Legge n. 451 del 23 dicembre 1997
Istituzione della Commissione Parlamentare per l'infanzia e dell'osservatorio nazionale per l'infanzia
LEGGE 23 dicembre 1997, n. 451
Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
((Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza))
1. E' istituita la ((Commissione parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza))con compiti di indirizzo e controllo sulla concreta
attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativi
ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
2. La Commissione e' composta da venti senatori e da venti deputati
nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica
e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero
dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la
presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
3. La Commissione elegge al suo interno un presidente, due
vicepresidenti e due segretari.
4. La Commissione chiede informazioni, dati e documenti sui
risultati delle attivita' svolte da pubbliche amministrazioni e da
organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o allo
sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva.
((4-bis. La Commissione parlamentare per l'infanzia e
l'adolescenza, nell'esercizio dei suoi poteri di consultazione,
acquisisce dati, favorisce lo scambio di informazioni e promuove le
opportune sinergie con gli organismi e gli istituti per la promozione
e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza operanti in Italia e
all'estero e con le associazioni, le organizzazioni non governative e
tutti gli altri soggetti operanti nell'ambito della tutela e della
promozione dei diritti di minori nonche' dell'affido e
dell'adozione)).
5. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno
annuale, i risultati della propria attivita' e formula osservazioni e
proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessita' di
adeguamento della legislazione vigente, in particolare per
assicurarne la rispondenza alla normativa dell'Unione europea ed in
riferimento ai diritti previsti dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con
legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. E' istituita la giornata italiana per i diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza, da celebrare il 20 novembre di ogni anno, nella
ricorrenza della firma della citata Convenzione di New York. Il
Governo, d'intesa con la Commissione, determina le modalita' di
svolgimento della giornata, senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato. ((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 agosto 2009, n. 112 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
Commissione parlamentare per l'infanzia di cui all'articolo 1 della
legge 23 dicembre 1997, n. 451, assume la denominazione di
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza."
Art. 2
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 103 ))
Art. 3
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 103 ))
Art. 4
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 103 ))
Art. 5
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. 103 ))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Martedì, 23 Dicembre 1997







