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Decreto 23 luglio 2013 Ministero dell'Interno (GU n.260 del 6-11-2013)

Regole di sicurezza relative al permesso di soggiorno

IL MINISTRO DELL'INTERNO
 
di concerto con
 
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
 
e con
 
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
 
  Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante "Testo  unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione e norme   sulla   condizione   dello straniero" e successive modificazioni;
  Visti gli articoli 11 e 16  del decreto  del Presidente  della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, recante "Regolamento recante  norme di attuazione  del  testo  unico  delle disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma  6,  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante "Codice in  materia  di  protezione  dei  dati personali";
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del 4 agosto 2003 e successive modificazioni, recante  "Istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza e controllo sulla  produzione  di carte valori e degli stampati a rigoroso rendiconto";
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, recante "Regolamento   per la   razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione";
  Visti gli articoli 7-vicies ter e 7-vicies quater del decreto legge 31 gennaio 2005, n.7, convertito, con modificazioni, dalla  legge  31 marzo 2005, n. 43, recante "Disposizioni urgenti per l'universita'  e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di  grandi  opere  strategiche,  per  la   mobilita'   dei   pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte  di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti";
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
  Visto il decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto  con il Ministro  dell'economia e delle finanze e con  il  Ministro  per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,  del  28 settembre 2009, recante "Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso  e  alla carta di soggiorno";
  Visto l'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti;
  Vista la Decisione n. 1999/468/CE  del Consiglio, del 28  giugno 1999,  recante  modalita'  per  l'esercizio   delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione;
  Visto il Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di  soggiorno rilasciati a cittadini di paesi  terzi,  come   modificato  dal Regolamento (CE) n. 380/2008 del Consiglio, del 18 aprile 2008;
  Visto il Regolamento (CE) n. 2252/2004  del  Consiglio, del  13 dicembre 2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;
  Vista la Decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20 maggio 2009 e successive modificazioni, in materia di prescrizioni tecniche del modello uniforme del permesso di soggiorno rilasciato a cittadini di paesi terzi, di cui alla previsione dell'art. 2, paragrafo 1,  del Regolamento (CE) n. 1030/2002, come modificato dal  Regolamento (CE) n. 380/2008;
  Vista la Decisione C(2009)6293F della Commissione, del 14  agosto 2009, di modifica della decisione C(2009)3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, in  materia  di  prescrizioni  tecniche  del  modello uniforme del permesso di soggiorno rilasciato a  cittadini  di  paesi terzi;
  Vista  la  Decisione C(2009)7476  della Commissione, versione definitiva del 5 ottobre 2009, che modifica la Decisione C(2008)8657, versione definitiva del 22 dicembre 2008, che stabilisce una politica comune  di  certificazione  informatica,  conforme  alle   specifiche tecniche relative alle norme sulle  caratteristiche  di  sicurezza  e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti  di  viaggio rilasciati dagli Stati membri;
  Rilevata l'esigenza di adeguare il vigente modello di permesso  di soggiorno alle previsioni del Regolamento (CE) n.1030/2002, come modificato dal Regolamento (CE) n. 380/2008;
  Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
 
Decreta:
 
