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FLUSSI 2024. Dal 18 marzo al via le domande

Circolare del Ministero dell'Interno - Dal 29 febbraio 2024 è possibile compilare sul Portale Servizi del Ministero dell’Interno le domande per assumere lavoratori extraUe dall’estero e per convertire permessi di soggiorno, nell’ambito delle 151 mila quote previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2023 “Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025” Per accedere al Portale Servizi è necessaria un’identità digitale (SPID o Cie ID).
Il sistema per la pre compilazione dei moduli sarà disponibile secondo il seguente calendario:

- dal 29 febbraio al 16 marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 17 marzo dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

- il 19 marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 20 marzo dalle ore 8.00 alle ore 18.00;

- dal 22 marzo al 23 marzo dalle ore 8.00 alle ore 20.00;

- il 24 marzo dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Le domande compilate e salvate potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 dei click day previsti dal DPCM del 19 gennaio 2024, ovvero:

- dalle ore 9:00 del 18 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia;

- dalle ore 9:00 del 21 marzo potranno essere inviate le domande per gli altri lavoratori subordinati non stagionali (anche del settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria).

- dalle ore 9:00 del 25 marzo potranno essere inviate le domande per i lavoratori stagionali.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024.

I modelli da utilizzare per l'invio delle sole domande soggette ai click day per l'anno 2024 sono i seguenti:
  • C-Stag - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
  • B2020 - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
  • A-bis - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
  • B - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
  • VB - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
  • LS - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • LS1 - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • LS2 - Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.
Le disposizione attuative sui flussi 2024 sono contenute in una nuova circolare congiunta del Ministero dell'interno, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La nuova circolare, nel  richiamare le indicazioni già fornite con Circolare interministeriale del 27 ottobre 2023  fornisce  alcune ulteriori precisazioni.

In particolare la circolare chiarisce che nel caso di domanda di nulla osta al lavoro già presentata nell’ambito dei flussi 2023 e non accolta dallo Sportello Unico per mancanza di quote disponibili, il datore di lavoro potrà rinviare la domanda allegando la stessa documentazione già in precedenza presentata. In pratica restano validi e non dovranno essere rinnovate:

-  la certificazione sulla verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale presso il Centro per l'Impiego (a condizione che non sia mutata la mansione e il profilo lavorativo richiesto);

- il documento di asseverazione, rilasciato ai sensi dell’art. 24-bis T.U.I. a condizione che sia lo stesso il numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.

Viene, inoltre, ribadita la possibilità,  qualora al momento della compilazione non fossero disponibili i documenti richiesti, di caricare altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante; in tal caso, l’acquisizione della documentazione sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, che trasmetterà in via automatica tramite l’applicativo informatico le comunicazioni al richiedente/datore di lavoro all’indirizzo da questi inserito nella sezione della domanda dedicata al recapito.

La circolare fornisce poi alcuni chiarimenti per quanto riguarda l’ingresso di  lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus. In particolareviene precisato che con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della  Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ma solo il possesso della patente di guida equipollente alla categoria richiesta e convertibile in Italia . Solo ai fini dell’effettivo impiego nell’attività di conducente all’interno del territorio nazionale, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC). Maggior dettagli in merito sono contenuti nella  circolare del 6 novembre 2023 del il Ministero delle Infrastrutture (MIT).

Nella circolare si ricorda anche che dal 1° aprile entrerà in vigore l’Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l’India  nel quale si prevede di riservare per il 2024 ai cittadini provenienti da tale Paese una quota di 6.000 ingressi per motivi di lavoro non stagionale e 4.000 per lavoro stagionale.

Per tutto il resto la circolare rinvia a quanto già specificato nella precedente circolare del 27 ottobre 2023




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Venerdì, 8 Marzo 2024 - integrazionemigranti.gov.it


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