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Decreto Legge 20 giugno 2012 , n. 79 (GU n. 142 del 20-6-2012 )

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile

Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita' del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e  di  altri   uffici dell'Amministrazione  dell'interno,  nonche'  in  materia  di   Fondo nazionale per il  Servizio  civile,  al  fine  di  introdurre  misure indispensabili, da un  lato,  a  garantire  livelli  incrementali  di sicurezza e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza  operativa delle  articolazioni  del  soccorso  tecnico  urgente  e  di   quelle impegnate  nel  settore  dell'immigrazione,  nonche'  la  continuita' dell'attivita' del Servizio civile nazionale;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 15 giugno 2012;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e  per gli affari regionali, il turismo e lo sport;
 
Emana
 
il seguente decreto-legge:

.....omissis......

Art. 2
 
Comunicazione della cessione di fabbricati
 
  1. La registrazione dei contratti di locazione e dei  contratti  di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di registrazione in termine  fisso,  ai  sensi  del  Testo  unico  delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  21  marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  18  maggio 1978, n. 191.
  2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite  intese  con  il Ministero dell'interno,  individua,  nel  quadro  delle  informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei  contratti di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento  aventi  ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di  cui  all'articolo 5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n.  70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106, quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge  n. 59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del 1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
  3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o  di porzione di esso sulla base  di  un  contratto,  anche  verbale,  non soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12 del  decreto-legge  21   marzo   1978,   n.   59,   convertito,   con modificazioni, dalla legge  18  maggio  1978,  n.  191,  puo'  essere assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico  approvato con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  che  ne stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la  comunicazione  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,   di   cui all'articolo 7 del testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  per  la  quale resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di  cui  al  comma  3 sono  definite  le   modalita'   di   trasmissione   della   predetta comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un  modello  informatico approvato con il medesimo decreto.
  5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo  articolo  3,  comma  6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono  sostituite  dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

......omissis.....


Capo II

Disposizioni per la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno

Art. 5
 
Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio  civile  e di sportelli unici per l'immigrazione
 
  1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura  di cui all'articolo 2, comma 6-sexies,  del  decreto-legge  29  dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 2011,  n.  10,  resesi  disponibili  al  termine  di  ogni  esercizio finanziario ed accertate, con decreto del Ministro  dell'interno,  di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello  Stato, al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del  decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
  2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine  dell'anno 2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le  procedure di  cui  al  comma  1,  e  determinate  con  decreto   del   Ministro dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della presente disposizione, sono versate all'entrata  del  bilancio  dello Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad  apposito  programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze relativo  al  Fondo  nazionale  per  il  Servizio   civile   di   cui all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n.  230.  Per  assicurare l'operativita'  degli  sportelli  unici  per   l'immigrazione   delle Prefetture-uffici   territoriali   del   Governo   e   degli   Uffici immigrazione  delle  Questure,  il  termine  di  cui   al   comma   1 dell'articolo  15  del  decreto-legge  29  dicembre  2011,  n.   216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,  n.  14, e' prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e a tale fine, con le medesime procedure di cui al  primo  periodo  del presente comma, una quota ulteriore di  euro  10.073.944  per  l'anno 2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7
 
Entrata in vigore
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 20 giugno 2012
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze
 
                                Cancellieri, Ministro dell'interno
 
                                Riccardi,     Ministro     per     la
                                cooperazione     internazionale     e
                                l'integrazione
 
                                Gnudi,  Ministro   per   gli   affari
                                regionali, il turismo e lo sport
 
Visto, il Guardasigilli: Severino

        
     

 

Mercoledì, 20 Giugno 2012