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Come si svolge il test di lingua italiana per il rilascio del pds CE?

Nota del Ministero dell'Interno alle Prefetture e alle Questure d'Italia - E' stato trasmesso dal Ministero dell'Interno una nota riguardante il decreto 04/06/2010 sullo svolgimento del test di lingua italiana per gli stranieri che richiedono il rilascio del permesso CE per lungo soggiornanti. Il Decreto entrerà in vigore il 12/12/2010, esattamente centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La nota richiama l'attenzione sugli esclusi dal test di lingua italiana:


a) figli minori di 14 anni anche se siano nati fuori dal matrimonio propri o del coniuge;

b) stranieri affetti da grave limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico che possano essere derivate dall'età, da malattie o da handicap. Queste attestazioni devono essere certificate da strutture ASL pubbliche;

c) straniero in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana con livello non inferiore al A2 che corrisponde al grado di conoscenza approvato dal Consiglio d'Europa;

d) straniero che ha frequentato corsi di lingua italiana presso i centri provinciali dell'istruzione per gli adulti di cui all'art. 1 comma 632 della legge 27/12/2006 n. 296;

e) straniero che ha ottenuto nell'ambito dei crediti maturati per l'accordi di integrazione il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 4 bis del testo unico (legge 94/2009 pacchetto sicurezza) con un livello di conoscenza non inferiore al livello A2;

f) straniero che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un istituto scolastico appartenente al sistema italiano dell'istruzione oppure lo straniero che ha conseguito presso i centri provinciali dell'istruzione il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado o che frequenta un corso di studi presso una università italiana statale o non statale ma legalmente riconosciuta o lo straniero che frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;

g) lo straniero che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27 comma 1 lettera a) (lettori universitari), lettera c (professori universitari o ricercatori), lettera d (traduttori o interpreti, lettera q (giornalisti ufficialmente accreditati).

Competenza della Prefettura

Lo straniero presenta telematicamente la domanda di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana alla Prefettura territorialmente competente in base al domicilio del richiedente.
Nella domanda devono essere indicati:
1) le generalità del richiedente;
2) i dati relativi al permesso di soggiorno e anche la scadenza dello stesso;
3) la tipologia del permesso di soggiorno;
4) i dati relativi al passaporto;
5) l'indirizzo dove lo straniero vuole che sia inviata la lettera di convocazione.

Se la domanda non contiene i sopramenzionati dati è considerata inammissibile.

La Prefettura deve convocare lo straniero per lo svolgimento del test entro 60 giorni dalla richiesta, quindi invia una comunicazione al richiedente dove indica l'ora e il luogo dove lo straniero si deve presentare.

il Prefetto deve individuare nella provincia le sedi per lo svolgimento del test anche attraverso accordi con gli enti locali.

Il giorno dell'esame il personale della Prefettura deve procedere:
1)all'identificazione dello straniero;
2)il controllo della convocazione.

A questo punto lo straniero svolgerà il test con modalità informatiche.

Lo straniero può richiedere che il test venga svolto “tradizionalmente” e cioè con modalità scritte di tipo non informatico.

In ogni caso il contenuto della prova, i limiti fissati per lo svolgimento del test e i criteri di valutazione sono identici in entrambi i casi.

Il risultato del test sia in caso positivo o negativo è comunicato allo straniero dal personale della Prefettura che lo inserirà nel sistema informativo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

Nel caso in cui il test è negativo, è ripetibile sempre con richiesta informatizzata.

La conoscenza della lingua italiana deve corrispondere al livello A2 approvato dal Consiglio d'Europa e l'attestato di conoscenza della lingua italiana è rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Esteri e dal Ministero dell'Istruzione che sono:
1)università degli studi di Roma 3;
2)università per gli stranieri di Perugia;
3)università per gli stranieri di Siena;
4)società Dante Alighieri;

Competenze del Consiglio Territoriale dell'Immigrazione

I Consigli territoriali per l'Immigrazione promuovono dei progetti di informazione per illustrare le modalità di attestazione della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio per permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e promuovono altresì dei progetti per la preparazione dei test.

Competenza della Questura

La Questura al fine del rilascio del permesso di soggiorno CE verifica la sussistenza del livello di conoscenza della lingua italiana dello straniero attraverso l'esito del test che è riscontrabile attraverso l'interrogazione del sistema informativo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno. La verifica del possesso della copia autentica dei titoli di studio o professionali o dei certificati di frequenza richiesti nei casi di esclusione dall'obbligo di svolgimento del test.

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Venerdì, 29 Ottobre 2010 - a.p.


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