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Assistenza sanitaria stranieri comunitari

Assistenza sanitaria stranieri comunitari

Parità di trattamento con i cittadini italiani ai fini dell'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, concernente l’attuazione della direttiva 2004/38/CE riguardante il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, ha disciplinato le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione, ingresso, soggiorno temporaneo e permanente, nel territorio dello Stato da parte dei cittadini dell'Unione europea.

Il decreto citato distingue in merito alle condizioni del soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dell'Unione Europea in base alla durata:

  • fino a tre mesi senza alcuna condizione o formalità;
  • oltre i tre mesi solo se si è lavoratori subordinato o autonomo in Italia ovvero se studenti (iscritti presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale).


I cittadini comunitari che si trovano in Italia (residenti o dimoranti), hanno, quindi, diritto agli stessi livelli di assistenza di cui usufruiscono gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale nei seguenti limiti:
  • i titolari di TEAM hanno diritto alle sole prestazioni medicalmente necessarie;
  • i titolari di modelli E106 (lavoratori, studenti) e E121 (pensionati) hanno diritto all’assistenza sanitaria completa.


Preliminarmente, giova dare alcune definizioni sul significato e contenuto della tessera TEAM e dei formulari comunitari che danno diritto all’assistenza sanitaria in Italia.

La Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) è entrata in vigore, anche in Italia, dal 1° novembre 2004. Tale tessera, che è il retro della Tessera Sanitaria nazionale (TS) o della Carta Regionale dei Servizi per le regioni Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Sicilia, permette di usufruire delle cure medicalmente necessarie (e quindi non solo urgenti) coperte in precedenza dai modelli E 110, E 111, E 119 ed E 128.
La TEAM, viene rilasciata, in linea di principio a tutte le persone iscritte e a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN) in possesso della cittadinanza italiana che hanno la residenza in Italia.
Eccezioni riguardano:
  • i lavoratori con contratto di diritto italiano iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (AIRE) e distaccati all’estero;
  • gli studenti (titolari di modello E106) iscritti all’AIRE;
  • i pensionati (e loro familiari) in possesso di un modello E121 (dal 1° maggio 2010 con l’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari di sicurezza sociale);
  • i familiari di lavoratori, che risiedono in un Paese diverso da quello del capofamiglia, in possesso di modello E109.


Qualora non risultino titolari di TEAM sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute. I cittadini dell'Unione Europea, in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dall’istituzione competente del loro Paese d'origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest'ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto.

Vediamo che cosa e chi spettano i formulari comunitari:

MODELLO E 106:
  • Riguarda i lavoratori distaccati (e loro familiari) in Italia per conto di una ditta europea (al di fuori dell’Italia); in questo caso la Cassa dello Stato estero ove ha sede la ditta, e dove vengono versati i contributi, assume l'onere derivante dall’iscrizione al SSN del lavoratore per tutta la durata del distacco presso l’AUSL territorialmente competente. Si rammenta che non tutti gli Stati rilasciano il modello E106 con validità annuale. Nel caso in cui il formulario ha validità commisurata alla durata del contratto di lavoro, l'iscrizione dovrà essere annuale, rinnovabile anno per anno, dopo aver accertato l’effettiva permanenza dell'attività lavorativa. Il lavoratore distaccato ha diritto alla scelta del medico (o del pediatra) di base, ma non alla TEAM, che, invece, deve essere rilasciata dallo Stato di provenienza.
  • studenti esteri che vengono in Italia a seguire un corso di studi (es. Erasmus); ha una scadenza (riportata nel modello E106) legata alla durata del corso di studi.
  • familiare di disoccupato; ha diritto al medico (e al pediatra) di medicina generale e, quindi, all'assistenza sanitaria, ma non alla TEAM italiana, perché egli ha diritto a richiedere la tessera europea al suo Paese di provenienza.


MODELLO E120:

Riguarda i richiedenti la pensione di un altro Stato UE (e loro familiari), ma residenti in Italia; hanno diritto all'iscrizione al SSN con la scelta del medico (pediatra) di base, ma non alla TEAM che sarà loro rilasciata invece dallo Stato estero, ai fini di un eventuale uso in un Paese UE al di fuori del nostro.

MODELLO E121 ( E MODELLO E33):

Riguarda i pensionati europei e loro familiari (muniti di pensione di un'altro Stato UE, ma residenti in Italia); hanno diritto all'iscrizione al SSN presso l’AUSL territorialmente competente, con la scelta del medico (o pediatra) di base ed alla nostra TEAM;

MODELLO E109 (E MODELLO E37):

Riguarda i familiari di lavoratore straniero occupato presso un altro Stato membro e residenti in Italia. Hanno diritto all'iscrizione al SSN presso l’AUSL territorialmente competente, con la scelta del medico (pediatra) di base ed alla nostra TEAM.

