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Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12 (GU n. 45 del 24-2-2014)

Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale

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Vigente al: 11-3-2014  

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva 2011/51/UE  del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2011, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai  beneficiari di protezione internazionale;
  Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di  delegazione europea 2013, ed  in particolare gli articoli 1 e 6;
  Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
  Visto il testo unico delle disposizioni concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2013;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2013;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1
 
 Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
 
  1. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 9:
      1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  "1-bis. Il permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo periodo   rilasciato   allo   straniero   titolare   di    protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma  1,  lettera  a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, reca, nella rubrica «annotazioni», la dicitura  «protezione  internazionale  riconosciuta dall'Italia il» e riporta, di seguito, la data in cui  la  protezione e' stata riconosciuta.
  1-ter. Ai fini del  rilascio  del  permesso  di  soggiorno  UE  per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, non e' richiesta allo straniero titolare  di  protezione  internazionale  ed  ai  suoi familiari la documentazione relativa all'idoneita'  dell'alloggio  di cui al comma 1, ferma restando la necessita' di indicare un luogo  di residenza ai  sensi  dell'articolo 16,  comma  2,  lettera  c),  del regolamento di attuazione. Per gli stranieri titolari  di  protezione internazionale che si trovano nelle condizioni di  vulnerabilita'  di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, la disponibilita' di un alloggio concesso a titolo  gratuito, a fini assistenziali o caritatevoli, da  parte  di  enti  pubblici  o privati riconosciuti, concorre  figurativamente  alla  determinazione del reddito cui al comma 1 nella misura del quindici  per  cento  del relativo importo.";
      2) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
  "2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis non si  applica  allo straniero titolare di protezione internazionale.";
      3) al comma 3, lettera c), le parole: "soggiornano per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato" sono sostituite dalle seguenti:  "hanno  chiesto la protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251";
      4) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
  "4-bis. Salvo i casi di  cui  ai  commi  4  e  7,  il  permesso  di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma  1-bis e' rifiutato ovvero revocato nei casi di revoca  o  cessazione  dello status di  rifugiato  o  di  protezione  sussidiaria  previsti  dagli articoli 9, 13, 15 e 18 del decreto legislativo 19 novembre 2007,  n. 251. Nei casi di cessazione di cui agli articoli 9 e 15 del  medesimo decreto legislativo, allo straniero  e'  rilasciato  un  permesso  di soggiorno UE per soggiornanti di lungo  periodo,  aggiornato  con  la cancellazione dell'annotazione  di  cui  al  comma  1-bis  ovvero  un permesso di soggiorno ad  altro  titolo  in  presenza  dei  requisiti previsti dal presente testo unico.";
      5) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
  "5-bis. Il calcolo del periodo di soggiorno di cui al comma 1, per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' effettuato a partire dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale in base alla quale la protezione internazionale e' stata riconosciuta.";
      6) dopo il comma 10, e' inserito il seguente:
  "10-bis. L'espulsione del rifugiato o dello straniero ammesso  alla protezione sussidiaria e titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui al comma 1-bis, e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.";  
      7) dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente:
  "13-bis. E' autorizzata, altresi', la riammissione sul territorio nazionale dello straniero titolare del permesso di soggiorno UE  per soggiornanti di lungo periodo titolare di protezione internazionale allontanato da altro Stato membro dell'Unione europea e dei suoi familiari, quando nella rubrica 'annotazioni' del medesimo  permesso e' riportato che la protezione internazionale e' stata riconosciuta dall'Italia. Entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta di informazione, si provvede a comunicare allo Stato membro richiedente se lo straniero beneficia ancora della protezione riconosciuta dall'Italia.";
    b) all'articolo 9-bis:
      1) al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei confronti dello straniero il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da  un  altro  Stato  membro dell'Unione europea riporta l'annotazione relativa  alla  titolarita' di protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251,  e dei suoi familiari l'allontanamento e' effettuato verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma  da parte di tale Stato  della  attualita'  della  protezione.  Nel  caso ricorrano  i  presupposti  di cui all'articolo 20 del   decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, l'allontanamento puo' essere effettuato fuori dal territorio dell'Unione europea, sentito lo Stato membro che ha  riconosciuto la protezione internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all'articolo 19, comma 1.";
      2) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Se il precedente permesso di soggiorno  UE  per  soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro  Stato  membro  riporta,  nella  rubrica 'annotazioni',  la  titolarita'  di  protezione  internazionale come definita dall'articolo  2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato ai sensi del presente  comma riporta la medesima annotazione precedentemente inserita. A tal fine, si richiede allo Stato membro  che ha rilasciato il  precedente permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo  periodo  di confermare  se  lo  straniero benefici ancora della protezione internazionale ovvero se tale protezione  sia  stata revocata  con decisione definitiva. Se, successivamente al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, e' trasferita all'Italia  la responsabilita' della protezione   internazionale, secondo le norme internazionali e nazionali che ne disciplinano il trasferimento, la rubrica 'annotazioni' del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e' aggiornata  entro  tre mesi in conformita' a tale trasferimento.";
      3) dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
  " 8-bis. Entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sono fornite agli altri Stati membri dell'Unione europea le informazioni in merito allo status di  protezione  internazionale  riconosciuta  dall'Italia agli stranieri che hanno ottenuto un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in tali Stati membri.
  " 8-ter. Entro trenta  giorni  dal  riconoscimento  della  protezione internazionale ovvero dal trasferimento all'Italia della responsabilita' della  protezione internazionale di uno straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro  Stato membro dell'Unione europea,  si provvede a richiedere a tale Stato membro l'inserimento ovvero la modifica della relativa annotazione sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.".

 Art. 2
 
 Punto di contatto
 
  1.  Il  Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in qualita' di punto di contatto, adotta, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ogni misura idonea ad instaurare una cooperazione diretta per lo scambio di informazioni e di documentazione con i competenti  uffici degli altri Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione degli articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

 Art. 3
 
 Disposizione finale
 
  1. La dizione «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» presente nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche'  in  qualsiasi altra  disposizione normativa, si intende sostituita dalla dizione «permesso di soggiorno UE  per  soggiornanti di lungo periodo».

 Art. 4
 
 Norma finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di  cui  al  presente decreto nell'ambito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2014
 
                             NAPOLITANO
 
 
                                Letta, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei
 
                                Alfano, Ministro dell'interno
 
                                Bonino, Ministro degli affari esteri
 
                                Cancellieri, Ministro della giustizia
 
                                Saccomanni, Ministro dell'economia  e
                                delle finanze
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri

Circolare n. 9276 del 20 marzo 2014 Ministero dell'Interno


 

Giovedì, 13 Febbraio 2014