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Dal 10 marzo entra in vigore il permesso di soggiorno a punti

Con zero punti, lo straniero verrà immediatamente espulso - Il permesso di soggiorno a punti disciplinato dall'art. 4-bis, comma 2 del Testo Unico sull'immigrazione, riguarda esclusivamente i cittadini extracomunitari che fanno ingresso in Italia per la prima volta dal 10 marzo 2012, che avranno una età compresa fra i 16 e i 65 anni, e chiederanno il rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

La domanda dovrà essere corredata dall'Accordo di Integrazione che sarà firmato dallo straniero presso lo sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente e, in ogni caso, tradotto nella lingua a lui conosciuta oppure, in una lingua conosciuta dallo straniero, ovvero, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippina.

Con le due circolari emanate il 2 e 3 marzo, il Ministro dell'Interno e Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, al fine di garantire una partecipazione consapevole degli stranieri alla raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, hanno ritenuto di assicurare l'effettiva comprensione del testo dell'Accordo e dei documenti ad essa legati effettuando la traduzione dei testi in 19 lingue numero di gran lunga superiore alle otto previste dal regolamento: albanese, arabo, bangla, cinese, mandarino, francese, hindi, urdu, inglese, cingalese, russo, spagnolo, tagalog - filippino, wolof, yoruba, tigrino, portoghese, serbo-croato, afro - pidgin.

Nel caso di minore che ha compiuto 16 anni, l'accordo è firmato dai genitori o dagli esercenti la potestà genitoriale.

Quando viene sottoscritto l'accordo, allo straniero vengono assegnati 16 crediti corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata. Entro due anni dovrà impegnarsi a raggiungere un livello di conoscenza dell'italiano pari ad un livello A2, ad acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione italiana e, più in generale, ad integrarsi all'interno del tessuto economico-sociale del nostro Paese.

Lo straniero entro tre mesi dalla stipula dell'accordo deve seguire un corso gratuito di formazione civica e informazione sulla vita civile, di durata tra cinque e dieci ore.


Attenzione: i crediti possono anche diminuire nei casi, di provvedimenti giudiziari di condanna anche non definitive (da due a 25 punti), misure di sicurezza personali (da 6 a 10 punti) e illeciti amministrativi e tributari (da 2 a 8 punti).

Un mese prima dei due anni dell'Accordo di Integrazione, lo Sportello Unico per l'Immigrazione esamina la documentazione presentata dallo straniero (crediti formativi, partecipazioni ai corsi, etc..). Quindi, c'è da sostenere un test a cui vengono assegnati dei punteggi: da 30 punti in su, lo straniero può permanere sul territorio italiano perchè ha rispettato l'accordo; nel caso di punteggio da uno a ventinove, è possibile rinnovare di un altro anno l'Accordo d'Integrazione; con zero punti o meno, lo straniero viene espulso in maniera immediata.


 Circolare n. 1583 del 5 marzo 2012 Ministero dell'Interno             


  Circolare n. 1542 del 2 marzo 2012 Ministro dell'Interno - Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione


Vedi il Decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011

                

 Brochure informativa        

Vedi l'Accordo d'Integrazione (modello A)

Vedi la tabella dei crediti formativi (modello B)

Vedi la tabella dei crediti decurtabili (modello C)

Circolare del 6 dicembre 2011 Ministero dell'Interno


Accordo di integrazione

Traduzione in 16 lingue

Albanese:                        


Arabo:

Bengalese:
Cinese:
Francese:
Inglese:
Hindi

Pidgin:
Portoghese:

 Romeno:


 Russo:


Serbo;
Spagnolo:
Tagalog filippino:
Tigrino
Urdu
Wolof:
Yoruba:

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Sabato, 10 Marzo 2012 - a.p.


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