decreto legislativo  25  luglio  1998,  n.  286»  e,  in particolare, l'articolo 52, comma 1, lettera b); 
  Visto il  decreto  legislativo  8  giugno  2001,  n.  231,  recante «Disciplina  della  responsabilita'  amministrativa   delle   persone giuridiche, delle  societa'  e  delle  associazioni  anche  prive  di personalita' giuridica, a  norma  dell'articolo  11  della  legge  29 settembre 2000, n. 300»; 
  Vista la legge 11 agosto 2003, n. 228, recante  «Misure  contro  la tratta di persone»; 
  Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  concernente «Attuazione  della  direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della protezione riconosciuta»; 
  Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  concernente «Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme  minime  per  le procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento  e della revoca dello status di rifugiato»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  24,   recante «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla  prevenzione  e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2001/629/GAI»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015,  n.  142,  concernente «Attuazione  della  direttiva  2013/33/UE  recante   norme   relative all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale,  nonche' della direttiva 2013/32/UE, recante  procedure  comuni  ai  fini  del riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione internazionale»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2026; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano, reso nella seduta del 30 aprile 2026; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 4 giugno 2026; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il  PNRR  e  le politiche di coesione e del Ministro per la famiglia, la natalita'  e le pari opportunita', di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  degli  affari  esteri  e  della cooperazione   internazionale,   dell'interno,   della    salute    e dell'economia e delle finanze;  
Emana 
il seguente decreto legislativo: 
 
Art. 1 
Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto recepisce la direttiva  (UE)  2024/1712  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che  modifica la direttiva 2011/36/UE in materia di prevenzione e repressione della tratta di esseri umani e di protezione delle vittime. 

Art. 2 
Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 4  marzo  2014, n. 24, le parole: «della specifica situazione» sono sostituite  dalle seguenti:  «delle  esigenze  specifiche,  ivi  comprese   quelle   di accoglienza». 
Art. 3 
Modifiche al codice penale 
 
  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 600, primo comma, dopo le parole:  «lavorative  o sessuali» sono inserite le seguenti: «, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale  analogo  di  natura  sessuale»  e  le parole da: «ovvero all'accattonaggio» fino alle parole: «prelievo  di organi» sono sostituite dalle seguenti:  «,  all'accattonaggio,  alla maternita' surrogata, al matrimonio forzato, all'adozione illegale  o a sottoporsi al prelievo  di  organi  o  comunque  al  compimento  di attivita' illecite che ne comportino lo sfruttamento»; 
    b) all'articolo 601, al primo comma, la parola: «,  sessuali»  e' sostituita dalle seguenti: «o sessuali, ivi compresa la realizzazione di immagini, video o materiale analogo  di  natura  sessuale,»  e  le parole da: «comunque al» fino a: «prelievo di organi» sono sostituite dalle seguenti: «alla maternita' surrogata,  al  matrimonio  forzato, all'adozione illegale o a sottoporsi al prelievo di organi o comunque al  compimento  di  attivita'   illecite   che   ne   comportano   lo sfruttamento.»; 
    c) dopo l'articolo 601 e' inserito il seguente: 
      «Art. 601.1 (Approfittamento  della  vittima  di  riduzione  in schiavitu' o di tratta). - Salvo che il fatto costituisca piu'  grave reato, chiunque sfrutta le prestazioni di chi sa essere  vittima  dei reati di cui agli articoli 600 e 601 e'  punito  con  la  pena  della reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 500 a euro 3.000.»; 
    d) all'articolo 602-ter, primo  comma,  dopo  la  lettera  c)  e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) se l'autore del reato ha  diffuso  o  ha  agevolato  la diffusione, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, di immagini, video  o  analogo  materiale  di natura sessuale relativo alla vittima.»; 
      e) all'articolo 609-decies, primo comma, dopo la parola: «601,» e' inserita la seguente: «601.1,». 

Art. 4 
Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24) 
 
  1. All'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
    «2-bis. All'articolo 13 della legge 11 agosto 2003,  n.  228,  il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Quando la vittima  dei  reati previsti dagli articoli 600  e  601  del  codice  penale  e'  persona straniera resta salva l'applicabilita'  dell'articolo  18  del  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,  di  cui  al   decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Particolare tutela  e'  garantita nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, che non  possono essere collocati in strutture destinate agli adulti, cui e'  altresi' garantita l'assistenza  fornita  dai  servizi  istituiti  dagli  enti locali in coordinamento con gli  enti  che  realizzano  il  programma unico di cui all'articolo 18, comma 3-bis, del citato testo unico  di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, con la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria  e  legale  e con  la  previsione  di  progetti  individualizzati  di  integrazione nonche' soluzioni di lungo periodo, anche oltre il  compimento  della maggiore eta'.». 

