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Messaggio n. 1589 del 22 aprile 2024 Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Prestazioni a sostegno del reddito a cittadino di Paese terzo, non comunitario, in caso di rinnovo del permesso di soggiorno. Chiarimenti su diritto alla continuità delle prestazioni -

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

 
Oggetto: Prestazioni a sostegno del reddito a cittadino di Paese terzo, non comunitario, in caso di rinnovo del permesso di soggiorno. Chiarimenti su diritto alla continuità delle prestazioni.


Sono pervenute alla scrivente Direzione Centrale, da parte delle strutture territoriali, richieste di chiarimenti inerenti al riconoscimento delle prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura, nel caso di cittadino di Paese terzo, non comunitario, che sia ancora in attesa del relativo rinnovo del titolo di soggiorno, pur avendolo ritualmente richiesto.

A tal riguardo, su parere dell'Avvocatura, si precisa quanto segue.

Il dato normativo, rappresentato dall'art. 9 bis del TUI, così recita: ”In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno …omissis”.

In particolare, la Direttiva del Ministero degli Interni N. PROT.11050/M(8) del 5 agosto 2006, in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, così precisa: “…. le citate norme in materia di immigrazione postulano la continuità del soggiorno regolare, consentendo al cittadino straniero, che ha chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno e che attende la definizione del relativo procedimento, di continuare a permanere sul territorio nazionale con pienezza dei connessi diritti, o delle altre posizioni soggettive giuridicamente rilevanti, senza soluzione di continuità, essendo sufficiente la documentazione rilasciata dall'ufficio, attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo”… omissis “EMANA la seguente direttiva in materia di diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.

Il mancato rispetto del termine di venti giorni per la conclusione del procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno non incide sulla piena legittimità del soggiorno stesso e sul godimento dei diritti ad esso connessi, qualora: omissis - sia stata rilasciata dall'ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Gli effetti dei diritti esercitati, nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, cessano solo in caso di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso in questione”.

Pertanto, le strutture territoriali, nei casi in esame, a seguito dell'accertamento dei requisiti di legge prescritti per il riconoscimento del diritto in relazione alla prestazione richiesta, dovranno disporre il pagamento della relativa misura richiesta dall'assicurato in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno. Il pagamento dovrà essere effettuato con riserva di ripetizione nel caso di diniego di rinnovo.



Lunedì, 22 Aprile 2024