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Decreto Legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 (G.U. n.12 del 16-01-2018)

Disposizioni integrative e correttive d.lgs. 18-8-2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonche' della direttiva 2013/32/UE ...

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonche' della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2013/33/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative  all'accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale (rifusione);
  Vista  la  direttiva  2013/32/UE  del  Parlamento  europeo  e   del Consiglio del 26 giugno 2013, recante procedure comuni  ai  fini  del riconoscimento  e   della   revoca   dello   status   di   protezione internazionale (rifusione);
  Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante  delega  al  Governo per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri atti dell'Unione europea  -  legge  di  delegazione  europea  2013  - secondo semestre, che ha delegato il Governo  a  recepire  le  citate direttiva  2013/33/UE  e  2013/32/UE,  comprese  nell'elenco  di  cui all'allegato B della medesima legge  secondo  i  principi  e  criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012, n. 234;
  Visto, in particolare, l'articolo  31,  comma  5,  della  legge  24 dicembre  2012,  n.  234,  che  autorizza  il  Governo  ad   adottare disposizioni  integrative  e  correttive  dei   decreti   legislativi adottati sulla base della delega conferita  con  la  citata  legge  7 ottobre 2014, n. 154, entro ventiquattro mesi dall'entrata in  vigore dei medesimi decreti legislativi;
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del  Consiglio dei ministri;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286,  recante  il testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina dell'immigrazione  e  norme  sulla  condizione  dello  straniero,   e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 19  novembre  2007,  n.  251,  recante attuazione  della   direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della qualifica  di  rifugiato  o  di  persona  altrimenti   bisognosa   di protezione internazionale nonche' norme minime  sul  contenuto  della protezione riconosciuta, e successive modificazioni;
  Visto il decreto  legislativo  28  gennaio  2008,  n.  25,  recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante  norme  minime  per  le procedure applicate negli Stati membri ai fini del  riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di  attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti  protezione  internazionale   nonche'   della   direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni  ai  fini  del  riconoscimento  e della revoca dello status di protezione internazionale;
  Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46;
  Vista la legge 7  aprile  2017,  n.  47,  recante  disposizioni  in materia  di  misure  di   protezione   dei   minori   stranieri   non accompagnati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n. 286;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  2015, n.  21,  recante  il  regolamento  relativo  alle  procedure  per  il riconoscimento e la revoca della protezione  internazionale  a  norma dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 28  gennaio  2008, n. 25;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2017;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella seduta del 16 novembre 2017;
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella riunione del 18 dicembre 2017;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia,  della  salute, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze;
 
Emana
 
il seguente decreto legislativo:
 
