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Decisione n. 1523 del 14 settembre 2015 della Commissione Europea (G.U. dell'Unione europea n. L 239/146 del 15.9.2015)

Che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Oggetto


La presente decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia, al fine di aiutare tali Stati membri ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)   «domanda di protezione internazionale»: la domanda di protezione internazionale quale definita all'articolo 2, lettera h), della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

b)   «richiedente»: il cittadino di un paese terzo o l'apolide che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale sulla quale non è stata ancora adottata una decisione definitiva;

c)   «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e lo status di protezione sussidiaria quale definito all'articolo 2, rispettivamente lettere e) e g), della direttiva 2011/95/UE;

d)   «familiari»: i familiari quali definiti all'articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e)   «ricollocazione»: il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro che i criteri di cui al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013 designano come competente per l'esame della domanda di protezione internazionale, verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione;

f)   «Stato membro di ricollocazione»: lo Stato membro che, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013, diventa competente per l'esame della domanda di protezione internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest'ultimo nel suo territorio.

Articolo 3
Ambito di applicazione

1.   Sono soggetti a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente che ha presentato domanda di protezione internazionale in Italia o in Grecia e per il quale tali Stati sarebbero stati altrimenti competenti conformemente ai criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III del regolamento (UE) n. 604/2013.

2.   Sono soggetti a ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente appartenente a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l'Unione, è pari o superiore al 75 % delle decisioni sulle domande di protezione internazionale adottate in primo grado secondo le procedure di cui al capo III della direttiva 2013/32/UE. Nel caso degli apolidi vale il paese di precedente residenza abituale. Si prendono in considerazione gli aggiornamenti trimestrali solo per i richiedenti che non sono già stati identificati come richiedenti che potrebbero essere ricollocati a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, della presente decisione.

Articolo 4
Ricollocazione dei richiedenti negli Stati membri

A seguito dell'accordo raggiunto dagli Stati membri attraverso la risoluzione, del 20 luglio 2015, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla ricollocazione dall'Italia e dalla Grecia di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione internazionale:

a) dall'Italia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 24 000 richiedenti;

b) dalla Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 16 000 richiedenti.

Articolo 5
Procedura di ricollocazione

1.   Ai fini della cooperazione amministrativa necessaria per l'attuazione della presente decisione, ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale e ne trasmette l'indirizzo agli altri Stati membri e all'EASO. Gli Stati membri, in collegamento con l'EASO e altre agenzie competenti, adottano ogni misura idonea a instaurare una cooperazione diretta e uno scambio di informazioni tra le autorità competenti, anche circa i motivi di cui al paragrafo 7.

2.   Gli Stati membri, a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi altra informazione pertinente.

3.   Basandosi su queste informazioni l'Italia e la Grecia, con l'assistenza dell'EASO e, se del caso, dei funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8 del presente articolo, identificano i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli altri Stati membri e presentano quanto prima tutte le informazioni pertinenti ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della direttiva 2013/33/UE.

4.   A seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione, l'Italia e la Grecia prendono con la massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione, in consultazione con l'EASO, e ne informano il richiedente a norma dell'articolo 6, paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi di cui al paragrafo 7 del presente articolo.

5.   I richiedenti a cui devono essere rilevate le impronte digitali in applicazione degli obblighi di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 possono essere proposti per la ricollocazione solo previo il rilevamento delle impronte digitali e la loro trasmissione al sistema centrale di Eurodac, in applicazione di detto regolamento.

6.   Il trasferimento del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di ricollocazione all'interessato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4. L'Italia e la Grecia trasmettono allo Stato membro di ricollocazione la data e l'ora del trasferimento, nonché qualsiasi altra informazione pertinente.

7.   Gli Stati membri conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, ovvero in presenza di seri motivi per applicare le disposizioni in materia di esclusione stabilite agli articoli 12 e 17 della direttiva 2011/95/UE.

8.   Ai fini dell'attuazione di tutti gli aspetti della procedura di ricollocazione descritta nel presente articolo, gli Stati membri possono, previo scambio di tutte le informazioni pertinenti, decidere di nominare funzionari di collegamento in Italia e in Grecia.

9.   In linea con l'acquis dell'UE, gli Stati membri attuano pienamente i rispettivi obblighi. Di conseguenza, Italia e Grecia garantiscono l'identificazione, la registrazione e il rilevamento delle impronte digitali per la procedura di ricollocazione, e sono approntate le strutture necessarie. I richiedenti che eludono la procedura di ricollocazione sono esclusi dalla ricollocazione.

10.   La procedura di ricollocazione di cui al presente articolo è completata il più rapidamente possibile e non più tardi di due mesi dal momento in cui lo Stato membro di ricollocazione ha fornito le indicazioni di cui al paragrafo 2, salvo che l'approvazione da parte dello Stato membro di ricollocazione di cui al paragrafo 4 avvenga meno di due settimane prima della scadenza di tale periodo di due mesi. In tal caso, il termine per il completamento della procedura di ricollocazione può essere prorogato per un periodo non superiore a due settimane. Inoltre tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo di quattro settimane, come opportuno, ove l'Italia o la Grecia motivi la presenza di ostacoli pratici oggettivi che impediscono che il trasferimento abbia luogo.

Qualora la procedura di ricollocazione non sia completata entro i termini suddetti e a meno che l'Italia e la Grecia concordino con lo Stato membro di ricollocazione una proroga ragionevole del termine, l'Italia e la Grecia restano competenti per l'esame della domanda di protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013.

11.   In seguito alla ricollocazione del richiedente, lo Stato membro di ricollocazione ne rileva le impronte digitali e le trasmette al sistema centrale di Eurodac a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 603/2013 e aggiorna le serie di dati a norma dell'articolo 10 e, se del caso, dell'articolo 18 di detto regolamento.

