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Cosa prevede il nuovo decreto immigrazione

Pubblicato sulla gazzetta ufficiale - Con l'entrata in vigore del  d.l. 113/2018 è stato abrogato il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che finora poteva essere concesso nei casi in cui ricorrevamo seri motivi di carattere umanitario, aveva la durata di 2 anni e consentiva l’accesso al lavoro, al servizio sanitario nazionale, all’assistenza sociale e all’edilizia residenziale.
Il nuovo decreto convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 281 del 3.12.208, introduce diverse tipologie di permessi di soggiorno "casi speciali":

  • permessi di soggiorno per “protezione speciale” , nei casi in cui la commissione territoriale non accoglie la domanda di protezione internazionale e, tuttavia, ricorrano i presupposti di cui all’art. 19, co. 1 e 1.1 TUI (si tratta delle ipotesi di divieto di refoulement per rischio di persecuzione e di rischio di tortura), la Commissione trasmette gli atti al questore per il rilascio del permesso per protezione speciale, a meno che lo straniero non possa ottenere accoglienza in altro Stato da cui possa essere effettivamente protetto contro tali rischi. Il permesso ha la durata di un anno, è rinnovabile, previo parere della commissione territoriale che deve rivalutare la permanenza delle condizioni iniziali, consente di svolgere attività lavorativa e l’accesso ai corsi di istruzione, ma non può essere convertito per motivi di lavoro. Quindi tale titolo di soggiorno non garantisce una prospettiva di continuità di soggiorno, ma dura finché persiste il rischio di persecuzione o di tortura.
  • il permesso di soggiorno per protezione sociale (artt. 18,  d.lgs. 286/98), anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il suo parere favorevole, quando, nel corso di interventi dei servizi sociali o di operazioni di polizia o di indagini o di un  procedimento penale per i reati di sfruttamento della prostituzione o di uno dei delitti indicati nell’art. 380 del codice di procedura penale, siano accertate situazioni di violenza o di  grave sfruttamento nei confronti di uno straniero ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno di tali delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, non è richiesto il possesso del passaporto, ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia, consente di svolgere attività lavorativa e frequentare corsi di studio, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio.
  • il permesso di soggiorno per vittime di violenza domestica (18 bis d.lgs. 286/98),su  proposta  dell' autorita' giudiziaria procedente o con il suo parere favorevole, nei casi in cui, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale per determinati delitti, oppure nel corso di interventi assistenziali dei centri antiviolenza, dei servizi sociali territoriali o dei servizi sociali specializzati nell'assistenza delle vittime di violenza, siano accertate situazioni di violenza o abuso nei confronti di un cittadino straniero ed emerga un concreto ed attuale pericolo per la sua incolumità, come  conseguenza della scelta di sottrarsi alla violenza o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio.Ha durata di un anno, consente di svolgere attività lavorativa e frequentare corsi di studio e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o studio.
  • permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo (art.22, co. 12 quater, d.lgs. 286/98), viene rilasciato allo straniero che risulta vittima per particolare sfruttamento lavorativo che abbia presentato denuncia e collabori con l'A,G, nel procedimento instaurato nei confronti del datore di lavoro.Ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale, consente di svolgere attività lavorativa  e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro.
  • permesso di soggiorno per calamità (ipotesi di cui all’art. 20 bis, d.lgs. 286/98), prevede che “quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità”.Ha durata semestrale, è valido solo nel territorio nazionale e consente l’esercizio di attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,-
  • permesso di soggiorno per motivi di particolare valore civile (ipotesi di cui all’art. 42 bis, d.lgs. 286/98), qualora uno straniero abbia compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all’art. 3, L. n. 13/1958, il Ministro dell’interno, su proposta del prefetto, autorizza il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno, sempre che il beneficiario non sia pericoloso per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Tale permesso di soggiorno è materialmente rilasciato dal questore con validità di due anni, consente l’accesso allo studio e al lavoro, è rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro.
  • permesso di soggiorno per “cure mediche” (ipotesi di cui all’art. 19, co. 2, lett. d bis, d.lgs. 286/98). La nuova figura di permesso di soggiorno per cure mediche (art. 19, co. 2, lett. d bis), d.lgs. 286/98) diversa a quella disciplinata all’art. 36 TU 286/98, riguarda la situazione di stranieri irregolari che versano in condizioni di salute di “eccezionale gravità”,  accertate mediante documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica, tali da determinare irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi in caso di rientro nel Paese di origine o provenienza. Viene rilasciato un permesso per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute legittimanti il rilascio. Il permesso è valido solo in Italia e deve ritenersi convertibile in altro tipo di permesso di soggiorno qualora ne ricorrano i relativi presupposti. Il permesso di soggiorno per cure mediche è inserito tra le condizioni di inespellibilità previste dall’art. 19, co. 2, d.lgs. 286/98 con l’aggiunta della nuova lettera “d-bis”, con la sospensione temporanea della dell'espulsione fino a quando lo straniero non viene dichiarato guarito.
Alcuni punti importanti del decreto:

