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Legge 3 ottobre 1987 n. 398 (G.U. n. 231 del 3 ottobre 1987)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS

Legge 3 ottobre 1987, n. 398
(G.U. n. 231 del 3 ottobre 1987)

Oggetto: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, recante norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'art. 1: è premessa la seguente rubrica:

"(Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero)";

il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di assunzione di lavoratori italiani in Paesi extra comunitari".

All'art. 2: è premessa la seguente rubrica:

"(Autorizzazione preventiva per l'assunzione dei lavoratori italiani da impiegare o da trasferire all'estero)";

il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, accerta che:

a) il contratto di lavoro, ove preveda espressamente la possibilità, dopo il trasferimento all'estero, che il datore di lavoro destini il lavoratore assunto a prestare la propria attività presso consociate estere, garantisca le condizioni di lavoro di cui alle successive lettere;

b) il trattamento economico-normativo offerto sia complessivamente non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro vigenti in Italia per la categoria di appartenenza del lavoratore e sia distintamente prevista l'entità delle prestazioni in denaro o in natura connesse con lo svolgimento all'estero del rapporto di lavoro;

c) i contratti di lavoro prevedano, qualora le autorità del Paese di impiego pongano restrizione ai trasferimenti di valuta, la possibilità per i lavoratori di ottenere il trasferimento in Italia della quota di valuta trasferibile delle retribuzioni corrisposte all'estero, fermo restando il rispetto delle norme valutarie italiane e del Paese d'impiego;

d) sia stata stipulata, a favore dei lavoratori italiani inviati all'estero a svolgere attività lavorativa, un'assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;

e) il contratto stabilisca il tipo di sistemazione logistica;

f) il contratto impegni il datore di lavoro ad apprestare idonee misure in materia di sicurezza e igiene del lavoro".

Dopo l'art. 2, è aggiunto il seguente:

"Art. 2-bis (Sanzioni).

1. Chiunque, operando in proprio o per conto terzi, svolge attività di mediazione per l'assunzione o il trasferimento fuori del territorio nazionale di lavoratori italiani in violazione dell'art. 2, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni.

2. I datori di lavoro che, senza la prescritta autorizzazione di cui all'art. 2, impiegano fuori del territorio nazionale lavoratori italiani, sono puniti con un'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni e, nei casi più gravi, con l'arresto da tre mesi ad un anno.

3. La sanzione di cui al precedente comma 2 non si applica ai datori di lavoro nella ipotesi di cui all'art. 2, comma 6".

All'art. 3 è premessa la seguente rubrica:

"(Modalità di applicazione delle assicurazioni sociali)".

All'art. 4 è premessa la seguente rubrica:

"(Criteri per le contribuzioni)".

All'art. 5:

è premessa la seguente rubrica:

"(Normativa per il lavoratore inviato in trasferta all'estero)";

i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"1. Per i lavoratori di cui all'art. 2 l'indennità di trasferta, anche se corrisposta con continuità ed indipendentemente dal luogo in cui la trasferta è svolta, è esclusa dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per una quota pari all'ammontare esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. I versamenti contributivi relativi ai predetti emolumenti restano validi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

All'art. 6 è premessa la seguente rubrica:

"(Copertura finanziaria)".

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 novembre 1986, n. 761, 17 gennaio 1987, n. 6, 1° aprile 1987, n. 130, e 1° giugno 1987, n. 210 e n. 211.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Sabato, 3 Ottobre 1987