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Nuova legge per la protezione dei minori non accompagnati

Comunicato stampa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sulla gazzetta ufficiale n.93 del 21 aprile 2017, è stata pubblicata legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".
Ecco i punti salienti della legge:

- Identificazione e accertamento dell'età. Vengono individuate le modalità e le procedure di accertamento dell'età e dell'identificazione, garantendone l'uniformità a livello nazionale, superando le diverse prassi territoriali. Si prevede che il provvedimento di attribuzione dell'età sia notificato sia al minore sia al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. È garantita inoltre maggiore assistenza, prevedendo la presenza dei mediatori culturali durante tutta la procedura.

- Sistema di accoglienza integrato. È prevista una maggiore integrazione tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all'interno delle quali i minori possono risiedere non più di 30 giorni, e il sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (Sprar), con le strutture diffuse su tutto il territorio nazionale, che la legge estende ai minori stranieri non accompagnati.

- Sistema informativo nazionale e cartella sociale. Viene istituito il Sistema informativo minori non accompagnati (SIM), presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e le "cartella sociale" che dovrà essere compilata dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, nel suo superiore interesse.

- Indagini familiari e ritorni volontari assistiti. La competenza passa dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero dell'interno che, d'intesa con il Ministero della giustizia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, potrà svolgere le indagini familiari nel superiore interesse del minore e sono disciplinate le modalità di comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore sia al tutore. La competenza sul rimpatrio assistito passa inoltre da un organo amministrativo, la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell'interesse del minore.

- Permessi di soggiorno. La legge fa riferimento esclusivamente a due tipologie di permessi di soggiorno ovvero quello per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla Questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.

- Tutori volontari e affido familiare. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di "tutori volontari" disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento adeguatamente formata. La legge promuove poi lo sviluppo dell'affido familiare come strada prioritaria di accoglienza rispetto alle strutture.

- Tutele in materia di istruzione e salute. Previste maggiori tutele per il diritto all'istruzione e alla salute, con misure che facilitano l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, anche prima della nomina del tutore, e l'attivazione di specifiche convenzioni per l'apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno.

- Prosieguo amministrativo fino ai 21 anni. Viene ribadita la possibilità di avvalersi del cosiddetto "prosieguo amministrativo", già previsto dal R.D. 1404/1934 sostituito sul punto dalla l. 25 luglio 1956, n. 888, per assistere i neomaggiorenni fino ai 21 anni di età qualora ci sia bisogno di un percorso più lungo di integrazione in Italia.

Inoltre, sono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il "diritto all'ascolto" nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, e il diritto all'assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato. È prevista inoltre la possibilità per le associazioni di tutela di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della pubblica amministrazione che si ritengano lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e di intervenire nei giudizi che li riguardano.

Una particolare attenzione viene infine dedicata dalla legge ai minori vittime di tratta, mentre sul fronte della cooperazione internazionale l'Italia si impegna a favorire tra i paesi un approccio integrato per la tutela e la protezione dei minori.

Legge 7 aprile 2017, n. 47 (GU Serie Generale n.93 del 21-4-2017)


Protocollo d’intesa - Banca dati sui minori stranieri



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Giovedì, 27 Aprile 2017 - lavoro.gov.it


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