Art. 5  
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. All'interno dei percorsi  di  formazione  realizzati  dalle amministrazioni  competenti  nell'ambito  della   propria   autonomia organizzativa sono previsti specifici moduli  formativi  periodici  e specialistici sulle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani per i pubblici ufficiali interessati e per tutti  gli  operatori  che possono entrare in contatto con le  vittime  effettive  o  potenziali della tratta di esseri umani.»; 
    b) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Nella  definizione  delle  linee  programmatiche  sulla formazione proposte annualmente dal  Ministro  della  giustizia  alla Scuola superiore della magistratura, ai sensi dell'articolo 5,  comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio  2006,  n.  26,  sono  inserite iniziative  formative  specifiche  dirette  alla  conoscenza   e   al contrasto  alla  tratta  di  esseri  umani   nel   quadro   normativo sovranazionale  e  interno,  volte  a  favorire   l'acquisizione   di competenze finalizzate anche all'emersione dei reati, alla tutela dei diritti umani e alla tutela delle vittime costrette a  compiere  atti illeciti in conseguenza diretta dei reati  commessi  in  loro  danno, nonche'  al  perseguimento   delle   condotte   realizzate   mediante l'utilizzo  della  rete  internet  o  di  altre  reti  o   mezzi   di comunicazione.». 
Art. 6 
Diritto di indennizzo delle vittime di tratta 
 
  1. All'articolo 12  della  legge  11  agosto  2003,  n.  228,  sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2-ter, e' sostituito dal seguente: 
      «2-ter. L'indennizzo, nel  rispetto  della  disponibilita'  del Fondo e del numero di istanze pervenute nell'anno di riferimento,  e' corrisposto in misura non inferiore a euro 1.500 e  non  superiore  a euro 10.000 per ciascuna vittima,  detratte  le  somme  erogate  alle vittime, a qualunque titolo, da soggetti pubblici e privati  e  fatte salve le provvidenze in favore delle vittime  di  reato  previste  da altre disposizioni di legge, se piu' favorevoli.»; 
    b) al comma 2-quater sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1. al primo periodo, dopo le parole «Presidenza  del  Consiglio dei ministri,» sono inserite le seguenti: «Dipartimento per  le  pari opportunita',», la parola «cinque» e' sostituita dalla parola  «due», e dopo le parole «sentenza non definitiva» sono inserite le seguenti: «che condanna»; 
      2. il secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Quando l'autore del reato e' stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento in cui e' stata accertata la sua responsabilita', la domanda e' presentata entro sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.»; 
    c) al comma 2-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1. al primo periodo, le parole «un anno» sono sostituite  dalle seguenti: «sei mesi», e dopo le parole «codice di  procedura  penale» sono inserite le  seguenti:  «o  dal  passaggio  in  giudicato  della sentenza di assoluzione». 
    d) il comma 2-sexies e' abrogato. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b) e c), si applicano alle domande di accesso al Fondo presentate a seguito  del  passaggio in giudicato o al deposito delle  sentenze  o  dei  provvedimenti  di archiviazione di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies dell'articolo 12 della legge 11  agosto  2003,  n.  228,  intervenuti  successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. 

