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Circolare n. 9 dell'11 aprile 2024 INAIL

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, entrato in vigore il 1° dicembre 2023 -

INAIL

Quadro normativo

- Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 18 giugno 2021.

- Legge 11 luglio 2023, n. 94 (G.u. n. 172 del 25 luglio 2023, serie generale): “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di moldova in materia di sicurezza sociale, con Allegato, fatto a Roma il 18 giugno 2021”.

Premessa

Con la presente circolare, acquisito il preventivo parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le istruzioni in merito all’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, sottoscritto a Roma in data 18 giugno 2021, per regolare e sviluppare le relazioni bilaterali in materia di sicurezza sociale.

In particolare, l’Accordo nasce dall'esigenza di consentire alle istituzioni moldave l’esportabilità delle loro prestazioni ai lavoratori che risiedono in Italia, non prevista dalla legislazione della Repubblica di Moldova.

Con la sottoscrizione dell'intesa, i due Paesi si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione, delle rendite e delle prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldova.

1. Definizioni

L’Accordo, preceduto da un breve preambolo, si compone di 16 articoli e di un Allegato A (NOTA 1).

Ai fini della corretta applicazione dell’Accordo, l’articolo 1 definisce i termini utilizzati e, tra gli altri, il significato di “residenza” e “dimora” che nei due Paesi hanno diversa accezione. Per l'Italia la residenza è il luogo in cui una persona risiede abitualmente e la dimora è il luogo in cui una persona attualmente si trova; mentre per la Repubblica di Moldova la residenza è il temporaneo soggiorno e la dimora è la dimora abituale, come definita dalla propria legislazione.

2. Campo di applicazione oggettivo e soggettivo

Il campo di applicazione oggettivo dell’Accordo, con riferimento alla legislazione di sicurezza sociale italiana, ricomprende ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2:

a) le prestazioni di invalidità, di vecchiaia e ai superstiti previste dall'assicurazione generale obbligatoria, dai regimi speciali dei lavoratori autonomi, dalla gestione separata, dai regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali obbligatori istituiti per alcune categorie di lavoratori e gestiti dall'Inps;

b) le rendite e le altre prestazioni in denaro dovute per infortunio sul lavoro o malattia professionale gestite dall'Inail.

Per la Repubblica di Moldova, l’Accordo si applica alla pensione per limite d'età, alla pensione di disabilità causata da una malattia generale, alla pensione e indennità di disabilità causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale e alla pensione per i superstiti.

Restano, invece, escluse dal campo di applicazione dell’intesa bilaterale le seguenti prestazioni (articolo 2, paragrafo 3):

- per l'Italia: l'assegno sociale e le altre prestazioni non contributive di tipo misto erogate a totale o parziale carico della fiscalità generale, nonché l'integrazione al trattamento minimo e le prestazioni per le quali l'Italia richiede il requisito della residenza in Italia (NOTA 2);

- per la Moldova: le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.

In materia di esportabilità delle prestazioni, l’Inail provvederà a erogare ai lavoratori aventi diritto le prestazioni in denaro derivanti da infortunio sul lavoro o da malattie professionali, senza limitazioni e restrizioni.

Dal punto di vista soggettivo, l’Accordo si applica alle persone che sono o sono state beneficiarie delle prestazioni riconosciute conformemente alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati, nonché ai loro familiari e superstiti.

3. Esportabilità delle prestazioni economiche

L'articolo 4 dell’Accordo prevede l'esportabilità delle prestazioni moldave previste dall’articolo 2, par. 1, lett. c), ai lavoratori che risiedono o dimorano in Italia.

I lavoratori beneficiari di rendite e di altre prestazioni in denaro erogate dall’Inail e residenti in Moldova continuano a beneficiare delle medesime prestazioni, senza limitazioni.

4. Presentazione delle domande di rendita e di altre prestazioni in denaro

Le domande di prestazioni italiane relative a infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate, per il tramite dell’istituzione competente moldava, all’Inail.

L’istituzione competente moldava procederà senza indugio a trasmettere all’Inail le domande e le relative informazioni, unitamente ai documenti rilevanti (articolo 5, paragrafo 2).

Le domande di riconoscimento o di esportabilità delle prestazioni moldave in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali possono essere presentate dai residenti in Italia all'istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell'Inail, che provvederanno a trasmetterle senza indugio alla CNAS, unitamente ai documenti allegati (articolo 5, paragrafo 1).