ISCRIZIONE AL SSN PER SOGGIORNO FINO A 3 MESI CITTADINO RESIDENTE IN ITALIA E FAMILIARI

Fino a tre mesi, i cittadini UE hanno diritto di soggiornare senza alcuna condizione e formalità salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio, secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Non va presentata al Comune alcuna richiesta e non viene effettuata l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale:
  • i cittadini UE che svolgono un lavoro subordinato che dimostrino il versamento da parte del datore di lavoro del contributo al SSN;
  • i cittadini UE che sono lavoratori autonomi o studenti purché attestino il pagamento del contributo volontario al SSN (valido per ogni anno solare).


Non hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale i cittadini che si trovano soggiornanti in Italia in altre condizioni (es. turismo) o che non attestino il versamento del contributo al SSN.

ISCRIZIONE AL SSN PER SOGGIORNO SUPERIORE A TRE MESI

Hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, con durata superiore ai tre mesi, i cittadini UE iscritti nelle anagrafi comunali che si trovano nelle seguenti condizioni:
  • lavoratori subordinati che dimostrino il versamento da parte del datore di lavoro del contributo al SSN
  • lavoratori autonomi o studenti purché attestino il pagamento del contributo volontario al SSN
  • familiari, anche non UE, di un lavoratore o autonomo (Per la definizione di familiare, di cui ai punti 2 e 3, si fa riferimento a quanto indicato nella circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007, recante disposizioni per l’applicazione della direttiva 38/2004.
    Sono, pertanto, considerati familiari: il coniuge; i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e i discendenti del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e gli ascendenti del coniuge.Viene considerato familiare anche il partner che abbia contratto con il cittadino comunitario un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro ospitante. Si ritiene quindi che, ai sensi della legislazione vigente in Italia, la persona convivente non possa, attualmente, essere considerata familiare.
  • familiari di un cittadino italiano;
  • cittadini in possesso di un'attestazione di soggiorno permanente maturato dopo almeno 5 anni in Italia: Il cittadino dell’unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa, per cinque anni, nel territorio nazionale, tranne brevi interruzioni espressamente consentite dalla norma, acquisisce un diritto di soggiorno permanente che comporta l’iscrizione a tempo indeterminato al SSN. L’iscrizione può essere effettuata presentando l’attestato rilasciato dal Comune di residenza che certifica la titolarità del diritto di soggiorno permanente. Tale titolo esonera l’interessato dalla conservazione dei requisiti previsti dal D.lgs 30/2007 per il riconoscimento del diritto al soggiorno. La condizione della continuità del soggiorno può essere accertata attraverso l’iscrizione anagrafica dell’interessato. Inoltre, la condizione che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che, nel corso dei cinque anni di soggiorno, l’interessato ha risieduto nel territorio alle condizioni previste dal D.lgs. 30/2007 e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento. La continuità del soggiorno non è pregiudicata da assenze che non superino complessivamente sei mesi l’anno, nonché da assenze di durata superiore per l’assolvimento di obblighi militari, o da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale, o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo. La continuità è invece interrotta dal provvedimento di allontanamento della persona interessata. Il diritto di soggiorno permanente si perde, in ogni caso, a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi. Per il computo dei cinque anni si tiene conto dei periodi di residenza già trascorsi, anche se anteriori alla data di entrata in vigore del D.lgs 30/2007.
  • disoccupati iscritti nelle liste di collocamento o iscritti ad un corso di formazione professionale: I1 cittadino dell’unione, già lavoratore subordinato o autonomo sul territorio nazionale, iscritto al SSN, mantiene la titolarità del diritto all’iscrizione nelle seguenti ipotesi:


  1. è in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa; ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del D.lgs 21 aprile 2000, n. 181 ("Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lett. a), legge 17 maggio 2001, n. 144",così come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, recante "Disposizioni modificative e correttive del D.lgs 21 aprile 2000, n. 181").
  2. E’in stato di disoccupazione involontaria, debitamente comprovata, al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, ovvero si è trovato in tale stato durante i primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, è iscritto presso il Centro per l’impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, così come sostituito dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. In tale caso, l’interessato conserva la qualità di lavoratore subordinato per un periodo di un anno;
  3. Segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di disoccupazione involontaria, la conservazione della qualità di lavoratore subordinato implica che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito.


  • titolari di uno dei seguenti formulari comunitari: E106, E109, (o E37), E120, E121(o E33)


REVOCA DELL'ISCRIZIONE AL SSN PER CANCELLAZIONE DALL'ANAGRAFE COMUNALE

La condizione riguarda tutti i cittadini UE che richiedono la cancellazione dall’Anagrafe comunale.
Il comune di residenza provvede a comunicare al Distretto di competenza l’elenco delle cancellazioni dall’anagrafe comunale. L’operatore provvede alla revoca dell’iscrizione al servizio SSN e conseguentemente del medico scelto.