Articolo 6
Diritti e obblighi dei richiedenti protezione internazionale contemplati dalla presente decisione


1.   Nell'attuare la presente decisione gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.

2.   Gli Stati membri provvedono affinché i familiari che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.

3.   Prima di prendere una decisione di ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano il richiedente, in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone lo sia, della procedura di ricollocazione descritta nella presente decisione.

4.   Una volta presa la decisione di ricollocazione e prima dell'effettiva ricollocazione, l'Italia e la Grecia informano l'interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione specifica lo Stato membro di ricollocazione.

5.   Il richiedente o beneficiario di protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le condizioni di soggiorno nell'altro Stato membro è tenuto a tornare immediatamente indietro. Lo Stato membro di ricollocazione riprende in carico l'interessato.

Articolo 7
Sostegno operativo all'Italia e alla Grecia

1.   Per aiutare l'Italia e la Grecia ad affrontare meglio la pressione eccezionale sui rispettivi sistemi di asilo e migrazione causata dall'attuale aumento della pressione migratoria alle loro frontiere esterne, gli Stati membri aumentano il sostegno operativo in cooperazione con l'Italia e la Grecia nel settore della protezione internazionale attraverso le pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e da altre agenzie competenti, fornendo in particolare, ove opportuno, esperti nazionali per le seguenti attività di sostegno:

a) screening dei cittadini di paesi terzi che arrivano in Italia e in Grecia, compresi l'identificazione precisa, il rilevamento delle impronte digitali e la registrazione, nonché, se del caso, la registrazione delle loro domande di protezione internazionale e, su richiesta di Italia o Grecia, il relativo trattamento iniziale;

b) fornitura di informazioni ai richiedenti o potenziali richiedenti suscettibili di ricollocazione ai sensi della presente decisione e predisposizione dell'assistenza specifica di cui possono avere bisogno;

c) preparazione e organizzazione di operazioni di rimpatrio dei cittadini di paesi terzi che non hanno chiesto protezione internazionale o il cui diritto di rimanere sul territorio è cessato.

2.   Oltre al sostegno fornito a norma del paragrafo 1 e per facilitare l'attuazione di tutte le fasi della procedura di ricollocazione, all'Italia e alla Grecia viene fornito, come opportuno, sostegno specifico attraverso pertinenti attività coordinate dall'EASO, da Frontex e da altre agenzie competenti.

Articolo 8
Misure complementari a carico dell'Italia e della Grecia

1.   Il 16 settembre 2015, l'Italia e la Grecia presentano ciascuna alla Commissione una tabella di marcia che comprenda misure adeguate nei settori dell'asilo, della prima accoglienza e del rimpatrio dirette a migliorare le capacità, la qualità e l'efficacia dei loro sistemi in questi settori, e misure che garantiscano l'adeguata attuazione della presente decisione. L'Italia e la Grecia attuano pienamente la tabella di marcia.

2.   Qualora l'Italia o la Grecia non rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione può decidere, dopo aver dato allo Stato interessato la possibilità di esporre le proprie opinioni, di sospendere l'applicazione della presente decisione nei confronti di detto Stato membro per un periodo massimo di tre mesi. La Commissione può decidere di prorogare la sospensione una volta sola per un ulteriore periodo di massimo tre mesi. Tale sospensione non incide sui trasferimenti di richiedenti che sono pendenti a seguito dell'approvazione dello Stato membro di ricollocazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 4.

Articolo 9
Ulteriori situazioni di emergenza

Nel caso di una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi in uno Stato membro, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può adottare misure temporanee a beneficio dello Stato membro interessato, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Tali misure possono comprendere, se del caso, la sospensione della partecipazione di tale Stato membro alla ricollocazione quale prevista dalla presente decisione, nonché eventuali misure di compensazione per l'Italia e per la Grecia.

Articolo 10
Sostegno finanziario

Lo Stato membro di ricollocazione riceve la somma forfettaria di 6 000 EUR per ciascuna persona ricollocata a norma della presente decisione. Tale sostegno finanziario è attuato applicando le procedure di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 516/2014.

Articolo 11
Cooperazione con gli Stati associati

Con l'assistenza della Commissione, possono essere concluse intese bilaterali tra, rispettivamente, Italia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, e tra Grecia e, rispettivamente, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, per la ricollocazione dei richiedenti dal territorio dell'Italia e della Grecia nel territorio di questi ultimi Stati. Tali intese tengono debitamente conto degli elementi essenziali della presente decisione, in particolare quelli relativi alla procedura di ricollocazione e ai diritti e agli obblighi dei richiedenti.

Articolo 12
Relazioni

In base alle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle agenzie competenti, ogni sei mesi la Commissione riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione.

In base alle informazioni fornite dall'Italia e dalla Grecia, la Commissione riferisce al Consiglio ogni sei mesi anche in merito all'attuazione delle tabelle di marcia di cui all'articolo 8.

Articolo 13
Entrata in vigore

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Essa si applica fino al 17 settembre 2017.

3.   Essa si applica alle persone che arrivano nel territorio dell'Italia o della Grecia a decorrere dal 16 settembre 2015 fino al 17 settembre 2017 e ai richiedenti giunti nel territorio di tali Stati membri a decorrere dal 15 agosto 2015.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2015

Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN

(1)  Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

(2)  Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 3).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 118/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (GU L 39 dell'8.2.2014, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

(5)  Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

(6)  Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

(7)  Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).

(8)  Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

(9)  Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

Decisione n. 1523 del 14 settembre 2015 della Commissione

 

Lunedì, 14 Settembre 2015