Art. 7 
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 
 
  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  24  e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  7  (Coordinatore   nazionale   anti-tratta).   -   1.   Il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio dei ministri, nell'ambito  delle  competenze  ad  esso  devolute,  e' l'organismo deputato a svolgere le funzioni di coordinatore nazionale anti-tratta e come tale: 
      a) svolge compiti di indirizzo  e  coordinamento  con  riguardo agli interventi di prevenzione  sociale  del  fenomeno  della  tratta degli esseri umani e di assistenza delle relative vittime, nonche' di programmazione delle risorse finanziarie in ordine  ai  programmi  di assistenza  ed  integrazione  sociale  concernenti  tale  fenomeno  e coordina  gli  interventi  delle  amministrazioni,  gli  enti  e   le organizzazioni coinvolti nella  prevenzione  e  nel  contrasto  della tratta degli esseri umani nonche' nella protezione e assistenza delle vittime; 
      b)  valuta  le  tendenze  della  tratta  degli  esseri   umani, avvalendosi di un adeguato sistema di monitoraggio posto  in  essere, coordinando la raccolta di dati statistici effettuata con il supporto dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e in collaborazione con le altre amministrazioni  competenti  e  con  il  servizio  nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta di esseri  umani e di grave sfruttamento di cui al comma 4; 
      c) presenta al coordinatore anti-tratta dell'Unione europea una relazione biennale contenente i risultati del monitoraggio sulla base dei dati forniti ai sensi della lettera b). 
  2. Al fine di definire un sistema  strutturato  di  governance  tra tutti i livelli di governo, sono istituiti presso il Dipartimento  di cui al  comma  1,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica, una  Cabina  di  regia  interistituzionale  e  un  Comitato tecnico    anti-tratta,    composto    dai    rappresentanti    delle amministrazioni competenti in materia,  degli  enti,  associazioni  e organizzazioni internazionali e nazionali che operano nell'assistenza e protezione delle vittime di tratta e grave fruttamento.  
  3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata in materia di  pari  opportunita', sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti della Cabina di regia interistituzionale e del Comitato tecnico anti-tratta di cui al comma 2. Ai componenti della Cabina di regia e del Comitato tecnico non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 
  4. E' istituito presso  il  Dipartimento  di  cui  al  comma  1  un servizio nazionale gratuito di  pronta  assistenza  alle  vittime  di tratta di esseri umani e di grave sfruttamento  segnalate  al  numero nazionale gratuito di  pubblica  utilita'  e  agli  altri  canali  di comunicazione digitale ad esso correlati, attivo 24 ore  su  24,  con personale  specializzato  e  multilingue,  volto  ad  assicurare   un servizio di primo orientamento e supporto per le vittime di tratta di persone e sfruttamento. 
Art. 8  
Modifiche  all'articolo  18  del  testo  unico   delle   disposizioni   concernenti  la  disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla   condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio   1998, n. 286 