Art. 1
 
Definizioni
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende:
    a) per "permesso di soggiorno": il permesso di  soggiorno,  o  il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato, come modello uniforme, in conformita'  alle  prescrizioni del  Regolamento  (CE)  n. 1030/2002,  cosi'  come  modificato   dal Regolamento (CE) n. 380/2008,  di cui  rispettivamente  all'art.  5, comma 8, e all'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
    b) per "Testo  Unico":  il  testo  unico   delle   disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla  condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo  25  luglio  1998,  n. 286, e successive modificazioni;
    c) per "microprocessore  RF":  il   supporto   informatico   di memorizzazione in tecnologia  RF  (radiofrequenze), integrato nella struttura fisica del permesso  di  soggiorno,  costituito  da  chip contactless (ICs) conforme alla ISO/IEC  14443,  con  interfaccia  RF Type A or B, ed alle norme ICAO 9303, parte 3;
    d) per "Istituto": l'Istituto Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato S.p.A.;
    e) per "ICAO": l'Organizzazione  Internazionale  per  l'Aviazione Civile;
    f) per "Enti": le amministrazioni e gli uffici competenti per  il procedimento amministrativo di rilascio e per le procedure di controllo dei permessi di soggiorno;
    g) per "Commissione" la Commissione interministeriale  permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno;
    h) per "Centro  elettronico  nazionale":  il  Centro  elettronico nazionale della Polizia di Stato della  Direzione  centrale  per gli affari generali  della  Polizia  di  Stato,  del  Dipartimento  della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;
    i) per "Infrastruttura di Sicurezza PSE" o  "PKI-PSE":  l'insieme delle infrastrutture a chiave pubblica (Public Key  Infrastructure  - PKI) e delle infrastrutture  di  comunicazione  e  pubblicazione  dei certificati, costituite da sistemi,  entita'  e  procedure  operative preposte  a  garantire  la  certificazione  dei  dati  contenuti  nel microprocessore RF, la protezione dei dati stessi e la sicurezza  del circuito di emissione e controllo dei permessi di soggiorno;
    l) per "Infrastruttura  Centrale  PSE":  l'infrastruttura   ICT allocata presso  il  Centro  elettronico  nazionale,  utilizzata  nei procedimenti  di  rilascio,  rinnovo  e  controllo  del  permesso  di soggiorno, comprensiva di archivio  informatizzato  dei  permessi  di soggiorno  di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 27 luglio 2004, n.242, Infrastruttura di Sicurezza  PSE  e di  altri  sistemi  e  strumenti  deputati  ad  erogare   i   servizi informatici di utilita'  ai  procedimenti  relativi  al  permesso  di soggiorno;
    m) per "sistemi di controllo": i terminali deputati alla  lettura dei dati e degli elementi biometrici primari  e  secondari  contenuti nel microprocessore RF del permesso di soggiorno;
    n) per "dati": i dati personali del richiedente  o  titolare  del permesso di soggiorno e i dati identificativi del  documento  stesso, come specificati nell'allegato A al presente decreto;
    o) per "elementi biometrici primari": l'immagine  del  volto  del titolare del documento  secondo  quanto  prescritto  dalla  Decisione C(2009)3770 della Commissione,  del  20  maggio  2009,  e  successive modificazioni;
    p) per "elementi  biometrici  secondari":  le  immagini   delle impronte  digitali  del  titolare  del  documento,   secondo   quanto prescritto dalla Decisione  C(2009)3770  della  Commissione,  del  20 maggio 2009, e successive modificazioni;
    q) per "produzione del permesso di soggiorno": il  complesso  dei processi svolti dall'Istituto in ottemperanza al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4  agosto  2003,  finalizzati  alla realizzazione del supporto del permesso di  soggiorno  costituito  da una carta in materiale plastico dotata di microprocessore RF;
    r) per "inizializzazione del permesso di soggiorno": il complesso dei processi svolti dall'Istituto  in  ottemperanza  al  decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003, finalizzati alla predisposizione della struttura dati interna del microprocessore RF del permesso di soggiorno;
    s) per "personalizzazione  del  permesso  di   soggiorno":   il complesso  dei  processi   svolti   centralmente   dall'Istituto   in ottemperanza al decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze del 4 agosto 2003, finalizzati alla stampa  grafica  sulla  carta  di materiale plastico dei dati e degli  elementi  biometrici  primari  e alla memorizzazione, all'interno del microprocessore RF, dei  dati  e degli elementi biometrici primari e secondari  e  degli  elementi  di sicurezza  atti  a  garantire  l'integrita',  l'autenticita'   e   la riservatezza del permesso di soggiorno.

Art. 2
 
Modello del permesso di soggiorno
 
  1. Il permesso di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli  5  e  9  del  Testo  Unico,  e' rilasciato come documento nel formato ISO/IEC 7810 ID-1.
  2. Il permesso di soggiorno e' conforme alle prescrizioni tecniche del modello uniforme di cui all'art. 2  del Regolamento  (CE) n. 1030/2002, cosi' come modificato dal Regolamento (CE) n.  380/2008  e alla Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del 20 maggio 2009,  e successive modificazioni, e contiene i dati e gli elementi biometrici primari e secondari specificati nell'allegato A al presente decreto.

