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D: Vorrei avere dei chiarimenti sulla possibilita' di richiedere la Carta di Soggiorno dopo aver ottenuto gia' il permesso di soggiorno biennale per la nipote nepalese della mia convivente. Il requisito di essere cugina convivente di mia figlia cittadina italiana di 2 anni è sufficiente e se si', devo aspettare la scadenza del Pds di 2 anni richiesto per la stessa motivazione o posso richiederla subito. Mario, da Roccella Jonica
R: Se per il medesimo motivo le hanno consegnato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia allora proceda e chieda la carta di soggiorno.

D: Sono titolare di una officina meccanica, posso assumere un cittadino rumeno come meccanico?
R: Sì, anche se fosse immigrato dopo il 1° gennaio 2007 perchè si tratta di un settore liberalizzato, per il quale non è necessario richiedere il nulla osta dello sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura.

Si rammenta che la limitazione, operante fino al 1° gennaio 2008 nei confronti dei neocomunitari rumeni e bulgari immigrati in Italia dopo il 1° gennaio 2007, non riguarda il lavoro stagionale e il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato.

P.S. - SI comunica che è stato prorogato il regime transitorio per i cittadini dei Paesi neocomunitari per tutto l'anno 2008. In sede di iscrizione anagrafica dovrà quindi continuare a chiedersi il nulla osta dello sportello unico previsto per le categorie di lavoratori diverse da quelle suindicate (circolare congiunta del ministero dell’Interno e della Solidarietà sociale n. 1 del 4 gennaio 2008).

D: Vorrei sapere se ad una cittadina comunitaria (britannica) residente ininterrottamente in Italia dal 26.10.2001, che però nel periodo intercorrente tra il 21.09.2002 ed il 18.03.2004 non ha avuto alcun titolo di soggiorno, può essere rilasciata l'attestazione di soggiorno permanente prevista dall'art. 16 del D.Lgs. n. 30/2007.
R: Si ritiene di rispondere affermativamente in quanto la cittadina britannica, risultando iscritta in anagrafe per un periodo superiore a 5 anni deve essere considerata regolarmente soggiornante e, conseguentemente, oggi ha maturato il requisito per il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente.

Risposta a cura di Parducci Mauro

D: Una cittadina cubana ha acquisito la cittadinanza italiana con il prescritto giuramento. Con lei abita una figlia minore. Al momento dell'iscrizione in anagrafe non è stato acquisito il certificato di nascita tradotto e legalizzato. Ora la madre comunica che ci vorra' del tempo prima che possa acquisire il certificato. Si chiede: presupponendo che sia necessario questo documento per verificare l'esatta filiazione, c'è un tempo per attribuire la cittadinanza ai figli ai sensi dell'art. 14? Se la madre non fornisce il certificato (o lo fornisce dopo anni), è in qualche modo responsabile il Comune?
R: La norma prevede che il figlio minore di chi acquista la cittadinanza italiana l'acquista a sua volta se convive con il genitore al momento dell'acquisto. In considerazione di quanto sopra i presupposti per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del minore sono due:
1 - l'essere figlio,
2 - la coabitazione, intesa come residenza anagrafica.

Dal quesito posto appare evidente che la seconda condizione sia già in essere mentre la prima deve ancora essere dimostrata.
A questo punto l'ufficio dovrà invitare formalmente (con lettera scritta) la madre del minore a presentare la certificazione di nascita dalla quale risulti la filiazione. La certificazione può anche essere rilasciata dal Consolato di Cuba in Italia. Naturalmente se la madre non presenta tale certificazione il Comune non ha alcuna responsabilità sul mancato conferimento della cittadinanza al minore.

Si suggerisce, in ogni caso, di verificare come risulta lo stato civile del minore a livello anagrafico: infatti, trattandosi di straniero, ai sensi dell'art. 14 del D.p.r. 223/89, non potrebbe essere anagraficamente iscritto come figlio senza la dimostrazione specifica con la certificazione di cui sopra.

Risposta a cura di Parducci Mauro

D: Un cittadino rumeno richiede l'iscrizione anagrafica per se stesso e per la "moglie": lui è in possesso dei requisiti, la "moglie" non svolge attività lavorativa.
Per poter iscrivere in anagrafe la suddetta (oltre alla dichiarazione della vivenza a carico,) è sufficiente l'autocertificazione dello stato civile oppure è indispensabile il certificato di matrimonio tradotto e con Apostille?