  1. All'articolo 18 del testo unico delle  disposizioni  concernenti la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole: «enti  locali»  sono  inserite  le seguenti: «o degli enti che realizzano il programma unico di  cui  al comma 3-bis,», dopo le parole: «accertate situazioni di» e'  inserita la seguente: «tratta,» e le parole: «partecipare ad un  programma  di assistenza ed integrazione sociale» sono sostituite  dalle  seguenti:
«beneficiare delle  misure  di  assistenza  erogate  nell'ambito  del programma unico di emersione, assistenza e  integrazione  sociale  di cui al comma 3-bis.»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «attualita' del pericolo ed»  sono inserite le seguenti: «agli indicatori di tratta,  violenza  o  grave sfruttamento, nonche'»; 
    c) al comma 3-bis: 
      1) al primo periodo, dopo le parole: «in via transitoria,» sono inserite le  seguenti:  «alle  vittime  presunte»  e  la  parola:  «, successivamente,»  e'  sostituita  dalle  seguenti:   «alle   vittime identificate, anche»; 
      2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti:  «Le  misure di assistenza, incluse quelle del programma unico, sono  riconosciute indipendentemente dal luogo di sfruttamento.  Esse  sono  attuate  su base consensuale ed informata e si fondano su un approccio incentrato sulle vittime e sensibile alle specificita' di genere, delle  persone con disabilita' e dei minori.»; 
      3) all'ultimo periodo, dopo  le  parole:  «dei  ministri»  sono inserite le seguenti: «o dell'Autorita' politica delegata in  materia di pari opportunita'» e la parola: «protezione» e'  sostituita  dalla seguente: «integrazione»; 
    d) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
      «3-ter.  Quando,  nell'ambito  delle  procedure  previste   dal Meccanismo Nazionale di  Referral,  di  cui  all'articolo  13,  comma 2-quater, della legge 11 agosto  2003,  n.  228,  emergono  oggettivi indicatori di tratta tali da far ritenere che una  persona  straniera subisca o abbia subito una situazione di tratta di persone,  violenza o grave sfruttamento, di detta situazione vengono informati gli  enti che realizzano il programma unico di cui al comma 3-bis.  Tali  enti, in presenza dei presupposti, attivano le misure di  competenza  e  ne danno comunicazione al questore  per  il  rilascio  di  un  attestato nominativo recante il codice univoco d'identita', assegnato in  esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dallo straniero, valido per un periodo di recupero e riflessione della durata di quarantacinque giorni. 
      3-quater. Salvo quanto  previsto  dall'articolo  13,  comma  1, nessuna esecuzione di rimpatrio puo' aver luogo nei  confronti  della persona alla quale e' stato riconosciuto il  periodo  di  recupero  e riflessione di cui al  comma  3-ter  prima  della  scadenza  di  tale periodo e sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 1. Durante  tale  periodo  alla persona sono garantite le misure transitorie di cui al  comma  3-bis.
Al termine del periodo, ove sussistano  i  presupposti,  il  questore rilascia il permesso di soggiorno di cui al comma 1, fatta  salva  la possibilita' per la persona di chiedere la protezione internazionale. 
      3-quinquies. Fuori dai casi previsti nell'articolo  18-ter,  in attesa del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma  1,  lo straniero, cui e' stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante   l'avvenuta   presentazione   della    richiesta,    puo' legittimamente soggiornare nel  territorio  dello  Stato  e  svolgere l'attivita'  lavorativa   trascorsi   quarantacinque   giorni   dalla presentazione della domanda se il ritardo non puo' essere  attribuito al   richiedente,   fino   a   eventuale   comunicazione   da   parte dell'autorita' di pubblica sicurezza, da notificare anche  al  datore di lavoro, che attesta l'esistenza dei motivi  ostativi  al  rilascio del permesso di soggiorno.»; 
    e) al comma 4, le parole: «dal servizio sociale dell'ente locale» sono sostituite dalle seguenti: 
      «dagli enti di cui all'articolo 52, comma 1,  lettera  b),  del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394»; 
    f) al comma 5, le parole:  «nelle  liste  di  collocamento»  sono sostituite dalle seguenti: «al centro per l'impiego»; 
    g) al comma 6-bis, le parole: «in una situazione di  gravita'  ed attualita'  di  pericolo»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nelle medesime condizioni di cui al comma 1». 
Art. 9 
Modifiche alla legge 11 agosto 2003, n. 228 
 