Art. 3
 
Caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno
 
  1. Il supporto fisico del permesso di soggiorno e' costituito  a una carta di materiale plastico, con un microprocessore RF come supporto di memorizzazione.
  2. La carta  di  materiale plastico e' conforme  alla  normativa ISO/IEC 7810 ed e' dotata degli elementi fisici di sicurezza  atti  a consentirne il controllo di autenticita' sia visivamente che mediante idonea strumentazione.
  3. Il  microprocessore  RF e' dotato delle  caratteristiche  di sicurezza  necessarie  a  garantire  la   protezione, l'integrita', l'autenticita' e la riservatezza dei dati in esso contenuti,  nonche' dei meccanismi necessari a garantirne la lettura solo agli organi  di controllo.
  4. Al fine di garantire la compatibilita' tra i microprocessori  RF ed accertarne l'interoperabilita' con l'Infrastruttura  di  Sicurezza PSE, anche in presenza di forniture effettuate da produttori diversi, i microprocessori RF dovranno essere qualificati  tramite  specifiche prove tecniche e funzionali da effettuarsi a cura dell'Istituto.
  5. I dati e gli elementi biometrici primari, specificati nell'allegato A al  presente  decreto,  sono  stampati  su  carta  di materiale plastico, mediante l'utilizzo di tecniche previste  per  la produzione di carte valori.
  6. I dati e gli elementi biometrici primari e secondari, specificati nell'allegato A al  presente  decreto, sono  memorizzati all'interno del microprocessore RF.

Art. 4
 
Gestione degli elementi biometrici nel procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno
 
  1. Gli elementi biometrici  primari  e  secondari  memorizzati nel microprocessore RF, di cui all'allegato B al presente  decreto, sono utilizzati esclusivamente per verificare l'autenticita' del documento e  l'identita'  del  titolare  attraverso  elementi comparativi direttamente disponibili ed escludendo confronti in modalita' "uno  a molti" a fini di identificazione.
  2. Le prescrizioni tecniche relative alle modalita' di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici, primari  e  secondari, sono riportate nel decreto direttoriale  di  cui  all'art.  10,  comma  1, lettera c).
  3. Al fine di garantire la  qualita' e  l'interoperabilita'  degli elementi biometrici, primari e secondari, acquisiti e per  assicurare la coerenza dei diversi sistemi biometrici e  supporti  operanti  sul territorio nazionale, l'Agenzia per l'Italia Digitale emana  apposite regole e guide tecniche, d'intesa con le Amministrazioni  interessate e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  4. La conformita' dei sistemi biometrici alle  regole  tecniche  di cui al comma 3, viene accertata da laboratori  di  prova accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 e registrati dall'Agenzia per l'Italia Digitale  in  un  apposito  elenco  pubblicato  sul  proprio sito istituzionale.

Art. 5
 
Archivio informatizzato dei permessi di soggiorno
 
  1. L'archivio informatizzato di cui all'art.2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, allocato presso il Centro elettronico nazionale, e' utilizzato per il rilascio, il rinnovo, l'annullamento, la revoca ed il  controllo  dei permessi di soggiorno e soddisfa finalita' amministrative di verifica dell'esistenza di precedenti permessi di  soggiorno  rilasciati  alla medesima persona, ovvero dei dati del permesso di soggiorno  in  caso di denuncia di furto o smarrimento del documento, nonche' consente le necessarie verifiche in caso di malfunzionamento del  microprocessore RF.
  2. I dati acquisiti all'atto della  presentazione  dell'istanza  di rilascio, di rinnovo e di aggiornamento  del  permesso di soggiorno sono trasmessi dagli  Enti  per  via  telematica,  ciascuno  per  gli aspetti di specifica competenza, all'archivio informatizzato  per  la registrazione, nel rispetto delle regole tecniche adottate  ai  sensi dell'art.  71  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005, n. 82,  e successive modificazioni.
  3. I dati personali ed identificativi del permesso di  soggiorno  e gli  elementi   biometrici   primari   acquisiti   durante  l'iter procedimentale relativo alle attivita'  indicate  al  comma  1, sono conservati nell'archivio informatizzato, con  modalita'  strettamente correlate alle attivita' medesime, per un periodo  pari  alla  durata del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e  per un periodo non superiore a dieci  anni  per  le  altre  tipologie  di permesso di soggiorno. Non e' consentito  l'utilizzo  degli  elementi biometrici primari per il confronto in modalita' "uno a molti" a fini di identificazione.
  4. Gli elementi biometrici secondari sono conservati  nell'archivio di  cui  al  comma  1  per  il  tempo  strettamente   necessario   al completamento dei procedimenti amministrativi per il rilascio  o  per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Art. 6
 