Art. 1
 
Modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25
 
  1. Al decreto legislativo 28 gennaio  2008,  n.  25,  e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4:
      1) il comma 1, e' sostituito dai seguenti:
        «1. Le Commissioni territoriali per il  riconoscimento  della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali,  sono insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo  che forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico,  con  il coordinamento   del   Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
        1-bis. A ciascuna Commissione territoriale  e'  assegnato  un numero  di  funzionari  amministrativi  con  compiti  istruttori  non inferiore  a  quattro  individuati  nell'ambito  del  contingente  di personale  altamente  qualificato  per  l'esercizio  di  funzioni  di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13 aprile 2017, n. 46.»;
      2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito  dal  seguente:
«Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentita  la  Commissione nazionale per il diritto di asilo, sono  individuate  le  sedi  e  le circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale.»;
      3) al comma 2-bis, le parole da: «una o piu' sezioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «una  o  piu'  sezioni fino  a  un  numero  massimo  complessivo  di  trenta  per   l'intero territorio nazionale.  Alle  sezioni  si  applicano  le  disposizioni concernenti le Commissioni territoriali.»;
      4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  
  «3. Le Commissioni territoriali sono  composte,  nel  rispetto  del principio di equilibrio di genere, da un funzionario  della  carriera prefettizia, con funzioni di presidente,  nominato  con  decreto  del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Commissione  nazionale,  da  un esperto in materia di  protezione  internazionale  e  di  tutela  dei diritti umani designato dall'UNHCR e  dai  funzionari  amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione  ai  sensi del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per le liberta'  civili  e  l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno, sentita la Commissione nazionale.  Il  presidente  della  Commissione svolge l'incarico  in  via  esclusiva.  Il  decreto  di  nomina  puo' prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune  di esse sia svolta in via esclusiva.  Il  provvedimento  di  nomina  dei componenti  della  Commissione  territoriale   e'   adottato   previa valutazione  dell'insussistenza   di   motivi   di   incompatibilita' derivanti  da  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  diretto   o indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con  funzioni  di presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno o piu' componenti supplenti. L'incarico ha  durata  triennale  ed  e' rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario prefettizio  con  funzioni   di   presidente,   l'esperto   designato dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo  12, comma 1-bis. Il presidente della  Commissione  fissa  i  criteri  per l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti istruttori e per  la  partecipazione  dei  medesimi  funzionari  alle sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono  essere integrate, su richiesta del presidente  della  Commissione  nazionale per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come  componente  a  tutti gli  effetti,  quando,  in  relazione  a  particolari   afflussi   di richiedenti  protezione  internazionale,  sia  necessario   acquisire specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito alla  situazione  dei  Paesi  di  provenienza.  Ove  necessario,   le Commissioni possono  essere  presiedute  anche  da  funzionari  della carriera prefettizia in posizione di collocamento  a  riposo  da  non oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o  supplenti e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute della  Commissione, un gettone  giornaliero  di  presenza.  L'ammontare  del  gettone  di presenza e' determinato con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;
      5)  al  comma  4,  dopo  le  parole:  «con  la  presenza  della maggioranza dei componenti» sono inserite le  seguenti:  «di  cui  al comma 3, settimo periodo,» ed  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente periodo:  «Le  medesime  disposizioni  si  applicano  nel   caso   di integrazione delle Commissioni territoriali ai  sensi  del  comma  3, nono periodo.»;
    b) all'articolo 5, comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  «di formazione   e   aggiornamento   dei   componenti   delle    medesime Commissioni,» sono  inserite  le  seguenti:  «di  monitoraggio  della qualita' delle procedure e dell'attivita' delle Commissioni,»;
    c) all'articolo 12, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
  «1-bis.  Il  colloquio  si  svolge  di  norma  alla  presenza   del componente funzionario amministrativo con  compiti  istruttori  della domanda  di  protezione,  ove  possibile  dello  stesso   sesso   del richiedente. Il  funzionario  istruttore  sottopone  la  proposta  di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi  dell'articolo  4, comma  4.  Su  determinazione  del   Presidente,   o   su   richiesta dell'interessato, preventivamente informato, il colloquio  si  svolge innanzi alla Commissione ovvero e' condotto dal Presidente.».