5. Pagamento delle prestazioni

Ai sensi dell’articolo 10, le istituzioni competenti dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto che risiedono o dimorano nell’altro Stato, nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

6. Recupero dei pagamenti non dovuti o in eccesso

L'istituzione competente di una Parte che ha pagato una prestazione non dovuta o in eccesso, può chiedere all'istituzione competente dell'altra Parte, che paga una prestazione allo stesso beneficiario, di trattenere l'importo non dovuto o pagato in eccesso dalle somme dovute al predetto beneficiario.

L'istituzione competente dell'altra Parte tratterrà tale importo alle condizioni e nei limiti previsti dalla propria legislazione e trasferirà l'ammontare trattenuto all'istituzione che ha pagato la prestazione non dovuta o in eccesso (articolo 8).

7. Esami medici

L’articolo 6 dell’Accordo dispone che se una persona, che ha la residenza o la dimora sul territorio di uno dei due Stati, presenta una domanda per una prestazione a carico dell'altro Stato o usufruisce di prestazioni, sempre a carico dell'altro Stato, che richiedano un esame medico per l'accertamento dei requisiti sanitari, l’esame medico viene effettuato dall'istituzione del luogo di residenza e/o dimora su richiesta e a spese dell'istituzione competente dell'altro Stato.

Nel caso in cui l'esame medico venga effettuato anche nell'interesse dell'istituzione del luogo di residenza o dimora della persona interessata, questa istituzione ne sostiene le spese e provvede a trasmettere l’esame medico all'istituzione dell'altra Parte.

Le suddette disposizioni normative sono conformi alle linee guida dell’Istituto in materia di visite mediche di revisione e altri accertamenti medico-legali nei confronti di assicurati residenti all'estero (cfr Circolare Inail 13 maggio 2013, n. 25).

8. Assistenza amministrativa - giuridica e protezione dei dati personali

Le istituzioni competenti dell’Italia e della Repubblica di Moldova si impegnano alla reciproca assistenza e collaborazione gratuita, salvo quanto precisato in materia di esami medici di cui al precedente paragrafo 7.

I certificati e i documenti rilasciati dalle istituzioni competenti di una Parte sono riconosciuti anche dalle istituzioni competenti dell'altra Parte.

Le istituzioni competenti potranno, altresì, concordare la realizzazione di sistemi di scambio di informazioni per la gestione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali contenute nell'Allegato A dell'Accordo.

9. Ricorsi amministrativi

I ricorsi amministrativi riguardanti le prestazioni moldave relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale pervenuti alle Strutture territoriali Inail dovranno essere tempestivamente trasferiti all’istituzione moldava competente (CNAS).

I ricorsi amministrativi dei residenti nella Repubblica di Moldova riguardanti le prestazioni italiane relative agli infortuni sul lavoro e malattia professionale possono essere validamente presentati entro il termine prescritto anche all’istituzione competente moldava (CNAS), che procederà senza indugio a trasmettere all’Inail la documentazione. Ai fini dell’attestazione della data di presentazione, farà fede la data di presentazione del ricorso presso l’istituzione estera.

10. Disposizioni diverse e finali

L'intesa bilaterale tra i due Stati prevede la possibilità di servirsi delle lingue ufficiali delle Parti e della lingua inglese; stabilisce altresì che non potranno essere respinte le domande di prestazione o i documenti in quanto scritti nella lingua ufficiale dell'altra Parte (articolo 11).

Le autorità competenti delle due Parti si informeranno reciprocamente sulle modifiche e integrazioni della propria legislazione in materia di sicurezza sociale (articolo 12).

La soluzione delle controversie relative all'interpretazione o attuazione dell'Accordo tra i due Stati avverrà per via diplomatica.

Le modifiche o integrazioni alla presente intesa bilaterale avverranno mediante accordo tra le Parti, nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria (articolo 15).

Avvertenza

Eventuali inconvenienti o difficoltà di applicazione del presente Accordo dovranno essere segnalati a questa Direzione centrale - Ufficio vigilanza assicurativa e rapporti extranazionali.

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Note:

(1) Allegato A dell’Accordo: Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Istituzioni competenti di cui all'art. I dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova in materia di sicurezza sociale.

(2) Si veda Circolare Inps 2 febbraio 2024, n. 28.

Allegato

(Legge 11 luglio 2023, n. 94)



Giovedì, 11 Aprile 2024