  1. Alla legge 11 agosto 2003 n. 228,  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 13: 
      1) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: 
        «2-bis.  Al  fine  di  definire  strategie   pluriennali   di intervento per la prevenzione e il contrasto al fenomeno della tratta e del grave sfruttamento degli esseri  umani  e  per  la  protezione, assistenza e integrazione sociale delle  vittime,  con  delibera  del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio  dei ministri o  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di  pari opportunita' e del Ministro dell'interno nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti gli altri Ministri interessati, previa intesa  in sede di Conferenza unificata,  di  cui  all'articolo  8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato  il  Piano  nazionale d'azione contro la  tratta  e  il  grave  sfruttamento  degli  esseri umani.»; 
      2) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti: 
        «2-ter. Il Piano nazionale d'azione contro  la  tratta  e  il grave sfruttamento degli esseri umani e' elaborato, con  cadenza  non superiore a cinque anni, dal Coordinatore nazionale  anti-tratta  con il contributo del Comitato tecnico di cui all'articolo  7,  comma  2, del decreto legislativo 4 marzo 2014,  n.  24,  e  prevede  obiettivi strategici per contrastare la tratta e il grave sfruttamento in tutte le loro forme. Il Piano comprende: 
          a)   misure   di   prevenzione,   tra   cui   campagne   di sensibilizzazione   e   di   informazione   nonche'    nel    settore dell'istruzione e della formazione; 
          b) misure volte a rafforzare  il  contrasto  della  tratta, sviluppando buone  prassi  a  favore  delle  indagini  e  dell'azione penale; 
          c) misure volte a garantire la tempestiva  identificazione, l'assistenza  e  il  sostegno  alle  vittime  di   tratta   e   grave sfruttamento, siano esse presunte o identificate, tenendo  conto  del sesso e dell'eta'; 
          d) misure  volte  alla  cooperazione  interistituzionale  e transfrontaliera; 
          e) procedure per monitorare  e  valutare  l'attuazione  del Piano. 
        2-quater. Al fine di favorire la rapida identificazione e  la protezione e l'assistenza delle vittime di tratta di persone e  grave sfruttamento,  e'  adottato,  con  decreto  dell'Autorita'   politica delegata in materia di pari opportunita', sentito il Comitato tecnico di  cui  al  comma  2-ter,  il  Meccanismo  Nazionale  di   Referral, contenente indicazioni e procedure operative standard finalizzate a: 
          a) favorire la tempestiva identificazione delle vittime fin dalle prime fasi di accesso  al  territorio  durante  lo  svolgimento  delle procedure di riconoscimento della protezione  internazionale  o di richiesta di altro tipo di permesso di soggiorno; 
          b) garantire l'attivazione delle procedure di  segnalazione delle presunte vittime di tratta di persone o grave sfruttamento agli enti che realizzano il programma unico  ai  sensi  dell'articolo  18, comma 3-bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286; 
          c)  favorire  l'adozione,  a   livello   territoriale,   di protocolli d'intesa multi-agenzia tra le istituzioni e gli  organismi pubblici e privati  coinvolti  a  diverso  titolo  nel  contrasto  al fenomeno e nella tutela delle vittime della tratta di persone  e  del grave sfruttamento, che definiscano, anche  attraverso  l'istituzione di tavoli interistituzionali,  il  contesto  di  collaborazione,  gli obiettivi  e   le   procedure   da   adottare   per   la   tempestiva identificazione delle vittime di tratta e  grave  sfruttamento  e  la loro adeguata assistenza e tutela; 
          d) garantire la complementarita' tra l'accesso alle  misure di protezione per le vittime di tratta di persone  e  l'accesso  alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale; 
          e) garantire il sostegno transfrontaliero delle vittime  di tratta nei diversi Stati membri  dell'Unione  europea  attraverso  il punto di contatto per  l'orientamento  transfrontaliero,  individuato nel Dipartimento  per  le  pari  opportunita'  della  Presidenza  del Consiglio dei ministri per il tramite del servizio nazionale gratuito di pronta assistenza alle vittime di tratta  di  esseri  umani  e  di grave sfruttamento.»; 
      b) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente: 
        «Art. 13-bis. (Raccolta  di  dati  a  fini  statistici  e  di monitoraggio). - 1. Il coordinatore nazionale anti-tratta  trasmette, entro il 31 dicembre di ciascun  anno,  alla  Commissione  europea  i seguenti dati statistici relativi all'anno precedente: 
        a)  il  numero  delle  vittime  registrate,  identificate   o presunte, dei reati di cui agli articoli 600 e 601 del codice penale, disaggregato in base al sesso, alla  maggiore  o  minore  eta',  alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento individuata; 
        b) il numero delle persone indagate per i reati di  cui  alla lettera a), disaggregato in base al sesso,  alla  maggiore  o  minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento; 
        c) il numero delle persone imputate per i reati di  cui  alla lettera a), disaggregato in base al sesso,  alla  maggiore  o  minore eta', alla cittadinanza e alla forma di sfruttamento; 
        d) il numero delle decisioni di rinvio a giudizio o non luogo a procedere per i reati di cui agli articoli 600,  601  e  601.1  del codice penale; 
        e) il numero delle persone nei confronti delle quali e' stata pronunciata condanna non piu' soggetta a impugnazione per i reati  di cui alla lettera a), disaggregato in base al sesso, alla  maggiore  o minore eta' e alla cittadinanza; 
        f) il numero delle sentenze non piu' soggette ad impugnazione pronunciate per i reati di cui alla lettera a), disaggregato in  base alla definizione con condanna, assoluzione o altra formula; 
        g) il numero delle persone indagate,  imputate  e  condannate con sentenza non piu' soggetta a impugnazione  per  i  reati  di  cui all'articolo 601.1 del codice penale, disaggregato in base al sesso e alla maggiore o minore eta'. 
  2. I dati di cui al comma 1 sono inviati all'Istituto nazionale  di Statistica (ISTAT) dalle amministrazioni e dalle autorita' competenti entro il 30 settembre  di  ciascun  anno,  per  l'elaborazione  e  la comunicazione al coordinatore nazionale anti-tratta. Ai fini  di  cui al comma 1, il Ministero della giustizia invia entro il 30  settembre di ciascun anno i dati statistici di cui al comma 1, lettere b),  c), d), e), f) e g). 
  3.  Per  l'adeguamento  dei  sistemi  applicativi  e  dei   sistemi statistici  del  Ministero  della  giustizia,  in  attuazione   delle disposizioni di cui al presente articolo, e' autorizzata la spesa  di euro 200.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 