CITTADINO UE IN TEMPORANEO SOGGIORNO IN ITALIA CITTADINO IN TEMPORANEO SOGGIORNO IN ITALIA, TITOLARE DI ASSICURAZIONE SANITARIA NEL PAESE DI RESIDENZA

Con l'adozione della Tessera Europea di Assicurazione Malattie (TEAM) e con il nuovo ricettario ai cittadini comunitari, in possesso della Tessera Europea o di documento equivalente dall'1.2.2005 l'accesso alle prestazioni sarà diretto.
La Tessera Europea o il certificato che sostituisce provvisoriamente la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) rilasciato dall'Ufficio competente del Paese di residenza che indica anche la durata di permanenza nel territorio italiano. E' il documento che da diritto a beneficiare delle prestazioni sanitarie al pari del cittadino italiano. Si rammenta che la TEAM (o il certificato sostitutivo provvisorio) permettono ad un cittadino in temporaneo soggiorno in Italia di riceve le cure “medicalmente necessarie” (e non solo le cure urgenti che venivano assicurate in precedenza dal modello E111). La TEAM (o il certificato sostitutivo provvisorio) non può essere utilizzata per il trasferimento per cure di alta specializzazione (cure programmate).

ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN

I cittadini comunitari che non hanno diritto all’iscrizione obbligatoria possono chiedere l’iscrizione volontaria.
Hanno diritto all’iscrizione volontaria:
  • i cittadini comunitari che godono delle immunità e dei privilegi previsti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari;
  • i dipendenti di Organizzazioni internazionali aventi sede in Italia (questi soggetti non hanno l’obbligo dell’iscrizione nel registro anagrafico dei residenti e non sono tenuti al pagamento dell’IRPEF sulle retribuzioni percepite);
  • i cittadini comunitari che svolgono un’attività lavorativa in Italia e che rimangono soggetti alla legislazione di sicurezza sociale dello Stato di invio tranne che sia dovuta l’iscrizione obbligatoria qualora portatori dei modelli comunitari.


Il contributo per l’iscrizione è valido per l’anno solare, non è frazionabile e non ha decorrenza retroattiva. L’iscrizione si estende anche ai familiari a carico tranne che per gli studenti e le persone alla pari.

Il cittadino comunitario, che intende iscriversi in un Comune dove ha la dimora abituale, qualora sia privo di un lavoro o non rientri tra i familiari a carico del lavoratore straniero già in Italia, deve dimostrare di avere risorse economiche sufficienti per se stesso e per i propri familiari e sia in possesso di un'assicurazione sanitaria (residenza elettiva).

Per quanto concerne l'assistenza ai cittadini comunitari muniti di assicurazione privata, si ritiene che deve avere i seguenti requisiti:
  • essere valida in Italia;
  • prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari;
  • avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;
  • indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;
  • indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso;


Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, sia quando richiede l'iscrizione anagrafica, sia quando richiede una prestazione sanitaria, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare. Si rammenta che l'assicurazione privata non dà diritto all'iscrizione al SSN.

Rimangono sempre vigenti le norme per cui:
  1. i Cittadini dell’unione Europea presenti sul territorio italiano per turismo, o cure, non hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Qualora non risultino titolari di TEAM sono personalmente tenuti al pagamento, per intero, delle tariffe relative a tutte le prestazioni ricevute.
  2. i Cittadini dell’unione Europea, in possesso della TEAM o di altro Modello rilasciato dalla istituzione competente del loro Paese d’origine, hanno diritto ad ottenere le prestazioni sanitarie a carico di quest’ultimo, secondo le modalità previste dai rispettivi attestati di diritto.


Pertanto, come sottolineato nella nota informativa del 3 agosto 2007, i cittadini comunitari hanno diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti.

Tra queste si intendono incluse anche le prestazioni sanitarie relative:
  • alla tutela della salute dei minori, ai sensi della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989. ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176;
  • alla tutela della maternità, all'Interruzione volontaria di gravidanza, a parità di condizione con le donne assistite iscritte al SSN, in applicazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405. 22 maggio 1978 n. 194, e del decreto ministeriale 10 settembre 1998.


Infine, devono essere attivate, nei confronti di queste persone, anche per motivi di sanità pubblica nazionale, le campagne di vaccinazione, gli interventi di profilassi internazionale e la profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive, ai sensi della vigente normativa nazionale.

 

della Dott.ssa Marilisa Bernardis - esperta in materia di immigrazione
02/03/2011