Legge n. 285 del 28 agosto 1997
Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adoloscenza
LEGGE 28 agosto 1997, n. 285
Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza.
Vigente al: 19-5-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Fondo nazionale per l'infanzia
e l'adolescenza)
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla
realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale
per favorire la promozione dei diritti, la qualita' della vita, lo
sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione
dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente ad esse
piu' confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria,
in attuazione dei principi della Convenzione sui diritti del
fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176,
e degli articoli 1 e 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Il Fondo e' ripartito tra le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse
del Fondo e' riservata al, finanziamento di interventi da realizzare
nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania,
Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota
riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima
rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i
seguenti criteri:
a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le
indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per
l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) numero di minori presenti in presidi residenziali
socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo
come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto
della soglia di poverta' cosi' come stimata dall'ISTAT;
e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attivita'
criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili
del Ministero dell'interno, nonche' dall'Ufficio centrale per la
giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, con proprio
decreto emanato di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro,
di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunita',
sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonche' le
Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle
quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2.
4. Per il finanziamento del Fondo e' autorizzata la spesa di lire
117 miliardi per l'anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere
dall'anno 1998.
Avvertenza:
Il testo delle note e' stato redatto ai sensi
dell'art. 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o delle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Art. 2.
(Ambiti territoriali di intervento)
1. Le regioni, nell'ambito della programmazione regionale,
definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma
6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti
territoriali di intervento tenuto conto della presenza dei comuni
commissariati ai sensi dell'articolo 15-bis della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto
economico delle risorse al fine di assicurare l'efficienza e
l'efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti
coinvolti Possono essere individuati, quali ambiti territoriali di
intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli articoli 24, 25 e
26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, comunita' montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di
intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti
ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, cui
partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende
sanitarie locali e i centri per la giustizia minorile, approvano
piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio,
articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonche' il relativo
piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali
assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani
di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono
all'approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di
finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all'articolo 1 ad
esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti
delle disponibilita' assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i
successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota
non superiore al 5 per cento delle risorse loro attribuite per la
realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione
in materia di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il
finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di
competenza regionale del Fondo di cui all'articolo 1, nonche' di
interventi non finanziati dallo stesso Fondo.
Art. 3.
(Finalita' dei progetti)
1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1 i
progetti che perseguono le seguenti finalita':
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla
relazione genitore-figli, di contrasto della poverta' e della
violenza, nonche' di misure alternative al ricovero dei minori in
istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresi' della
condizione dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la
prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo
libero, anche nei periodi di sospensione delle attivita' didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili
fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente
urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere
e della qualita' della vita dei minori, per la valorizzazione, nel
rispetto di ogni diversita', delle caratteristiche di genere,
culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie
naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o piu' minori
con handicap al fine di migliorare la qualita' del gruppo-famiglia ed
evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.
Art. 4.
(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli
di contrasto della poverta' e della
violenza, nonche' misure alternative al ricovero
dei minori in istituti educativo-assistenziali)
1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera a), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di
bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori,
anche se separati;
b) l'attivita' di informazione e di sostegno alle scelte di
maternita' e paternita', facilitando l'accesso ai servizi di
assistenza alla famiglia ed alla maternita' di cui alla legge 29
luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia
al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle
situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il
potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni,
educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per
quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali,
e) l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e
portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole
comunita' educativo-riabilitative;
f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari
nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, numero 1), della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali
possono altresi' accedere i padri detenuti, qualora la madre sia
deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai
figli minori;
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficolta'
con figli minori, o in stato di gravidanza, nonche' la promozione da
parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la
potesta' con figli minori al seguito;
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso
o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di
violenza sui minori;
i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e
minori al fine del superamento delle difficolta' relazionali;
l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino
malato ed ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalita' di cui al presente articolo
avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni
previste nei piani socio-sanitari regionali.
Art 5
(Innovazione e sperimentazione di servizi
socio-educativi per la prima infanzia)
1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera b), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di
aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la
presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si
occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di
flessibilita';
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza
a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non
superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo
pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili
nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere
anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.
Art. 6.
(Servizi ricreativi ed educativi
per il tempo libero)
1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il
sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare
la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e
gestionale in esperienze aggregative, nonche' occasioni di
riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo
delle capacita' di socializzazione e di inserimento nella scuola,
nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori
educativi con specifica competenza professionale e possono essere
previsti anche nell'ambito dell'attuazione del regolamento recante la
disciplina delle iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567.
Art. 7.
(Azioni positive per la promozione dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza)
1. Le finalita' dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e
naturali, rimuovono ostacoli nella mobilita', ampliano la fruizione
di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti
dell'infanzia e dell'adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in
particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica
utilita';
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli
adolescenti alla vita della comunita' locale, anche amministrativa.
Art. 8.
(Servizio di informazione,
promozione, consulenza, monitoraggio
e supporto tecnico)
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di
promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per
la realizzazione delle finalita' della presente legge. A tali fini il
Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti
realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualita' degli
interventi;
c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei
progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con
particolare attenzione, altresi', per la realizzazione dei migliori
progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla
Commissione delle Comunita' europee.
3. Il servizio, in caso di rilevata necessita', per le funzioni di
segreteria tecnica relative alle attivita' di promozione e di
monitoraggio e per le attivita' di consulenza e di assistenza
tecnica, puo' avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti
e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e
comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce
le modalita' organizzative e di funzionamento per l'attuazione del
servizio.
5. Per il funzionamento del servizio e' autorizzata la spesa annua
di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.
Art. 9.
(Valutazione dell'efficacia della spesa)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro
per la solidarieta' sociale sullo stato di attuazione degli
interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia,
sull'impatto sui minori e sulla societa', sugli obiettivi conseguiti
e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei
minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano
provveduto all'impegno contabile delle quote di competenza del Fondo
di cui all'articolo 1 ed all'individuazione degli ambiti territoriali
di intervento di cui all'articolo 2, il Ministro per la solidarieta'
sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui
alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro
dell'interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, provvede a definire le funzioni
delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e
l'assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di
intervento di cui all'articolo 2.
Art. 10.
(Relazione al Parlamento)
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la
solidarieta' sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo
stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle
relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9.
Art. 11.
(Conferenza nazionale sull'infanzia e
sull'adolescenza e statistiche ufficiali
sull'infanzia)
1. Il Ministro per la solidarieta' sociale convoca periodicamente,
e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale
sull'infarlzia e sull'adolescenza, organizzata dal Dipartimento per
gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del
Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari
competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza
sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte
all'infanzia e all'adolescenza, l'ISTAT, anche attraverso i soggetti
che operano all'interno del Sistema statistico nazionale di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
assicura un flusso informativo con periodicita' adeguata sulla
qualita' della vita dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito
della famiglia, della scuola e, in genere, della societa'.
Art. 12.
(Rifinanziamento della legge
19 luglio 1991, n. 216)
1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 3 della
legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall'articolo 3 del
decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, e' autorizzata la spesa di lire
30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 4 della
citata legge n. 216 del 1991, e' autorizzata la spesa di lire 10
miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a
lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a
tal fine riducendo di pari importo l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per
i finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n.
216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del
Ministero dell'interno.
Art. 13.
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 8 della
presente legge, pari a lire 120 miliardi per l'anno 1997 e a lire 315
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, a tal fine
riducendo di pari importo l'accantonamento relativo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziate per le finalita' di cui alla presente legge
possono essere utilizzate quale copertura della quota di
finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione
europea.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 28 agosto 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Turco, Ministro per la
solidarieta' sociale
Visto, il Guardasigilli: Flick
Giovedì, 28 Agosto 1997