Art. 10 
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 
 
  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 4  marzo  2014,  n.  24, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Le Autorita' che si occupano di tutela e  assistenza  delle vittime di tratta  e  quelle  che  hanno  competenza  in  materia  di protezione internazionale individuano misure di coordinamento tra  le attivita' istituzionali di rispettiva competenza, anche  al  fine  di determinare meccanismi  di  rinvio,  qualora  necessari,  tra  i  due sistemi di  tutela.  Le  procedure  di  identificazione  e  referral, previste dal Meccanismo Nazionale di Referral di cui all'articolo 13, comma 2-quater, della legge 11 agosto  2003,  n.  228,  si  applicano anche  nell'ambito  dell'accoglienza  delle  persone  richiedenti   o titolari di protezione internazionale e nel corso della procedura  di riconoscimento della protezione internazionale di cui al  regolamento (UE) 2024/1348, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, ivi compresa la fase giurisdizionale.»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Al fine di garantire la tempestiva individuazione delle vittime di tratta e grave sfruttamento tra i cittadini di Paesi terzi e apolidi,  gli  enti  che  realizzano  il  programma  unico  di  cui all'articolo 18, comma 3-bis,  del  testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono coinvolti sin dalle prime fasi del loro accesso al territorio.»;  
    c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 18, comma  1,  del  testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998,  allo  straniero sono  fornite  adeguate   informazioni,   in   una   lingua   a   lui comprensibile,  in  ordine  al  diritto  al  periodo  di  recupero  e riflessione, al diritto di chiedere il permesso di soggiorno  di  cui allo stesso articolo 18, ove  ne  ricorrano  i  presupposti,  nonche' informazioni   sulla   possibilita'   di   ottenere   la   protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n. 251.». 

Art. 11 
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015,  n. 142, e disposizioni di coordinamento 
 
  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.  142, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Ai richiedenti protezione internazionale per i quali emergono oggettivi indicatori tali da far ritenere che siano vittime di tratta o di riduzione o mantenimento in schiavitu' o servitu' o identificate come tali, si applica il programma unico di emersione,  assistenza  e integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 3-bis,  del  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero  di  cui   al   decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.». 
  2. All'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, al comma 3-bis e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «In  tal caso si applica l'articolo 17, comma 2, del  decreto  legislativo  18 agosto 2015, n. 142.». 
Art. 12 
Modifica  all'articolo  76  del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative e regolamentari in materia di spese di  giustizia,  di   cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio  2002,  n.   115 

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al  comma  4-ter, dopo la parola: «601,» e' inserita la seguente: «601.1,». 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in euro 268.800 annui a decorrere dall'anno 2026, si  provvede  mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012,  n. 234. 

Art. 13 
Modifiche all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8  giugno 2001, n. 231 
 
  1. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
      «c-bis) per il delitto di cui all'articolo  601.1  la  sanzione pecuniaria da cento a seicento quote.»; 
    b) al comma 2, dopo le parole: «per la durata non inferiore ad un anno» sono inserite le seguenti: 
      «; nei casi di condanna per il delitto indicato  nel  comma  1, lettera  c-bis),  si  applicano  le  sanzioni  interdittive  previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a sei mesi».  
Art. 14 
Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9,  comma  1,  lettera b), e dall'articolo 12,  le  amministrazioni  interessate  provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto, con le risorse umane, strumentali e  finanziarie  disponibili  a  legislazione  vigente  e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 12 giugno 2026 
 
MATTARELLA 

Meloni,  Presidente  del  Consiglio dei ministri 
 
Foti,  Ministro  per   gli   affari europei, il PNRR e le politiche  di coesione 
 
Roccella, Ministro per la famiglia, la natalita' e le pari opportunita' 
 
Nordio, Ministro della giustizia 
 
Calderone, Ministro  del  lavoro  e delle politiche sociali 
 
Tajani,   Ministro   degli   affari esteri   e    della    cooperazione internazionale 
 
Piantedosi, Ministro dell'interno 
 
Schillaci, Ministro della salute 
 
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze 

Visto, il Guardasigilli: Nordio 


 

Venerdì, 12 Giugno 2026