Infrastruttura di Sicurezza PSE
 
  1. L'Infrastruttura di  Sicurezza  PSE  e'  realizzata  da  sistemi collocati presso il Centro elettronico  nazionale  ed  e'  costituita dalle infrastrutture a chiave pubblica e dalle componenti di  cui  ai commi 2, lettere a), b) e c), 4 e 5.
  2. In conformita' a quanto prescritto dalla Decisione C(2009)  3770 della Commissione, del 20 maggio 2009, e successive modificazioni:
      a) e'  istituita  l'Infrastruttura  a  chiave  pubblica  per  i permessi  di   soggiorno   che   deve   assicurare   l'integrita'   e l'autenticita'  dei  dati  e  degli  elementi  biometrici  primari  e secondari  memorizzati  nel  microprocessore  RF  del   permesso   di soggiorno, presso il Centro elettronico nazionale che svolge anche le funzioni di Autorita' Nazionale di  Certificazione  (Country  Signing Certification  Authority  -  CSCA)  e  di  Firmatario  dei  Documenti (Document Signer - DS);
      b) e' istituita l'Infrastruttura a chiave pubblica  per  i sistemi di controllo destinati alla protezione ed alla lettura  degli elementi biometrici secondari memorizzati nel microprocessore RF  del permesso di soggiorno da parte dei sistemi di controllo  autorizzati, presso il Centro elettronico nazionale che svolge anche  la  funzione di Autorita' Nazionale di Verifica (Country  Verifying  Certification Authority - CVCA) e Verificatore dei Documenti (Document  Verifier  - DV);
      c) sono istituite le funzioni di Autorita'  di  Registrazione Nazionale (Country Verifying Registration  Authority  -  CVRA) e  di Autorita' di Registrazione del  DV  (Document  Verifier  Registration Authority - DVRA), svolte rispettivamente dalla CVCA e  dal  DV,  per gestire i processi di identificazione e autenticazione delle  domande di certificazione di Verificatori di Documenti verso la  CVCA  e  dei Sistemi di Controllo verso il DV;
      d) sono definite le Politiche Comuni di Certificazione  (Common Certificate Policy) e la gestione dei relativi  certificati  digitali dalle Autorita' di cui alle lettere a), b) e c);
      e) il Centro elettronico nazionale e' istituito quale Punto  di Contatto Unico (Single Point Of Contact - SPOC) per gestire  con gli altri Stati membri dell'UE lo scambio dei   certificati   per l'autenticazione dei terminali preposti  ad  accedere  alle  immagini delle impronte memorizzate nel microprocessore  RF  del  permesso  di soggiorno.
  3. Le infrastrutture a chiave pubblica di cui al comma  2, lettera a) e b), provvedono a:
      a) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il riconoscimento dell'autenticita' a livello nazionale ed internazionale di tutti  i  permessi di soggiorno  italiani  emessi (Certificato della CSCA);
      b)  generare  e  certificare le coppie di  chiavi digitali utilizzate dal Firmatario dei Documenti per  firmare  digitalmente  i dati memorizzati nel microprocessore RF del permesso di  soggiorno  e garantirne in tal modo l'integrita' e l'autenticita' (certificato del DS);
      c) rilasciare e pubblicare il certificato digitale nazionale, valido per il controllo a livello nazionale  ed  internazionali di tutti i permessi di soggiorno  italiani emessi  (certificato  della CVCA);
      d)  generare  e  certificare le coppie di chiavi digitali utilizzate dal Verificatore dei Documenti per abilitare i sistemi  di controllo  alla  lettura   degli elementi  biometrici   secondari memorizzati  nel  microprocessore  RF  dei  permessi   di   soggiorno (certificato del DV).
  4.  L'Infrastruttura  di  Sicurezza PSE prevede una base  dati (PKD-Nazionale), contenente i certificati digitali emessi e revocati, rilasciati dalle Autorita' di Certificazione  e  dalle  Autorita'  di Verifica dei Paesi emittenti, e consente ai sistemi di  controllo  in uso   a   livello   nazionale   la   verifica   dell'autenticita'   e dell'integrita' dei dati dei permessi di soggiorno e  dei  passaporti elettronici.
  5.  Al  fine  di  garantire  la riservatezza, l'integrita' e la sicurezza  dei  dati  durante l'intero  processo di emissione  dei permessi di soggiorno, e' istituita  un'Infrastruttura  a  chiave pubblica di servizio, che implementa  le  funzioni  di  creazione  di canali di comunicazione  sicuri,  autenticazione  degli  enti,  firma digitale  e  cifratura  dei  dati,  come  specificato   nei   decreti direttoriali di cui all'art. 10.
  6. Le modalita' di distribuzione e di gestione delle componenti necessarie alla lettura degli elementi biometrici secondari e alla creazione dei canali sicuri di  cui  al  comma  5,  nonche'   gli accorgimenti tecnici da adottare per garantirne  la  sicurezza,  sono definiti con il decreto direttoriale di cui  all'art.  10,  comma  1, lettera b).

