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Domani in aula la discussione sul ddl sicurezza

Condizioni di vita più aspre per gli stranieri - Il testo sul disegno di legge 733 sulla sicurezza presentato a maggio dal governo, che e' stato emendato in senso restrittivo dalle Commissioni riunite I e II, arriverà domani in aula per un’ulteriore discussione. In ballo nuove procedure sul rilascio dei permessi di soggiorno, sulla cittadinanza e al contrasto all’immigrazione clandestina.

Ecco cosa prevede e cosa potrebbe cambiare in caso di parere positivo del Senato:

- La convalida del trattenimento all’interno del CIE comporta l’aumento della permanenza all’interno dello stesso fino a sessanta giorni. In precedenza la permanenza era fissata a trenta giorni. In presenza di difficolta' relative all'accertamento dell'identita' o della nazionalita' dello straniero, il termine puo' essere prorogato dal giudice, su richiesta del questore, di ulteriori sessanta giorni. In precedenza, la proroga era di altri trenta giorni. Qualora l'interessato ometta, senza giustificato motivo, di fornire elementi utili alla sua identificazione, possono essere disposte, dal giudice su richiesta del questore, ulteriori proroghe di sessanta giorni l'una, fino a una durata complessiva della permanenza di diciotto mesi che è il termine massimo per cui lo straniero non può più essere trattenuto. In precedenza il limite massimo era fissato a sessanta.

- Il gestore dei servizi di trasferimento di danaro deve acquisire copia del documento d'identita' dell'utente. Se l'utente e' straniero, deve essere acquisita anche copia del titolo di soggiorno; in mancanza di tale titolo, il gestore deve segnalare l'avvenuta erogazione del servizio all'autorita' locale di pubblica sicurezza entro dodici ore, con invio della copia del documento identificativo del richiedente. Le copie di documenti identificativi e titoli di soggiorno devono essere rese disponibili a ogni richiesta dell'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di inosservanza di tali disposizioni l'autorizzazione e' revocata.

- L'iscrizione anagrafica e' condizionata alla verifica, da parte degli uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

- Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo' acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio qualora risieda all'estero. La condizione di assenza di scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili o separazione legale deve sussistere al momento dell'adozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza. In precedenza l’acquisizione della cittadinanza era più agevole. Infatti bastavano sei mesi per ottenere la cittadinanza a prescindere dalla presenza di figli.

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Lunedì, 10 Novembre 2008 - a.p.


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