Art. 2
 
Disposizioni in materia di accoglienza e di minori non accompagnati
 
  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 10, comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Sono adottate misure idonee  a  prevenire  ogni  forma  di violenza, anche di genere, e a garantire la sicurezza e la protezione dei richiedenti e del personale che opera presso i centri.»;
    b) all'articolo 19, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
  «5. L'autorita' di pubblica sicurezza da'  immediata  comunicazione della presenza di un minore non  accompagnato  al  Procuratore  della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni e al Tribunale  per  i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore ai sensi degli articoli 343 e seguenti del  codice  civile  e  delle  relative disposizioni  di  attuazione   del   medesimo   codice,   in   quanto compatibili,  e  per  la  ratifica  delle   misure   di   accoglienza predisposte, nonche'  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza,  al  fine  di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei  minori non accompagnati. Il provvedimento di nomina del tutore e  gli  altri provvedimenti relativi alla tutela sono adottati dal  presidente  del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato. Il reclamo contro  tali  provvedimenti  si   propone   al   collegio   a   norma dell'articolo 739 del codice di procedura civile.  Del  collegio  non puo' far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.»;
    c) all'articolo 19-bis:
      1) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le autorita' di  pubblica  sicurezza  consultano,  ai  fini dell'accertamento  dell'eta'  dichiarata,  il   sistema   informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati istituito  presso  il Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  nonche'  le  altre banche dati pubbliche che  contengono  dati  pertinenti,  secondo  le modalita' di accesso per esse previste.».
      2)  al  comma  9,  dopo  le  parole:   «Il   provvedimento   di attribuzione dell'eta'» sono inserite le  seguenti:  «e'  emesso  dal tribunale per i minorenni ed» e le  parole:  «degli  articoli  737  e seguenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «dell'articolo   739» nonche', in fine, dopo le parole «procedure di identificazione»  sono aggiunte le seguenti: «ed al Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali ai fini dell'inserimento dei  dati  nel  sistema  informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati»;
  2. All'articolo 26 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.  25, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 5:
      1) al primo periodo, le parole: «e al  giudice  tutelare»  sono soppresse  e  dopo  le  parole:  «codice  civile»  sono  inserite  le seguenti: «, in quanto compatibili»;
      2) al secondo  periodo,  le  parole:  «giudice  tutelare»  sono sostituite dalle seguenti: «tribunale per i minorenni»;
    b)  al  comma  6,  le  parole:  «ed  al  giudice  tutelare»  sono soppresse.  
  3. All'articolo  11,  della  legge  7  aprile  2017,  n.  47,  sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1:
      1) al primo periodo  le  parole:  «quando  la  tutela  riguarda fratelli o sorelle»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «nel  numero massimo  di  tre,  salvo  che  sussistano  specifiche   e   rilevanti ragioni.»;
      2) sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  «L'Autorita' garante  per  l'infanzia  e  l'adolescenza  monitora  lo   stato   di attuazione delle disposizioni del presente articolo.  A  tal  fine  i garanti regionali e delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano collaborano costantemente con l'Autorita' garante  per  l'infanzia  e l'adolescenza alla quale  presentano,  con  cadenza  bimestrale,  una relazione sulle attivita' realizzate.»;
    b) al comma 2, le  parole:  «titolo  IX»  sono  sostituite  dalle seguenti: «titolo X, capo I,».
  4. All'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017,  n.  13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  aprile  2017,  n.  46, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ad  eccezione  delle disposizioni che attribuiscono competenza alle sezioni  specializzate in  materia  di  immigrazione,  protezione  internazionale  e  libera circolazione dei cittadini dell'Unione  europea,  delle  disposizioni che  disciplinano  procedimenti  giurisdizionali  nonche'  di  quelle relative ai  procedimenti  amministrativi  innanzi  alle  Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale  e alla Commissione nazionale per  il  diritto  di  asilo.  Resta  fermo quanto  previsto  dall'articolo  18,   comma   2-ter,   del   decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.».

Art. 3
 
Clausola di invarianza finanziaria
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni interessate  provvedono  all'attuazione  dei  compiti  derivanti  dal presente decreto con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4
 
Disposizioni transitorie
 
  1. Fino alla  nomina  dei  componenti  di  cui  al  contingente  di personale  altamente  qualificato  per  l'esercizio  di  funzioni  di carattere specialistico di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13 aprile 2017, n. 46, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui  all'articolo  4  del  decreto legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  continuano  ad  operare  nella composizione e con le modalita'  vigenti  alla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  b),  e comma 2, si applicano in relazione alle comunicazioni effettuate dopo il trentesimo giorno dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto; le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera  c), numero 2),  si  applicano  in  relazione  agli  esami  socio-sanitari disposti dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
  Il presente decreto, munito del sigillo di  Stato,  sara'  inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 22 dicembre 2017
 
MATTARELLA
 
Gentiloni Silveri,  Presidente  del Consiglio dei ministri
 
Minniti, Ministro dell'interno
 
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
 
Orlando, Ministro della giustizia
 
Lorenzin, Ministro della salute
 
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
 
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

 

Venerdì, 22 Dicembre 2017