R: La moglie del cittadino comunitario deve essere inquadrata tra i familiari e, conseguentemente, non ha bisogno di dimostrare il possesso di specifiche risorse economiche. Sicuramente la moglie può autocertificare, in applicazione degli articoli 3 e 46 del D.p.r. 445/2000 il proprio matrimonio e, di conseguenza, non è obbligata a presentare il certificato di matrimonio tradotto e legalizzato (mediante apostille)


D: Cittadina romena che convive con un altro romeno, quindi non familiare a carico art. 2..
situazione delicata, lei non lavora (si è licenziata dal precedente lavoro) tanto che è stata contattata l'assistenza sociale in quanto ha 3 figli (minorenni che vanno a scuola) dal precedente matrimonio..
per il rilascio delle attestazioni..non ha un reddito proprio figuriamoci i soldi per fare una polizza sanitaria..si può aiutare in qualche modo?
R: In base alla lettera b) dell'art.13 D.Lgs.30/2007 i cittadini "non possono essere allontanati fino a quando dimostrano di essere iscritti nel centro per l'impiego...." Chi perde il posto di lavoro conserva il diritto di soggiorno se si iscrive al centro per l'impiego e dichiara l'immediata disponibilità lavorativa.

D: Presso questo ufficio comunale si presenta un cittadino italiano residente in questo comune per richiedere l'iscrizione anagrafica di cittadina comunitaria rumena secondo lui convivente che soggiorna senza svolgere attività lavorativa.
Dichiara di avere un C/C postale cointestato con la cittadina rumena e quindi, secondo lui, atto a dimostrare le risorse economiche della cittadina in questione.
Chiedo se mi è sfuggita una qualche interpretazione che contrariamente alla circolare ministeriale n. 39 del 18.07.2007 stabilisce che il requisito deve essere soddisfatto personalmente dall'interessato il quale deve quindi disporre di risorse economiche proprie, poichè se la circolare non ha subito variazioni dovrò respingere la richiesta giusto?
R: Si ritiene che la cointestazione di un conto corrente costituisca disponibilità di risorse economiche personali; tra l'altro l'importo del reddito minimo considerato sufficiente ai fini del riconoscimento del requisito è pari a Euro 5.061,68 sia nel caso di un solo richiedente che nel caso di un richiedente piu' un familiare. QUindi se l'importo sul conto corrente equivale o supera tale cifra è idoneo a garantire le risorse previste dal Decreto Legislativo 30/2007.

D: minori non accompagnati
Cittadina rumena, già residente, moglie di cittadino italiano, chiede l'iscrizione anagrafica del fratello, minore di età.
La stessa dimostra, per il fratello, di essere in possesso del libretto internazionale di famiglia, in lingua rumena. Quali documenti richiedere per l'iscrizione del minore?
R: La direttiva 39 del 18/7/2007 stabilisce al punto 4 che "per i minori non accompagnati si procede all'iscrizione anagrafica sulla base della decisione dell'AUtorità giudiziaria minorile che ne dispone l'affidamento e la tutela".
Occorre dunque che la sorella si rivolga al Tribunale minorile di competenza perchè disponga l'affidamento del minore (a lei) prima di procedere all'iscrizione.



D: Rilascio attestato permanente a cittadino svizzero
Cittadino Svizzero chiede l'attestazione di soggiorno permanente. Visto che fa parte di un paese equiparato appartenente SEE, gli si può rilasciare ( credo ) ma con il solito modello per i comunitari? Se si devo aggiungere alla dicitura ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA le parole ED EQUIPARATI o non è necessario ? E sempre nell'attestazione quale riferimento di legge devo menzionare per giustificare il rilascio di tale documento ad un cittadino non facente parte dell'UE?
R: Nella circolare del 18 luglio 2007, il ministero dell'interno comunicava che i cittadini della svizzera e dello stato di S. Marino sono equiparati ai cittadini dell'unione. Nella successiva circolare n.45 dell'8 agosto, sono stati allegati i facsimile dei moduli da adottare per il rilascio dell'attestato di soggiorno permanente, senza fare alcun riferimento specifico ai casi presi in esame nella precedente circolare. Di conseguenza non ritengo necessario apportare alcuna modifica al modello ministeriale.


D: Riconoscimento della cittadinanza
Ho avviato le procedure per il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis nei confronti di straniero (brasiliano) di ceppo italiano.
Il cittadino mi ha comunicato che non dispone del necessario “certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato”, ma che lo stesso può da me essere acquisito o presso il Consolato che ha già provveduto al processo di riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis nei confronti di un suo cugino o presso un Comune italiano che ha già provveduto al processo di riconoscimento di cittadinanza italiana jure sanguinis nei confronti di suo fratello, essendo l’avo italiano a suo tempo emigrato il medesimo.

