Comunicazione n. 6202 del 23 maggio 2018 Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
Cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato: iscrizione al CPI, status di disoccupazione e accesso alle politiche attive del lavoro. -
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro
Alle Regioni e Province Autonome
Oggetto: cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato: iscrizione al CPI, status di disoccupazione e accesso alle politiche attive del lavoro.
A seguito di diverse richieste di chiarimento in merito al requisito della “residenza” e alla possibilità per i cittadini extracomunitari richiedenti lo status di rifugiato di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro, acquisito il parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 11 , comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2015 prevede la “disponibilità dei servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di riferimento”.
L’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. 142/2015, prevede che per il richiedente [protezione internazionale] accolto nei centri o strutture [...] a cui è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica.
Poiché tale norma riveste il carattere di lex specialis con riferimento a questa specifica categoria di soggetti particolarmente vulnerabili, il requisito della residenza anagrafica per l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego – previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 – per i richiedenti/titolari protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale.
Sullo stesso argomento, inoltre, l’articolo 6, comma 7 del Testo Unico dell’immigrazione (D.Lgs. 286/1998) prevede che la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza e, pertanto, legittima la richiesta di iscrizione anagrafica presso il Comune dove si trova il centro.
In definitiva, il requisito della residenza, previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015, necessario al fine di accedere ai servizi e alle misure di politica attiva, può essere equiparato, per i titolari/richiedenti protezione internazionale, alla dimora abituale.
Questa interpretazione appare, peraltro, in linea con quanto previsto dall’art. 22, comma 1, del D.Lgs. 142/2015, laddove è previsto che il permesso di soggiorno per richiesta asilo [...] consente di svolgere attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda. A fortiori, dovrà essere consentito l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai CPI.
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005
Mercoledì, 23 Maggio 2018