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Decreto 16 luglio 2013 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (GU n.199 del 26-8-2013)

Determinazione del contingente annuale 2013, relativo all'ingresso di cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo  unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni;  
  Visto in particolare, l'articolo 27, comma 1,  del  citato  decreto legislativo n. 286/1998, che, tra  i  casi  particolari  di  ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede  l'ingresso  di  "persone  che, autorizzate a soggiornare per  motivi  di  formazione  professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di  lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante"Regolamento recante norme di attuazione del Testo  unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286",  come  modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  in  materia  di immigrazione";
  Visto in particolare, l'articolo  40,  comma  9,  lettera  a), del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  394/1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri possano  fare ingresso in Italia, per finalita' formativa, per  lo  svolgimento  di tirocini funzionali al completamento di  un  percorso  di  formazione professionale;
  Visto l'articolo 44-bis, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, che prevede che gli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendano frequentare  corsi  di  formazione professionale, organizzati da enti di formazione  accreditati  ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui  all'articolo  40, comma 9),  lettera  a),  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 394/1999 e  successive  modificazioni,  possono  essere autorizzati all'ingresso nel territorio nazionale nei  limiti  di  un contingente annuale;
  Visto l'articolo 9,comma 8,del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 che prevede che il contingente triennale e' determinato  con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno e degli affari esteri,  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province autonome di cui al decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281  e successive modificazioni,da emanarsi ogni tre anni entro il 30 giugno dell'anno successivo al triennio;
  Visto altresi', che il medesimo art. 9, comma 8 del  decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 prevede che qualora il decreto di programmazione triennale  non  venga  adottato  entro  la  scadenza  stabilita, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel secondo  semestre dell'anno,puo' provvedere, in via transitoria, con  proprio  decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 12 luglio 2012, che, in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2011, ha determinato il contingente  per  l'anno 2012, fissando nel numero di 5.000 gli ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi  di  cui  all'articolo  44-bis,  comma  5,  del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  394/1999  e  successive modificazioni, e nel numero  di  5.000  gli  ingressi  per  stranieri chiamati a svolgere i tirocini  formativi  di  cui  all'articolo  40, comma 9), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica  n. 394/1999 e successive modificazioni;
  Considerato che, alla data del 30 giugno 2013, non e' stato ancora pubblicato il decreto di programmazione annuale del contingente di cui all'art. 44-bis,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni, ne' il decreto  di programmazione triennale di cui all'articolo 9, comma 8, del  decreto legge 28 giugno 2013, n. 76
 
Decreta:
 
Art. 1
 
  1. Per l'anno 2013 il limite massimo di ingressi  in  Italia  degli stranieri in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del visto di studio e' determinato in:
 
  a) 5000 unita' per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla  certificazione delle competenze  acquisite  di  durata  non  superiore  a  24  mesi, organizzati da  enti  di  formazione  accreditati  secondo  le  norme dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112;
 
  b)  5.000  unita'  per  lo  svolgimento  di  tirocini  formativi  e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma  1, del decreto del Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale  25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un  percorso  di formazione professionale.

Art. 2
 
  1. Le quote di cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  sono ripartite tra le  Regioni  e  Province  Autonome  come  da  prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
  2. Il presente decreto verra' trasmesso  ai  competenti  organi  di controllo secondo la normativa vigente.
   
  Roma, 16 luglio 2013
 
Il Ministro: Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min. Lavoro, registro n. 11, foglio n. 233

Allegato

Ripartizione alle Regioni e Province Autonome delle quote d’ingresso per lo


svolgimento di tirocini formativi e d’orientamento da parte di cittadini stranieri






REGIONE QUOTA


ABRUZZO 50

BASILICATA 30

CALABRIA 50

CAMPANIA 70

EMILIA ROMAGNA 800

FRIULI VENEZIA-GIULIA 400

LAZIO 300

LIGURIA 300

LOMBARDIA 800

MARCHE 300

MOLISE 30

PIEMONTE 400

PUGLIA 50

SARDEGNA 50

SICILIA 50

TOSCANA 400

UMBRIA 30

VALLE D’AOSTA 30

VENETO 800

Provincia Autonoma di BOLZANO 30

Provincia Autonoma di TRENTO 30

TOTALE 5000


 

Martedì, 16 Luglio 2013