Sabato, 20 Aprile 2024| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia
username   password [?]
 
 

Circolare n. 23176 del 20 ottobre 2016 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Fotografie da apporre sulla patente di guida -

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 5

Prot. n. 23176/8.3

OGGETTO: Fotografie da apporre sulla patente di guida.

Come noto, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la patente di guida è un documento di riconoscimento equipollente alla carta di identità. Ciò determina la necessità di porre ogni necessario strumento di controllo per accertare che la fotografia apposta sul documento di guida rappresenti effettivamente il volto del suo titolare.
In merito, occorre considerare, anzitutto, che l'art. 289 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 prevede espressamente che la fotografia da apporre sulla carta di identità deve ritrarre il soggetto titolare della carta stessa "senza cappello". Questa disposizione è valida anche per tutti gli altri documenti di riconoscimento, tra cui, appunto, la patente di guida.

Con circolare n. 4 del 14 marzo 1995, il Ministero dell'interno ha chiarito - rispondendo a quesiti in merito alle foto da apporre sulle carte di identità di suore o soggetti che per motivi religiosi hanno il capo coperto da turbante - che "nei casi in cui la copertura del capo in vari modi: velo, turbante o altro, è imposta da motivi religiosi, la stessa non può essere equiparata all'uso del cappello, ricadendo così nel divieto posto dall'articolo 289 del regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Invero la cennata disposizione regolamentare non parla di capo scoperto ma bensì fa riferimento al cappello cioè ad un accessorio dell'abbigliamento il cui uso è eventuale e che, per le sue caratteristiche, potrebbe alterare la fisionomia di chi viene ritratto.
Diverso è invece il caso in esame ove il turbante ovvero il velo delle religiose, sono parte degli indumenti abitualmente portati e che concorrono nel loro insieme a identificare chi li porta.
Ciò premesso si ritiene opportuno, anche alla luce di possibili richiami al precetto costituzionale della libertà di culto e di religione, che le richieste in argomento debbano trovare favorevole accoglimento presso le amministrazioni comunali, purché i tratti del viso siano ben visibili".

Pertanto, alla luce delle disposizioni di cui sopra, occorre prestare la massima attenzione affinché sia accertata la corrispondenza tra la fotografia apposta sulla patente e la persona che ne risulti essere il titolare.
Al riguardo, le recenti innovazioni tecnologiche offrono strumenti che possono, con alto livello di affidabilità, permettere queste verifiche, a condizione che la fotografia apposta sulla patente risponda a determinati parametri.
Di seguito si ritiene utile, ai nostri fini, riportare alcune indicazioni necessarie a verificare che le foto, presentate da coloro che richiedono, a qualsiasi titolo, il rilascio della patente di guida, siano conformi alle regole suggerite dall'ICAO (ente deputato alla standardizzazione dei documenti di viaggio).

1. Formato della foto

La foto deve essere di tipo "Immagine Frontale", così come definito dagli standard ICAO 9303 e ISO 19794-5.

Circolare n. 23176 del 20 ottobre 2016

Circolare n. 300.C/2000/3656/A/24.159/1^Div. del 24 luglio 2000 Ministero dell'Interno


Circolare n. 4 (95) del 14 marzo 1995 Ministero dell'Interno



Circolare n. 3 del 14 marzo 1995 Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.89 del 15-4-1995)



Giovedì, 20 Ottobre 2016