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Legge 4 aprile 2012 , n. 35 (Suppl. Ord. n. 69 alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo






 
 
La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica
hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge: Art. 1 1. Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 4 aprile 2012 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Severino
Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2012

Capo II Semplificazioni per i cittadini Art. 5 Cambio di residenza in tempo reale 1. Le dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), del (( regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica )) 30 maggio 1989, n. 223, sono rese nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando una modulistica conforme a quella pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno. Nella modulistica e' inserito il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del (( testo unico di cui al )) decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di false dichiarazioni. 2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese e sottoscritte di fronte all'ufficiale di anagrafe ovvero inviate con le modalita' di cui all'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Fermo quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del (( testo unico di cui al )) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ufficiale d'anagrafe, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, effettua le iscrizioni anagrafiche. Gli effetti giuridici delle iscrizioni anagrafiche (( e delle corrispondenti cancellazioni )) decorrono dalla data della dichiarazione. 4. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ove nel corso degli accertamenti svolti entro il termine di cui al comma 5 emergano discordanze con la dichiarazione resa, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto e' emerso alla competente autorita' di pubblica sicurezza (( e al comune di provenienza )). 5. Entro il termine di cui al comma 6, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, le modifiche necessarie per semplificarne la disciplina e adeguarla alle disposizioni introdotte con il presente articolo, anche con riferimento al ripristino della posizione anagrafica precedente in caso di accertamenti negativi o di verificata assenza dei requisiti, prevedendo altresi' che, se nel termine di quarantacinque giorni dalla dichiarazione resa o inviata ai sensi del comma 2 non e' stata effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'indicazione degli eventuali requisiti mancanti o degli accertamenti svolti con esito negativo, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della stessa legge n. 241 del 1990. (( 5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione. )) 6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
Sezione II 
Semplificazione in materia di lavoro 
             
Art. 17 
Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE 
(( e di documentazione amministrativa per gli immigrati )) 1. La comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis, comma
 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, assolve, a
tutti gli effetti di legge, anche agli obblighi di comunicazione
della stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato
concluso direttamente tra le parti per l'assunzione di lavoratore in
 possesso di permesso di soggiorno, in corso di validita', che
abiliti allo svolgimento di attivita' di lavoro subordinato di cui
 all'articolo 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
 di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 2. All'articolo 24 del testo unico delle disposizioni concernenti
 la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi
 i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro
 il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in
 cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno
 precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore
di lavoro richiedente; b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato
 regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le
condizioni indicate nel permesso di soggiorno.». b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3,
 l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e
il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di
nuova  opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da
altro datore di lavoro.». 3. L'autorizzazione al lavoro stagionale (( di cui agli articoli 38
e 38-bis del regolamento di cui al )) decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto
dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma
3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo,
che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro
successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il
lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi
legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione
dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro
nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da
parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro
stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali
minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico,
fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale. 4. Al comma 3 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto
il seguente: «La richiesta di assunzione, per le annualita'
successive alla prima, puo' essere effettuata da un datore di lavoro
anche diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta
triennale al lavoro stagionale.». (( 4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le
parole: «, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi
e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la
condizione dello straniero» sono soppresse. 4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive
modificazioni, le parole: «, fatte salve le disposizioni del testo
unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la
produzione di specifici documenti» sono soppresse. 4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano
efficacia a far data dal 1° gennaio 2013. 4-quinquies. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le
modalita' per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario
giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali
in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato
civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di
collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle
necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di
studio nonche' le misure idonee a garantire la celerita'
nell'acquisizione della documentazione. ))

 

Mercoledì, 4 Aprile 2012