Art. 7
 
Produzione, inizializzazione e personalizzazione del permesso di soggiorno
 
  1. L'Istituto provvede alla produzione del permesso di soggiorno, secondo la normativa che disciplina la produzione delle carte valori e dei documenti di sicurezza,  in   conformita'   agli   standard internazionali in  materia,  a  quanto  specificato  dalla  Decisione C(2009) 3770 della Commissione, del  20  maggio  2009,  e  successive modificazioni, e in ottemperanza a  quanto  prescritto  nei  decreti direttoriali di cui all'art. 10.
  2. Per la fase di produzione dei permessi di soggiorno, l'Istituto riserva, nel proprio stabilimento, uno speciale settore  con  accesso limitato ai soli dipendenti  addetti  alle  specifiche  lavorazioni, sorvegliato  dalle  Forze  di  polizia,  e  dotato  delle  misure  di sicurezza antieffrazione e dei sistemi  di  sorveglianza  elettronici definiti d'intesa  con  il  Ministero  dell'interno  e  il  Ministero dell'economia e delle finanze.
  3.  Nella  fase  di  inizializzazione,   l'Istituto effettua la predisposizione del microprocessore RF del permesso di soggiorno, in modo da consentire la successiva memorizzazione dei dati, secondo le procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all'art.10.
  4. Nella fase di personalizzazione, l'Istituto riceve i dati del permesso di soggiorno resi disponibili  dall'Infrastruttura  Centrale PSE e provvede a memorizzarli  nel  microprocessore  RF  secondo le procedure specificate nei decreti direttoriali di cui all'art.10.
  5.  L'Istituto,  che  deve  garantire l'allineamento con i dati memorizzati nel microprocessore RF, provvede  alla  personalizzazione grafica del permesso di soggiorno, stampando sul  supporto  fisico  i dati di cui all'allegato A al presente decreto.
  6. E' cura  dell'Istituto comunicare all'Infrastruttura Centrale PSE, utilizzando i servizi da questa resi disponibili, l'avvenuto completamento delle attivita' di cui ai commi 4 e 5, non  conservando traccia alcuna dei  dati  utilizzati  per  la  personalizzazione  del permesso di soggiorno.

Art. 8
 
Trasmissione e custodia del documento
 
  1. Il trasporto dei permessi di soggiorno personalizzati agli Enti e' effettuato secondo le  modalita'  e  le  procedure  stabilite  dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2003.
  2. Gli Enti destinatari, in attesa della consegna  ai  richiedenti, adottano  ogni  idonea  misura  per  la  custodia  dei  documenti di soggiorno in condizioni di sicurezza.

Art. 9
 
Procedure di sicurezza per il rilascio e la consegna del permesso di soggiorno
 
  1. Il rilascio e la consegna del permesso  di soggiorno avvengono nel rispetto  delle  procedure di sicurezza indicate nei decreti direttoriali di cui all'art.10, comma 1, lettere a) e b).

 Art. 10
 
 Specifiche tecniche
 
  1. Con decreti direttoriali, da pubblicarsi nella GazzettaUfficiale della  Repubblica  Italiana,  previo  parere del Garante per la protezione dei dati personali, su proposta della Commissione  di  cui all'art. 11, sono adottate prescrizioni tecniche in materia di:
      a) procedure e processi di produzione  e  di  servizio  per  il procedimento di emissione e controllo del permesso di soggiorno;
      b) infrastruttura di sicurezza  PSE  relativa  al  permesso  di soggiorno;
      c) modalita' di  acquisizione  e  di  verifica  degli  elementi biometrici primari e secondari del permesso di soggiorno.

