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Verifica dell’accordo d’integrazione e conteggio dei crediti

Circolare dalla Direzione centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo - Il Ministero dell'Interno ha emanato una circolare finalizzata a  fornire ulteriori chiarimenti relativi alla fase conclusiva delle procedure di verifica dell’accordo di integrazione. Viene nello specifico, preso in considerazione il caso in cui i crediti non siano sufficienti all’adempimento o non sia stato possibile procedere alla verifica dei previsti requisiti, con conseguente proroga annuale dell’accordo.
Di particolare rilievo l’ipotesi che l’inadempimento riguardi l’obbligo di istruzione da parte dei figli minori, che determina la perdita integrale dei crediti assegnati, fatta salva la prova di essersi adoperati per garantire tale adempimento. Affrontata anche  la fattispecie di cittadini stranieri che abbiano volontariamente lasciato il territorio prima della scadenza del permesso di soggiorno per poi farvi ritorno in un momento successivo con un nuovo visto d’ingresso; al riguardo viene richiamata la disposizione del comma 2 dell’art. 1 del DPR 179 del 2011 che prevede la sottoscrizione dell’accordo per gli stranieri di età superiore ai sedici anni che facciano ingresso per la prima volta nel territorio nazionale. Pertanto, all'atto di ingressi successivi al primo che comportino nuove richieste di permesso di soggiorno, non dovranno prevedersi ulteriori sottoscrizioni dell'accordo di integrazione.

Circolare n. 5218 del 30 settembre 2015 Ministero dell'Interno


tratto da: Ministero dell'Interno




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Giovedì, 1 Ottobre 2015 - www.libertaciviliimmigrazione.interno.it/


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