Trattenimento dei richiedenti asilo ai fini identificativi
Il decreto ha introdotto questa nuova ipotesi di trattenimento del richiedente la protezione internazionale, che comunque può essere trattenuto per il tempo strettamente necessario, e per un periodo non superiore a 30.gg. in appositi strutture (hotspot, centri primo soccorso e accoglienza), per determinare o verificare l'identità e la nazionalità dello straniero. Prima dello scadere o alla scadenza dei 30gg del primo trattenimento, ove non sia stato possibile determinare o verificare l'identità o la cittadinanza, lo straniero può essere trattenuto in un C.P.R. per un periodo massimo di 180 gg.

No al gratuito patrocinio per i ricorsi inammissibili
Viene esclusa  la possibilità del gratuito patrocinio nei casi in cui il ricorso sia dichiarato improcedibile o inammissibile: se un migrante fa ricorso contro il diniego e il tribunale lo dichiara inammissibile, le spese per la difesa legale non saranno più a carico dello Stato.

La revoca della protezione internazionale
Il decreto sicurezza e immigrazione(all'articolo 7) amplia poi i reati che, nel caso di condanna definitiva per violenza sessuale, spaccio di droga, rapina ed estorsione, comporta la revoca della protezione internazionale accordata ai rifugiati. La lista dei reati di «particolare allarme sociale» comprende anche la mutilazione dei genitali femminili, la resistenza a pubblico ufficiale, le lesioni personali gravi e furto aggravato dal porto di armi o narcotici. Per i richiedenti asilo che compiono gravi reati é prevista la sospensione dell'esame della domanda di protezione ed é possibile l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

Revoca dello status di rifugiato per rientro in patria
L'articolo 8 dispone la revoca dello status di rifugiato se lo straniero rientra nel paese di origine, anche per breve tempo, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi, anche coloro che hanno presentato domanda di richiesta di asilo.

Il sistema di accoglienza
I titolari di protezione internazionale o ai minori stranieri non accompagnati saranno gli unici a poter usufruire del sistema Sprar dedicato all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei rifugiati.
I richiedenti asilo troveranno invece accoglienza solo presso i Cara (Centri di accoglienza per richiedenti asilo). Il provvedimento comprende anche una serie di misure per velocizzare le procedure di registrazione e gestione dei migranti, come l'istituzione a partire dal 1° gennaio 2019 di 10 nuove Commissioni territoriali per lo smaltimento delle domande di asilo pendenti.

Tempi più lunghi per il trattenimento degli irregolari nei CPR
Il nuovo dispositivo di legge all’articolo 2 prevede che gli irregolari possono essere trattenuti nei Centri per il rimpatrio, che hanno sostituito i Cie, e in altri luoghi per un periodo massimo di 180 giorni, prima il limite era di 90 giorni.
La durata massima del trattenimento viene prolunga poichè le procedure per l'accertamento dell'identità e della nazionalità per l'acquisizione di documenti di viaggio dello straniero richiedono mediamente 5 mesi di tempo per essere completate.

Revoca della cittadinanza italiana più facile
Con alcune modifiche alla legge 91/1992 sulla cittadinanza italiana il decreto (articolo 14) prevede la revoca della cittadinanza (acquisita per matrimonio, naturalizzazione o concessa allo straniero nato e residente in Italia fino al compimento della maggiore età) per coloro che si sono resi colpevoli di  reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordinamento costituzionale. Raddoppiano i tempi (da 2 a 4 anni) per la concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza.
Il contributo richiesto per la domanda di cittadinanza italiana aumenta da 200 a 250 euro.

Cittadinanza con obbligatorio di conoscere l’italiano
Per ottenere la cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge l'interessato deve essere a conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 (rectius B1) del Quadro Comune Europeo di Rifermento per le Lingue (QCER).

Legge 1 dicembre 2018, n. 132 (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018)


Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 (GU Serie Generale n.231 del 04-10-2018


Circolare n. 83774 del 18 dicembre 2018 Ministero dell'Interno


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Martedì, 4 Dicembre 2018 - a.p.


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