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Comunicato n. 6 del 24 gennaio 2005 Ministero per le Pari Opportunità

Art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - - Comunicato n. 6 del 24 gennaio 2005

Ministero per le Pari OpportunitÃ

Art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 -

Programmi di assistenza e di integrazione sociale.

Il Ministro per le pari opportunità emana il seguente avviso per la presentazione e la selezione dei progetti:

1. Premessa.
Con il presente avviso si intende dare attuazione a programmi di protezione sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'art. 18 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato Testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.

A tal fine la Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del Testo unico predetto, valuterà , sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 - serie generale - del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione allo straniero. Sono pertanto esclusi i progetti concernenti le azioni di sistema, così come definiti dall'art. 2, comma 2 del medesimo decreto interministeriale.

2. Obiettivi.

Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa l'attività per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art 18 del Testo unico sopra citato, a persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.
Essi si articolano in progetti territoriali che possono essere presentati e gestiti da enti locali o da soggetti privati convenzionati con l'ente locale, ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera c) del Regolamento di attuazione del Testo unico già menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.

3. Risorse programmate.

L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso è di 4.272.000,00 euro a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità , ai sensi dell'art. 18, comma 7, del Testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del Testo unico già menzionato e dell'art. 12, comma 1, della legge 11 agosto 2003, n. 228. Le iniziative saranno finanziate come segue:

il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse dell'ente locale relative all'assistenza.

4. Destinatari.

Sono destinatari dei progetti: persone straniere che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.

5. Proponenti ed attuatori.

Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.
Il proponente è responsabile della realizzazione del progetto presentato.
Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.
I soggetti attuatori debbono comunque essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione del Testo unico gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.

Ai fini della valida presentazione del progetto è sufficiente l'indicazione del soggetto proponente e dell'eventuale soggetto attuatore. Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici. Qualora nel progetto vengano indicate forme di collaborazione o di partenariato con soggetti privati, che svolgono attività di assistenza ed integrazione sociale per le finalità di cui all'art. 18 del citato Testo unico, gli stessi debbono essere iscritti alla terza sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
Ciascun proponente può presentare un solo progetto.
v 6. Durata dei progetti.

Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata massima di un anno.

7. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti. La presentazione dei progetti deve essere corredata da:
a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che individui obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio, articolazione in fasi del percorso progettuale e metodologie utilizzate;
b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature, strutture, materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente locale nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del Testo unico già citato;
c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente;
d) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto proponente;
e) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente locale, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di cui all'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del Testo unico richiamato;
f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione del Testo unico già citato.

8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande. Per avere informazioni sul presente avviso e sulle procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la segreteria tecnica della Commissione interministeriale art. 18 Tel. 06/42153484, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it

9. Procedure di selezione.
9.1 Ammissibilità dei progetti.

L'ammissibilità dei progetti viene riscontrata preventivamente alla valutazione. Non sono ammessi i progetti:
inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini previsti dal presente avviso;
privi della domanda firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente;
privi del formulario allegato al presente avviso;
privi della dichiarazione di cui al punto 7, lettera e);
privi dell'indicazione dell'ente attuatore, qualora l'ente proponente affidi la realizzazione del progetto o parte di esso ad altro soggetto;
presentati da soggetti privati non iscritti alla terza sezione del registro, di cui all'art. 52, comma 1, lettera c) del regolamento di attuazione del testo unico già citato, o che indichino soggetti attuatori o altri soggetti privati di cui al punto 5, comma 4 ultimo periodo, non iscritti alla terza sezione del registro, sopra citato.

9.2 Valutazione dei progetti.

La valutazione dei progetti è svolta dalla Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
La Commissione provvede alla valutazione dei progetti di cui al punto 2 tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4, dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999: esperienza e capacità organizzativa del proponente, anche in relazione ai risultati conseguiti, eventualmente comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle persone assistite nei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità ;
articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza; previsione di forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione sociale;
cantierabilità dell'intervento;
localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione del fenomeno, eventualmente comprovata da idonea documentazione;
assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;
carattere innovativo dell'intervento;
qualità dei percorsi formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento sociolavorativo;
capacità di assicurare un effettivo inserimento lavorativo dei destinatari dell'intervento;
caratteristiche delle azioni integrate;
competenze specialistiche per particolari segmenti di utenza; ottimale rapporto costi/benefici.

10. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilità delle spese. Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposita convenzione che verrà stipulata tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunità .

11. Modalità e termini di presentazione della domanda. I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso e nel formulario allegato.

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, dovranno essere presentate secondo le modalità indicate al punto 7.
Le buste contenenti le proposte (un originale più quattro copie ed eventuale cd-rom in formato compatibile MsWord), con indicazione del riferimento in calce a destra: "Progetti di protezione sociale - art. 18 del Testo unico sull'immigrazione", con la dicitura "non aprire" dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunità - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18, via Barberini n. 38 - 00187 Roma, entro e non oltre il 4 marzo 2005.
Le domande possono essere spedite per posta con raccomandata A/R, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.

La consegna a mano potrà effettuarsi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14 presso il Dipartimento per le pari opportunità , segreteria tecnica della Commissione interministeriale, via Barberini n. 38, Roma, 4° piano, stanza 430



Lunedì, 24 Gennaio 2005