Chiedo se nell’ipotesi di poter acquisire dalle autorità richiamate tale certificazione, posso considerarla anche ai fini del riconoscimento che ho in corso; chiedo se in caso contrario, sia il cittadino che debba obbligatoriamente acquisirla e presentarmela; chiedo se esiste un’altra ragionevole e legittima possibilità.
Inoltre, in relazione ad un altro necessario certificato che ho acquisito direttamente dal Consolato nella cui circoscrizione è nato ed ha la residenza estera l’interessato e cioè il “certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555” , chiedo se avendo tale Consolato attestato che gli ascendenti ed il rivendicante “ sono sconosciuti agli atti e che pertanto non risultano rinunce alla cittadinanza italiana nè del nominato né dei suoi discendenti” possa considerarsi sufficiente tale certificato e/o io debba procedere a richiedere una medesima attestazione ad altro/i Consolato/i (e secondo quale competenza territoriale, vale a dire nella cui circoscrizione è ricompreso il luogo di nascita del richiedente, o il luogo di nascita di tutti i suoi ascendenti, oppure il luogo di residenza sia dell’interessato sia di tutti i suoi ascendenti alla data odierna o alla data della loro nascita….). In altre più sintetiche parole: qual è il Consolato competente al rilascio del certificato che attesta che “né gli ascendenti in linea retta né la persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell'art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555


R: Si conferma che se un Comune italiano ha già proceduto al riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis per il fratello dell'attuale richiedente codesto ufficio potrà acquisire, dal medesimo Comune, tutta la documentazione necessaria e già prodotta.
Si ritiene altresì che l'attestazione consolare di non conoscenza dei soggetti interessati al riconoscimento e dei relativi ascendenti soddisfi le condizioni previste dalla Circolare K28.1/91. I Consolati (o il Consolato) competenti a rilasciare tale attestazione sono quelli in cui i soggetti interessati hanno avuto la loro residenza e i loro atti principali di stato civile (nascita, matrimonio e morte)



D: iscrizione in anagrfe in base a contratto di lavoro a tempo determinato
Cittadino comunitario in possesso di un contratto di lavoro a progetto che scadrà a breve, può richiedere l'iscrizione anagrafica?
R: Il lavoratore a tempo determinato ha diritto di soggiornare in Italia, anche se il contratto di lavoro è di breve durata.
Al riguardo si osserva che l’ipotesi del contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno è espressamente contemplata dall’art. 7, c. 3, lett. c), del decreto legislativo in argomento, che prevede la conservazione del diritto di soggiorno da parte del cittadino comunitario che si trova in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata inferiore ad un anno.
In tal senso si è espresso il ministero dell'interno e, pertanto, il rifiuto dell'iscrizione non è legittimo.



D: Può arrivare un extracomunitario in Italia attraverso il decreto flussi per motivi diversi, come il ricongiungimento familiare.
R: La procedura di ricongiungimento familiare per chi ha i requisiti richiesti, non è soggetta a limiti di quote per il decreto flussi. Una volta arrivato in Italia, lo straniero può lavorare. Nel caso dei decreti flussi la domanda può essere accolta in base alla disponibilità delle quote ripartite.

D: La domanda per ottenere di nulla osta relativo ai flussi 2007 può essere presentata da più datori di lavoro per lo stesso lavoratore?
R: La domanda deve necessariamente presentata da un solo datore di lavoro, che deve garantire almeno 20 ore settinamali; per raggiungere questo tetto non è possibile una assunzione cumulativa. Dopo l'arrivo in Italia, il lavoratore potrà essere assunto anche da più datori di lavoro,

D: Un datore invalido ha l'obbligo di dimostrare il reddito per l'assunzione di una badante?
R: La persona invalida può assumere personalmente una badante per la propria assistenza e non ha l'obbligo di dimostrare alcun reddito

D: Qual'è l'orario e il reddito minimo per assumere una collaboratrice domestica con i flussi 2007 ?
R: Alla collaboratrice domestica con contratto a tempo determinarto o indeterminato bisogna garantirle un orarionon inferiore alle 20 ore settinamali e una retribuzione mensile lorda non inferiore all'importo dell'assegno sociale (389,36 euro) per l'anno 2007. In ogni caso devono essere rispettati i minimi previsti dal contratto collettivo, che variano in base ai livelli di inquadramento.


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