Art. 11
 
Commissione interministeriale permanente di coordinamento e verifica del sistema permesso di soggiorno
 
  1. E' istituita, presso il Dipartimento della  pubblica  sicurezza, la  Commissione  interministeriale  permanente  di  coordinamento   e verifica del sistema permesso di soggiorno, preposta  agli  indirizzi strategici ed al monitoraggio delle varie fasi del progetto.  
  2. La Commissione:
      a) assicura il raccordo tra le Amministrazioni / Enti coinvolti nel progetto, nel rispetto delle funzioni e dei compiti  spettanti  a ciascuno di essi;
      b) approva le linee guida,  le  specifiche  e le  prescrizioni tecniche dei sistemi, le modalita' operative e di  funzionamento  dei servizi, i documenti di avanzamento, nonche' le proposte di modifiche e di adeguamento;
      c) garantisce l'aggiornamento e l'allineamento del  sistema  in relazione all'evoluzione tecnologica, alle direttive europee  e  alle possibili  interazioni   con   altri   sistemi   di   identificazione elettronica e di e-government presenti in ambito nazionale;
      d) presenta le  proposte  ai  fini  dell'adozione  dei  decreti direttoriali di cui all'art.10.
  3. La Commissione  e'  costituita  dal  Presidente,  designato  dal Ministero  dell'interno,  e  da  undici  componenti,  di  cui  cinque designati dal Ministero dell'interno, due dal Ministero dell'economia e delle finanze, due dal Ministro per la pubblica  amministrazione  e la semplificazione e due dall'Istituto.
  4. Il Presidente ed i componenti  della  Commissione  rimangono  in carica per un triennio e  svolgono  il  mandato  a  titolo  gratuito. L'incarico e' rinnovabile.
  5. La Commissione, convocata dal Presidente, si riunisce almeno una volta al mese.
  6. Agli oneri di funzionamento della Commissione  si  provvede  con gli  ordinari  stanziamenti  di  bilancio  previsti  a   legislazione vigente.
  7. La Commissione puo' acquisire, senza  oneri  aggiuntivi  per  il bilancio  dello  Stato,  pareri  presso  uno  o  piu'  organismi   di consultazione e di cooperazione.
  8. Per il primo anno le attivita' della Commissione sono svolte dal Gruppo tecnico di lavoro istituito con decreto del Direttore centrale dell'immigrazione e della polizia delle  frontiere  del  Dipartimento della pubblica sicurezza - Ministero dell'interno, in data  7  maggio 2009.

 Art. 12
 
Trattamento dei dati personali
 
  1. Ai fini della personalizzazione, del rilascio e del rinnovo  del permesso  di  soggiorno,  il  trattamento  dei  dati   personali   e' effettuato  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  al   decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni.
  2. Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  registrati nell'archivio informatizzato  di  cui  all'art.  5  e'  il  Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. Il responsabile del  trattamento  e'  Centro  elettronico  nazionale  presso  cui  e' istituito l'archivio.

Art. 13
 
Modalita' e tempi di attuazione
 
  1. Il permesso  di  soggiorno  e'  introdotto  progressivamente,  a decorrere dall'entrata in vigore del  presente  decreto,  secondo  le modalita' ed entro il termine, non superiore a un anno,  fissato  con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, da pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  2. Fino  all'entrata  a  regime  dell'attivita'  di  certificazione prevista dall'art.  4,  comma  4  del  presente  decreto,  i  sistemi biometrici utilizzati per il rilascio e il controllo del permesso  di soggiorno sono conformi ad apposite linee guida emanate  dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Art. 14
 
Abrogazioni
 
  1. Il decreto del Ministro dell'interno del 28  settembre  2009  e' abrogato allo scadere del termine di cui all'art. 13, comma 1.  
  2. I permessi di soggiorno rilasciati in conformita' al decreto del Ministro dell'interno di  cui  al  comma  1,  mantengono  la  propria validita' fino alla scadenza.
  Il presente decreto, che sara' trasmesso ai  competenti  organi  di controllo, entra  in  vigore  il  giorno  della  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
    Roma, 23 luglio 2013
 
                      Il Ministro dell'interno
                               Alfano
 
 
                             Il Ministro
                    dell'economia e delle finanze
                             Saccomanni
 
 
                             Il Ministro
                   per la pubblica amministrazione
                        e la semplificazione
                               D'Alia
 

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013
Interno, registro n. 5, foglio n. 300

                                                           Allegato A
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

                                                           Allegato B
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

Martedì, 23 Luglio 2013