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Circolare n. 31 del 28 maggio 1999 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da Stati membri dell'Unione europea. (GU n. 154 del 3-7-1999) -

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti


Circolare 28 maggio 1999, n. 31

G. U. n. 154 del 03-07-1999

Agli Uffici Provinciali M.C.T.C.
Ai Coordinatori Regionali
Al Servizio informatico M.C.T.C.
Alla Regione Siciliana - Assessorato ai Trasporti
Alla Provincia Autonoma di Bolzano - Ripartizione Traffico e Trasporti
Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio Comunicazioni e Trasporti Motorizzazione
Al Ministero dell'Interno - Direzione Centrale Polizia
Al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
All'A.N.C.I.
e, p.c. All'U.N.A.S.C.A.
Alla ConfederTAAI
All'A.S.I.A.C.

Oggetto: Circolazione in Italia con patenti di guida rilasciate da Stati membri dell'Unione europea. (GU n. 154 del 3-7-1999).

E' stato da più parti posto all'attenzione della scrivente amministrazione il problema dell'applicazione della sanzione prescritta all'art. 136, comma 7, del codice della strada ai cittadini comunitari che avendo stabilito la residenza in Italia da oltre un anno non abbiamo provveduto a convertire né a far "riconoscere" la propria patente (con l'apposizione dello specifico tagliando sul documento di guida) rilasciata dallo Stato comunitario di provenienza.

E' stata pertanto riesaminata la questione dell'effettiva possibilità di sanzionare i conducenti suddetti, posto che la direttiva 91/439/CEE non prevede l'obbligo di conversione delle patenti.

In proposito recentemente la Commissione dell'Unione Europea ha notificato alla Repubblica italiana un parere motivato, invitandola all'osservanza della direttiva 91/439/CEE.

In detto parere si legge che aver previsto in Italia l'obbligo per i cittadini comunitari di far comunque riconoscere, attraverso un procedimento amministrativo, la loro patente non risulta conforme alla normativa comunitaria.

In base a quanto esposto, pertanto, non risulta possibile applicare l'art. 136, comma 7, ai cittadini comunitari che, avendo acquisito la residenza in Italia da oltre un anno, non hanno fatto "riconoscere" né convertire la propria patente.

Tali conducenti hanno, difatti, il diritto di utilizzare il proprio documento di guida per la circolazione sul territorio italiano senza limiti temporali, purché sia ovviamente in corso di validità.

Si pregano gli organi centrali, a cui viene trasmessa la presente circolare, di voler dare massima diffusione alle disposizioni in essa contenute, al fine di ottenere una uniformità di comportamenti sul territorio, da parte delle forze preposte al controllo del traffico.

Il Capo del Dipartimento Trasporti Terrestri

Fabretti Longo



Venerdì, 28 Maggio 1999